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Archivio newsItalia-Giappone: regole per i lavoratori in distacco
Con il messaggio n. 2199 del 2024, l’INPS spiega come esporre in Uniemens I casi di distacco di lavoratori italiani distaccati in Giappone o dal Giappone in Italia e specifica I codici da utilizzare in Uniemens per esporre la retiva contribuzione previdenziale.
L’INPS, nel messaggio n. 2199 dell’11 giugno 2024, recepisce l’Accordo sulla sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Giappone e fornisce istruzioni ai datori di lavoro relativamente alle modalità di assolvimento degli obblighi contributivi e alla corretta esposizione nel flusso Uniemens dei lavoratori subordinati distaccati. Lavoratori distaccati dall’Italia in Giappone Per i lavoratori in esame la contribuzione dovuta deve essere versata secondo le modalità previste e attualmente in uso per i lavoratori inviati in Paesi legati dall’Italia da accordi di sicurezza sociale. Pertanto, ai fini dell’assolvimento degli adempimenti contributivi deve essere aperta un’apposita posizione contributiva contrassegnata dal codice di autorizzazione “4Z”. Lavoratori distaccati dal Giappone in Italia Per i lavoratori che in base alle previsioni dell’Accordo sono esonerati dalla legislazione italiana per l’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) e per l’assicurazione contro la disoccupazione (DS), i datori di lavoro devono utilizzare, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens - denuncia individuale - il codice Tipo Contribuzione di nuova istituzione “87”, avente il significato di “Lavoratori stranieri provenienti dal Giappone distaccati in Italia assicurati per IVS, DS, nel paese di origine. Qualora, invece, l’esonero dalla legislazione italiana operi soltanto per l’IVS, ai fini dell’esposizione nel flusso Uniemens deve essere utilizzato il codice Tipo Contribuzione in uso “81”, avente il significato di “Lavoratori stranieri con opzione per IVS nel paese di origine”. Qualora il lavoratore distaccato sia assicurato nello Stato di provenienza anche per la disoccupazione involontaria, tale circostanza deve risultare dall’espressa indicazione nella sezione 4 del formulario di copertura assicurativa (“IT/JPN 101” per i lavoratori distaccati dall’Italia e “JPN/IT/ 101” per coloro che sono distaccati dal Giappone) della norma di riferimento in base alla quale il lavoratore è assicurato anche per il predetto rischio. Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 11/06/2024, n. 2199
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/06/12/italia-giappone-regole-lavoratori-distacco