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Rimborsi spese per i volontari dello sport: come si applicano le nuove regole

Nell’ambito della riforma dello sport, il D.L. n. 71 del 2024 riscrive le regole sui rimborsi spese per i per le attività dei volontari. In particolare, è prevista la possibilità di riconoscere rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte dai volontari anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi. Le novità riguardano anche il tracciamento dei rimborsi e la computabilità ai fini del superamento dei limiti di esenzione previdenziale annuo (5.000 euro) e fiscale (15.000 euro annui). Le nuove regole si applicano dal 1° giugno 2024. Con quali modalità?

A quasi ad un anno dall’entrata in vigore dell’articolata riforma del lavoro sportivo posta in essere dal D.Lgs. n. 36/2021 si interviene nuovamente sulla figura del volontario, andando a riscrivere le regole sui rimborsi spese. Il D.L. n. 71/2024, entrato in vigore lo scorso lo scorso 1° giugno, riformula il secondo comma dell’art. 29 del d.lgs. 36/2021 prevedendo la possibilità di riconoscere rimborsi forfettari per le spese sostenute per le attività svolte dai volontari anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. ma a condizione che le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso siano deliberate dalle stesse Federazioni ed Enti. Le novità riguardano anche il tracciamento dei rimborsi (obbligo di comunicare nominativi e importi corrisposti al RASD) e la computabilità ai fini del superamento dei limiti di esenzione previdenziale annuo (5.000 euro) e fiscale (15.000 euro annui). Le prestazioni sportive dei volontari L’art. 29 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce che le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. La norma pertanto va a definire i requisiti essenziali per inquadrare la figura del volontario, andando a precisare che l’attività svolta: - deve essere svolta nell’ambito delle attività istituzionali; - consiste nella messa a disposizione del proprio tempo e delle proprie capacità per promuovere lo sport; - deve essere svolta in modo personale, spontaneo, a titolo gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Il trattamento dei rimborsi speseDisciplina fino al 31 maggio 2024La norma in vigore fino allo scorso 31 maggio prevedeva che le prestazioni sportive dei volontari non potevano essere retribuite in alcun modo e che per tali attività potesse essere previsto il solo rimborso spese che non concorreva a formare il reddito del percipiente a condizione che si trattasse di: 1. rimborso documentato a piè di lista delle spese relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente; 2. rimborso mediante autocertificazione nel limite di 150 euro mensili e a condizione che l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.Le novità dal 1° giugno 2024Con il D.L. n. 71/2024 si riscrive il 2° comma dell’art. 29 del D.Lgs. n. 36/2021 con effetto dal 1° giugno 2024. Resta confermato che le prestazioni dei volontari sportivi non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Viene però previsto che ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. Purché gli stessi Enti e Federazioni deliberino su quali tipologia di spese e per quali attività di volontariato è ammessa tale modalità di rimborso. Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari: - gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso - la comunicazione dovrà essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo - la comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'ispettorato nazionale del lavoro, all’INPS e all'INAIL. Per espressa previsione di legge i rimborsi forfettari: - non concorrono a formare il reddito del percipiente; - concorrono al superamento del limite di non imponibilità previdenziale di 5.000 euro (art. 35, co. 8-bis, D.Lgs. n. 36/2021) e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento; - concorrono al superamento del limite di non imponibilità fiscale di 15.000 euro ai fini IRPEF previsto per i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo (art. 36, co. 6, D.Lgs. n. 36/2021); - concorrono al superamento del limite di non imponibilità fiscale di 85.000 euro ai fini IRAP previsto per i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo (art. 36, co. 6, D.Lgs. n. 36/2021). Tabella di sintesi

Fino al 30 giugno 2024Dal 1° luglio 2024
Modalità rimborso- rimborso documentato a piè di lista delle spese relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. - rimborso mediante autocertificazione nel limite di 150 euro mensili e a condizione che l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso- rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili
Rilevanza redditualeNONO
Regime previdenzialeEsentiConcorrenza al superamento del limite di non imponibilità previdenziale di 5.000 euro e base imponibile previdenziale al relativo superamento
Regime fiscaleEsentiConcorrenza al superamento del limite di non imponibilità fiscale di 15.000 euro ai fini IRPEF previsto per i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/06/06/rimborsi-spese-volontari-sport-applicano-nuove-regole

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