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Indennità risarcitoria a favore del lavoratore somministrato: qual è il trattamento fiscale

Con l’interpello n. 130 del 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dell’indennità risarcitoria a favore del lavoratore somministrato. Per tale indennità, che ristora per intero il pregiudizio subito dal dipendente, sia ai fini retributivi e contributivi, l’Agenzia ritiene che sia qualificabile quale risarcimento del danno consistente nella perdita di redditi di lavoro dipendente e come tale abbia una valenza sostitutiva del reddito non conseguito ai sensi dell’art. 6 del TUIR e di conseguenza da assoggettare a tassazione separata. Quali sono le ragioni a supporto della tesi dell’Agenzia delle Entrate?

Con interpello n. 130 del 6 giugno 2024, l’Agenzia delle Entrate si è intrattenuta sul tema del risarcimento per la perdita di reddito di lavoro dipendente , nello specifico sul tema inerente il trattamento fiscale dell’indennità risarcitoria ex art. 39 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 - nell’ambito del Capo IV relativo alla somministrazione di lavoro - riconosciuta ad un dipendente per effetto della sentenza del Giudice del lavoro. Si ricorda, a tal riguardo, che la norma - a tutela dei lavoratori somministrati in caso di somministrazione non rispettosa delle norme di legge- prescrive quanto di seguito: “1. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto articolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore. 2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro.” Come prescritto dalla norma la predetta indennità risarcitoria è riconoscibile nel caso in cui il Giudice del lavoro adito accolga la domanda per la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore in quanto la somministrazione di lavoro è avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli art. 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. 81/2015. La predetta indennità ha quindi lo scopo di ristorare per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro. Indennità risarcitoria a favore del lavoratore somministrato: i chiarimenti delle Entrate L’ Agenzia, nella risposta di interpello n. 130 del 2024, ricordando le posizioni oramai consolidate, effettua una ricognizione, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del TUIR, sulle somme percepite in sostituzione di redditi e sulle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscano redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. L ’Agenzia, pertanto, precisa e puntualizza a riguardo quanto di seguito. In generale, ove l'indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (lucro cessante) e quindi vanno nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione. Invece nel caso in cui il risarcimento venga erogato con la finalità di indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite ovvero di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente), le somme corrisposte non saranno assoggettata a tassazione. In questo ultimo caso viene meno il presupposto impositivo dal momento che l'indennizzo assume un carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi. L'istante - società a partecipazione totalitaria pubblica - nella richiesta di interpello ritiene che l'indennità risarcitoria onnicomprensiva di cui all'art. 39, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del 2015, sia assimilabile all'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 e, pertanto, ritiene di dover assoggettare tale indennità a tassazione separata ai sensi degli articoli 17 e 21 del TUIR e, conseguentemente, provvedere all'applicazione e al versamento della ritenuta. Dalla sentenza del Giudice del lavoro emerge l’esclusione della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pertanto l’unica conseguenza applicabile alla violazione di cui al richiamato art. 31 comma 2 è da individuarsi nell’indennità risarcitoria, che nel caso specifico - avuto riguardo alla durata del contratto e delle proroga (circa 10 mesi complessivi), delle dimensioni dell’impresa e del numero dei dipendenti - è stata determinata in 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR. Per tale indennità, che ristora per intero il pregiudizio subito dal dipendente, sia ai fini retributivi e contributivi, l’Agenzia ritiene che l’indennità risarcitoria in esame sia qualificabile quale risarcimento del danno consistente nella perdita di redditi di lavoro dipendente e come tale ha una valenza sostitutiva del reddito non conseguito ai sensi dell’art. 6 del TUIR. Per tale ragione trova applicazione l’art. 17 comma 1 lett. b) del TUIR il quale prescrive la tassazione separata per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/06/12/indennita-risarcitoria-lavoratore-somministrato-qual-trattamento-fiscale

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