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Antiriciclaggio: le misure di prevenzione per imprese di assicurazione e intermediari assicurativi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2024 il provvedimento 4 giugno 2024 dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazione che apporta modifiche ed integrazioni al regolamento n. 44 del 12 febbraio 2019, recante: “Disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela”. Il decreto prevede, tra l’altro che la composizione collettiva degli organi sociali deve essere tale da assicurare la presenza di conoscenze, abilità ed esperienze adeguate per comprendere i rischi di riciclaggio correlati all’attività e al modello di business dell'impresa. Il decreto istituisce inoltre la figura del consigliere responsabile per l'antiriciclaggio il quale: possiede adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio nonché il modello di business del destinatario e del settore in cui opera; dispone di tempo e risorse adeguate ad assolvere efficacemente ai propri compiti; è membro del comitato esecutivo.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2024 il provvedimento 4 giugno 2024 dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazione che apporta modifiche ed integrazioni al regolamento n. 44 del 12 febbraio 2019, recante: «Disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231». Il decreto prevede, tra l’altro, che la composizione collettiva degli organi sociali deve essere tale da assicurare la presenza di conoscenze, abilità ed esperienze adeguate per comprendere i rischi di riciclaggio correlati all’attività e al modello di business dell'impresa. Le imprese valutano l’idoneità degli esponenti anche al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e di contrastare il finanziamento del terrorismo sulla base della politica aziendale -definita ai sensi dell'articolo 76 del Codice, del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 76, comma 1-quater e delle pertinenti disposizioni sul sistema di governo societario – per l'identificazione e la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professionalità e indipendenza e del soddisfacimento dei criteri di competenza, correttezza e adeguata composizione collettiva degli organi, nonché sulla base della procedura definita nelle medesime disposizioni. Le imprese osservano la procedura definita nel regolamento per valutare l’idoneità degli esponenti anche al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e di contrastare il finanziamento del terrorismo in relazione all'assunzione di incarichi aggiuntivi, agli eventi sopravvenuti e ai rinnovi, alla sospensione dagli incarichi e alla decadenza. Deve essere assicurata una politica aziendale che, per assicurare coerenza con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio, indichi le scelte rilevanti riguardanti: - gli assetti organizzativi, le procedure e i controlli interni; - la conservazione dei dati, l'adeguata verifica, inclusi i principi generali per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad «alto rischio»; - gli specifici requisiti di professionalità del consigliere responsabile per l'antiriciclaggio, le ipotesi di conflitto di interesse e le misure atte a prevenirli e mitigarli, nonché i criteri per verificare la disponibilità di tempo necessario per lo svolgimento dell'incarico; - le circostanze in cui il titolare della funzione antiriciclaggio riferisce direttamente anche agli organi sociali, tra le quali devono essere inclusi almeno i riferimenti sulle misure da adottare per mitigare i rischi che risultano dall'autovalutazione e le violazioni o carenze. Il decreto istituisce inoltre la figura del consigliere responsabile per l'antiriciclaggio il quale: a) possiede adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio nonché il modello di business del destinatario e del settore in cui opera; b) dispone di tempo e risorse adeguate ad assolvere efficacemente ai propri compiti; c) è membro del comitato esecutivo, se esistente, e non può essere componente non esecutivo di alcun comitato costituito all’interno del Consiglio di amministrazione né membro del comitato per il controllo sulla gestione, nelle società che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409-sexiesdecies del codice civile. Il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio costituisce il principale punto di contatto tra il titolare della funzione antiriciclaggio, l'organo amministrativo e l'organo con funzione di gestione e assicura che questi ultimi dispongano delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui i soggetti sono esposti, ai fini dell’esercizio delle rispettive attribuzioni. Il consigliere responsabile per l'antiriciclaggio: a) monitora che le politiche, le procedure e le misure di controllo interno in materia di antiriciclaggio siano adeguate proporzionate alla natura, portata e complessità del rischio cui soggetti di cui al comma 1 sono esposti; b) coadiuva l'organo amministrativo nelle valutazioni concernenti l'articolazione organizzativa e la dotazione di risorse della funzione antiriciclaggio; c) assicura che gli organi sociali siano periodicamente informati in merito alle attività svolte dalla funzione antiriciclaggio nonché in merito alle interlocuzioni intercorse con le Autorità; d) informa gli organi sociali delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio di cui sia venuto a conoscenza e raccomanda le opportune azioni; e) verifica che il titolare della funzione antiriciclaggio abbia accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per l’adempimento dei propri compiti, disponga di risorse umane e tecniche e di strumenti sufficienti e sia informato su eventuali carenze relative all'antiriciclaggio individuate dalle altre funzioni di controllo interno e dalle autorità di vigilanza; f) assicura che le problematiche e le proposte di intervento formulate dal titolare della funzione antiriciclaggio siano valutate dall’organo amministrativo. Copyright © - Riproduzione riservata

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazione, Provvedimento 04/06/2024 (Gazzetta Ufficiale 14/06/2024, n. 138)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/06/15/antiriciclaggio-misure-prevenzione-imprese-assicurazione-intermediari-assicurativi

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