Una tantum del valore di 350 euro per i dipendenti del settore terziario, distribuzione e servizi, Confcommercio. E’ quanto previsto dalle parti in occasione del rinnovo del 28 marzo 2024 del CCNL commercio. Come deve essere erogata dai datori di lavoro? L’importo, calcolato sul IV livello, dovrà essere erogato in 2 tranche di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di luglio 2024 e la seconda con la retribuzione del mese di luglio 2025. Alcuni esempi possono essere di aiuto per il calcolo dell’importo spettante al lavoratore a titolo di una tantum.
In occasione del rinnovo dello scorso 28 marzo 2024 del CCNL commercio Confcommercio le parti contraenti hanno voluto prevedere il diritto al riconoscimento di un importo forfettario aggiuntivo una tantum a copertura del periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023.
L’importo spetta per il valore di 350 euro calcolato sul IV livello e dovrà essere erogato in 2 tranche di pari importo: la prima con la prossima retribuzione del mese di luglio 2024 e la seconda con la retribuzione del mese di luglio 2025.
Importo forfettario aggiuntivo una tantum
Con il rinnovo dello scorso 28 marzo 2024, sottoscritto ad integrazione dell'ipotesi di accordo del 22 marzo 2024, è stato previsto il riconoscimento di un importo forfettario aggiuntivo una tantum del valore di euro 350 sul IV livello lordi, da riparametrarsi per quanto riguarda gli ulteriori livelli di inquadramento per i seguenti importi
Livello | 01/07/2024 | 01/07/2025 |
Quadro | 303,81 euro | 303,81 euro |
I | 273,67 euro | 273,67 euro |
II | 236,73 euro | 236,73 euro |
III | 202,34 euro | 202,34 euro |
IV | 175,00 euro | 175,00 euro |
V | 158,11 euro | 158,11 euro |
VI | 141,95 euro | 141,95 euro |
VII | 121,53 euro | 121,53 euro |
Operatori di vendita |
I categoria | 165,20 euro | 165,20 euro |
Il categoria | 138,69 euro | 138,69 euro |
L’importo da riconoscere a titolo di una tantum dovrà essere suddiviso in
15 quote mensili, tante sono le mensilità ordinarie ricomprese nel periodo
gennaio 2022 - marzo 2023, e dovrà essere erogato in proporzione alla durata del rapporto di lavoro e all’effettivo servizio prestato nelle 15 mensilità di riferimento.
Tempi di erogazione
L'importo forfettario aggiuntivo una tantum dovrà essere
erogato in due rate, la prima rata con la prossima retribuzione di
luglio 2024 e la seconda rata con la retribuzione di
luglio 2025.
Con particolare riferimento agli eventuali
contratti di apprendistato in essere, l’una tantum spetterà ma riproporzionato in base al trattamento economico previsto dal CCNL del 30 luglio 2019.
L'importo spettante a titolo di una tantum andrà
ridotto proporzionalmente:
- in caso di
assenze o aspettative non retribuite;
- rapporti di lavoro
part-time;
-
sospensioni e/o
riduzioni dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale;
- assunzioni e cessazioni intervenute nel periodo di copertura.
Con particolare riferimento a queste ultime ipotesi, si ritiene applicabile la regola generale ovvero che in caso di assunzione nei primi 15 giorni del mese, la quota mensile maturata spetterà per intero così come nel caso di cessazione del rapporto intervenuta oltre i primi 15 giorni del mese.
Per quanto riguarda le eventuali sospensioni e/o riduzioni di orario di lavoro concordate con accordo sindacale si presume che le parti abbiano voluto riferirsi all’eventuale sospensione o riduzione dell’orario di lavoro con intervento delle integrazioni salariali in costanza di rapporto di lavoro; integrazioni salariali che per il settore del commercio sono garantite mediante l’assegno di integrazione salariale FIS e dall’eventuale integrazione salariale straordinario CIGS qualora l’azienda rientri nell’ambito di applicazione dell’ammortizzatore straordinario.
Omnicomprensività dell’una tantum
Per espressa previsione delle parti, l’importo non è da intendersi utile al fine del calcolo della retribuzione utile per il calcolo del TFR; a tal proposito si ricorda che (art. 2120 c.c.) la possibilità di escludere (o includere) un determinato elemento retributivo dalla retribuzione utile al calcolo del TFR è ad oggi ad “appannaggio” esclusivo della contrattazione collettiva di qualsiasi livello ovvero nazionale, territoriale ed aziendale.
Esempi di calcolo
Proviamo qui di seguito a ipotizzare il calcolo dell’importo spettante al lavoratore a titolo di una tantum.
1° caso Lavoratore in forza nel periodo gennaio 2022 - marzo 2023 con inquadramento al 3° livello previsto dal CCNL.
Avrà diritto a percepire l’intero valore previsto dal livello ovvero l’importo di euro 404,68. |
2° caso Lavoratore in forza nel periodo gennaio 2022 - marzo 2023 (15 mesi) con inquadramento al 3° livello per il periodo da gennaio 2022 a novembre 2022 (11 mesi) e 2° livello da dicembre 2022 a marzo 2023 (4 mesi).
In questo caso il lavoratore avrà diritto a maturare 11 mensilità con valore commisurato al 3° livello e 4 mensilità con valore commisurato al 2° livello
Pertanto
404,68: 15 = 26,98 x 11 mesi = 296,77
473,46: 15 = 31,56 x 4 mesi = 126,26 |
3° caso Lavoratore in forza nel periodo gennaio 2022 - marzo 2023 con inquadramento al 3° livello con orario di lavoro part time del 50%
404,68 x 50% = 202,34 |
4° casoLavoratore in forza nel periodo gennaio 2022 - marzo 2023 con inquadramento al 3° livello con orario di lavoro:
full time gennaio 2022 - marzo 2022 (3 mesi)
part time 50% aprile 2022 - novembre 2022 (8 mesi)
part time 75% dicembre 2022 - marzo 2023 (4 mesi)
Pertanto
404,68: 15 = 26,98 x 3 mesi = 80,94
404,68: 15 = 26,98 x 50% x 8 = 107,91
404,68: 15 = 26,98 x 75% x 4 = 80,94
Totale 269,79 |
5° casoLavoratore in forza nel periodo marzo 2022 - marzo 2023 (12 mesi) con inquadramento al 3° livello e con sospensione della prestazione lavorativa con intervento FIS nel periodo settembre 2022 - dicembre 2022 (4 mesi)
404,68: 15 = 26,98
26,98 x (12 - 8) = 147,92 |
Assorbibile o no?
In sede di prima stesura è stato precisato che gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum con la conseguenza che gli eventuali importi erogati dal 1° gennaio 2022, dovranno essere considerati assorbiti dalla stessa una tantum fino a concorrenza.
Con la nota di chiarimento del 29 marzo 2024 è stata data una sorta di interpretazione autentica andando a precisare che gli importi una tantum previsti non possono essere assorbiti dagli aumenti retributivi, che verranno erogati da aprile 2024 a febbraio 2027, né dall’una tantum, in pagamento a luglio 2024 e luglio 2025, previsti dall’accordo di rinnovo del 22 marzo 2024.
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/06/14/tantum-rinnovo-ccnl-commercio-spetta-erogata