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Revisore contabile: chiarimenti sulle attività incompatibili

La normativa europea osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che vieti ai revisori legali dei conti di esercitare qualsiasi attività commerciale, direttamente o per interposta persona, ad eccezione delle attività commerciali accessorie alla professione di esperto contabile. Spetta all’organo del rinvio stabilire se tale normativa sia fondata su motivi di interesse generale che giustificano il divieto e se quest’ultimo sia indispensabile per preservare l’indipendenza e l’obiettività dei revisori legali dei conti. E’ questa la conclusione del 13 giugno 2024 dell’Avvocato Generale alla causa C-368/23.

L’Alto consiglio del commissariato dei conti, autorità pubblica di vigilanza dei revisori legali dei conti in Francia deve decidere se imporre una sanzione pecuniaria e vietare l’esercizio della professione a un revisore legale dei conti accusato di svolgere attività incompatibili, secondo il diritto nazionale, con il suo statuto. Il caso è stato sottoposto all’attenzione della Corte di giustizia per risolvere in particolare i dubbi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione della normativa francese che vieta ai revisori legali dei conti di esercitare attività commerciali, a meno che non siano accessorie alla professione di esperto contabile. A tal fine, chiede l’interpretazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2006/43/CE e del regolamento (UE)n. 537/2014. Dopo attenta analisi della documentazione e della normativa d’interesse, l’avvocato della Corte di Giustizia UE nelle sue conclusioni del 13 giugno 2024 alla causa C- 368/23, evidenzia innanzi tutto che la formazione ristretta dell’autorità pubblica di vigilanza dei revisori legali dei conti non esercita funzioni giurisdizionali quando impone una sanzione amministrativa al revisore. Nella stessa misura, tale organismo non è autorizzato ad avvalersi del meccanismo di cui all’articolo 267 TFUE. Pertanto la sua domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile. L’Avvocato Generale evidenzia inoltre che l’articolo 52 della direttiva 2006/43 e l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 537/2014 autorizzano gli Stati membri a superare i limiti dell’articolo 22 della direttiva 2006/43 e dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 537/2014.Gli Stati membri possono dunque imporre ai revisori legali restrizioni più rigorose. Ciò si verifica nel diritto francese. Tuttavia, questa facoltà non è incondizionata. Gli Stati membri sono tenuti a rispettare le disposizioni del Trattato FUE relative sia alla libertà di stabilimento sia alla libera prestazione di servizi, previste rispettivamente agli articoli 49 e 56 TFUE. Le restrizioni alle libertà fondamentali possono essere considerate giustificate se sono sostenute da motivi imperativi di interesse generale e, in caso affermativo, se non eccedono quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti. Alla luce di quanto precede, L’Avvocato Generale suggerisce alla Corte di giustizia di dichiarare irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale. In subordine, propone di rispondere a tale domanda nei seguenti termini: «L’articolo 25 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, in combinato disposto con gli articoli 22 e 52 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, e con l’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, deve essere interpretato nel senso che:osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che vieti ai revisori legali dei conti di esercitare qualsiasi attività commerciale, direttamente o per interposta persona, ad eccezione delle attività commerciali accessorie alla professione di esperto contabile. Spetta all’organo del rinvio stabilire se tale normativa sia fondata su motivi di interesse generale che giustificano il divieto e se quest’ultimo sia indispensabile per preservare l’indipendenza e l’obiettività dei revisori legali dei conti». Copyright © - Riproduzione riservata

Corte di Giustizia UE, conclusioni Avvocato Generale 13/06/2024, causa C-368/23

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/06/14/revisore-contabile-chiarimenti-attivita-incompatibili

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