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Esoneri contributivi lavoratori: esempi di applicazione (con qualche disparità) ai contratti full e part time

La regolamentazione dell’esonero IVS e di quello dedicato alle lavoratrici madri, secondo le indicazioni di prassi dell’INPS, può dare luogo ad una disparità di trattamento tra lavoratori full time e lavoratori part time. In quale modo? In particolare, i due sgravi contributivi in esame, penalizzano i lavoratori full time rispetto a coloro che hanno una pluralità di rapporti part time, poiché, a parità di retribuzione lorda, i limiti sia dell’imponibile previdenziale quale base di computo, che dell’importo massimo di esonero spettante, non devono essere riproporzionati per ogni rapporto part time ma, al contrario, vanno considerati in capo al singolo rapporto di lavoro senza tener conto degli altri impieghi. Alcuni esempi possono essere di aiuto per individuare le modalità di calcolo e le disparità tra le due categorie di lavoratori.

L’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2015 ribadisce il diritto spettante ai lavoratori con contratto part-time di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno di pari inquadramento, riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Tale principio però, di fatto, si scontra con la regolamentazione attuata dall’INPS per l’esonero IVS art. 1, c. 15, L. n. 213/2023, e per l’esonero lavoratrici madri introdotto dalla medesima legge ai commi 180-182 art.1. L’istituto, infatti, sia nella circolare n. 11/2024 (esonero IVS), che nella circolare n. 24/2024 (esonero lavoratrici madri), afferma che, in caso di pluralità di rapporti part-time in capo al medesimo lavoratore, entrambi gli esoneri dovranno essere calcolati per intero su ogni singolo rapporto, senza tener conto degli altri. L’esonero IVS Nello specifico, relativamente all’esonero IVS, pari al 7% per imponibile previdenziale mensile fino 1.923 euro e 6% oltre tale importo e fino a 2.692 euro, l’istituto dichiara che, laddove il lavoratore sia contemporaneamente titolare di rapporti di lavoro presso distinti datori di lavoro, ad esempio, in forza di due rapporti di lavoro part-time “il massimale mensile della retribuzione deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro”. A parità di imponibile contributivo mensile, pertanto, si creeranno inevitabilmente delle disparità tra un lavoratore full-time ed un part-time con due o più rapporti, in quanto il primo, al superamento dei prescritti massimali, non avrà diritto all’esonero, mentre il secondo, pur superando di fatto il massimale per sommatoria dei due rapporti, potrà invece fruire della riduzione contributiva in quanto in tal caso il massimale sarà calcolato sul singolo rapporto. Nella tabella seguente abbiamo ipotizzato il medesimo imponibile mensile di 2.800 euro sia per il lavoratore full-time che per il lavoratore con due part-time e, come si evince dai calcoli, nelle situazioni in cui tale imponibile mensile sia spalmato su più rapporti, il lavoratore part-time beneficerà di una trattenuta contributiva palesemente inferiore al full-time, nonostante percepiscano entrambi la stessa identica retribuzione contrattuale.

Lavoratore full- timeLavoratore con due rapporti part- time
Imponibile previdenziale mensile 2.800 euroRapporto n. 1: imponibile previdenziale mensile 1.200 euroRapporto n. 2: imponibile previdenziale mensile 1.600 euroImponibile previdenziale mensile totale 2.800 euro
INPS 9,19% = 257,32 euroINPS 9,19% = 110,28 euroINPS 9,19% = 147,04 euroINPS totale dovuta = 257,32 euro
Esonero Ivs non spettanteEsonero Ivs spettante 7% = 84,00 euroEsonero Ivs spettante 7% = 112,00 euroEsonero Ivs totale spettante = 196,00 euro
Trattenuta INPS effettiva = 257,32 euroTrattenuta INPS effettiva = 26,28 euroTrattenuta INPS effettiva = 35,04 euroTrattenuta INPS effettiva totale = 61,32 euro
L’esonero per le lavoratrici madri Discorso analogo, seppure su valori diversi, per quanto riguarda l’esonero spettante nel triennio 2024-2026 alle lavoratrici madri di 3 figli fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo, nonché, solo per il 2024, alle lavoratrici madri di 2 figli fino al compimento dei 10 anni del figlio più piccolo. In tali casi la riduzione contributiva spettante sarà pari al 100% dei contributi a carico della lavoratrice fino ad un massimo di 250 euro mensili e, tale limite massimo, non dovrà essere riparametrato in caso di più rapporti di lavoro part-time, consentendo alla lavoratrice di avvalersi dell’intera misura dell’esonero su ciascun rapporto. Anche relativamente a tale beneficio, pertanto, come si evince nella tabella seguente, a parità di retribuzione imponibile complessiva mensile nonché a parità di trattenuta complessiva INPS di partenza, la lavoratrice part-time godrà di un vantaggio evidentemente superiore a quello spettante alla lavoratrice full-time.
Lavoratrice full- timeLavoratrice con due rapporti part- time
Imponibile previdenziale mensile 4.500 euroRapporto n.1: imponibile previdenziale mensile 2.000 euroRapporto n.2: imponibile previdenziale mensile 2.500 euroImponibile previdenziale mensile totale 4.500 euro
INPS 9,19% = 413,55 euroINPS 9,19% = 183,80 euroINPS 9,19% = 229,75 euroINPS totale dovuta = 413,55 euro
Esonero madri spettante 250 euroEsonero madri spettante = 183,80 euroEsonero madri spettante = 229,75 euroEsonero madri totale spettante = 413,55 euro
Trattenuta INPS effettiva 163,55 euroTrattenuta INPS effettiva ZEROTrattenuta INPS effettiva ZEROTrattenuta INPS effettiva totale = ZERO
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/06/05/esoneri-contributivi-lavoratori-esempi-applicazione-con-disparita-contratti-full-part-time

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