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Nuova direttiva Amianto: nelle imprese si è già diffusa l’ansiosa attesa

Nella legge di delegazione europea 2024, troviamo la delega al Governo per l'attuazione e il recepimento della Direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la Direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro, tutt’altro che cessata. Si è già diffusa l’ansiosa attesa: anche perché un problema altamente avvertito dalle imprese - e destinato nell’ottica della nuova Direttiva amianto a renderne ancor più gravoso l’impegno - concerne le “esposizioni sporadiche e di debole intensità”. Ci si domanda: in futuro, le imprese verranno obbligate ad applicare anche alle esposizioni sporadiche e di debole intensità le misure attualmente escluse, ossia la riduzione dell’esposizione al minimo, la sorveglianza sanitaria, l’iscrizione nell’apposito registro dei lavoratori con esposizione superiore al valore limite?

Avvincente è l’aspettativa. È stata appena approvata la legge di delegazione europea 2024 che delega il Governo ad adottare i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento di direttive e altri atti dell’Unione europea, e già si è diffusa l’ansiosa attesa con riguardo alla Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la Direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro tutt’altro che cessata. Confido di non illudermi troppo se considero l’occasione quanto mai propizia per porre sul tappeto alcuni dei problemi che ancora oggi fanno da freno. Purtroppo, non pochi dei meccanismi previsti dalle norme vigenti sono rimasti concretamente inutilizzati: sia per il rinvio a decreti ministeriali non sempre poi tempestivamente emanati, sia per la laboriosità di determinati adempimenti, sia per l’inerzia di alcuni degli organismi deputati alla realizzazione di tali adempimenti, sia per la debolezza dell’apparato sanzionatorio, sia per i proscioglimenti sistematicamente pronunciati sulle morti di amianto dalla Sezione Quarta della Cassazione penale a partire dal 2016 (dopo decenni di condanne, in contrasto con le pur rare sentenze della Sezione Terza e malgrado la severa lezione impartita il 13 febbraio 2024 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo

sull’obbligo degli Stati di garantire la

celerità

dei

procedimenti

riguardanti le

vittime dell’amianto

).

Non senza contare che nel frattempo si è ulteriormente sviluppato il sapere in materia. Si pensi alla fibra anfibolica di fluoro-edenite, presente in Italia sul territorio del Comune di Biancavilla, riconosciuta dalla comunità scientifica quale causa di mesotelioma attraverso una serie di meccanismi patogenetici analoghi a quelli delle fibre d'amianto. Pressante è poi l’esigenza di andare in tutto il Paese alla ricerca dei tumori asbesto correlati, e di evitare che restino sepolti negli archivi dei Comuni e degli ospedali. Lo scopo non è solo quello di celebrare i processi penali a carico dei responsabili e di far risarcire le vittime e i loro congiunti, bensì anche di scoprire luoghi insospettati e insospettabili di esposizione a rischi di cancro. In questa prospettiva, appare indispensabile stabilire obblighi di comunicazione dei casi di patologie asbesto-correlate che disancorino l’osservanza di tali obblighi da controproducenti discrezionalità e che siano assistiti da un adeguato regime sanzionatorio. In questo quadro, un problema altamente avvertito dalle imprese - e destinato nell’ottica della nuova Direttiva amianto a renderne ancor più gravoso l’impegno - concerne le “esposizioni sporadiche e di debole intensità” (c.d. ESEDI). Al riguardo, la Direttiva 2009/148/CE, nell’art. 3, paragrafo 3, ammette la disapplicazione di tre misure (notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori, sorveglianza sanitaria, iscrizione nell’apposito registro dei lavoratori con esposizione superiore al valore limite), qualora risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione all’amianto non sia superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, e si tratti dei seguenti lavori: a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili; b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice; c) incapsulamento e confinamento di guaine a materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato; d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale. A sua volta, l’art. 249 del D.Lgs. n. 81/2008 riprende la disciplina dettata dalla Direttiva 2009/148/CE. Ma a ben vedere con una variante, in quanto aggiunge una quarta deroga. Invero, autorizza la disapplicazione - oltre che delle misure previste nel D.Lgs. n. 81/2008 agli artt. 250, 259, 260, comma 1 (notifica, sorveglianza sanitaria, registrazione) - anche della misura di cui all’art. 251, comma 1, e, cioè, la riduzione dell’esposizione al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite. Più che mai significativa diventa sul punto la Direttiva 2023/2668. Perché al considerando 8, anticipa che la deroga da alcune disposizioni della direttiva 2009/148/CE relative all’esposizione sporadica e di debole intensità non dovrebbe essere applicata a una sostanza cancerogena priva di soglia quale l’amianto in relazione ai requisiti concernenti la registrazione dell’esposizione e la sorveglianza medica dei lavoratori di cui a tale direttiva. E infatti, modifica l’art. 3, paragrafo 3, della Direttiva 2009/148/CE, nel senso che lascia ferma esclusivamente la deroga alla notifica all’autorità responsabile prima dell’inizio dei lavori. Domanda: in futuro, le imprese verranno obbligate ad applicare anche alle esposizioni sporadiche e di debole intensità le misure attualmente escluse di cui agli artt. 251, comma 1, 259 e 260, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 (riduzione dell’esposizione al minimo, sorveglianza sanitaria, registrazione)? Torniamo, d’altra parte, al fatto che, sulla falsariga della Direttiva 2009/148/CE, l’art. 249 del D.Lgs. n. 81/2008 contempla le deroghe con riguardo, in particolare, alla “sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale”. Non passi allora inosservata la discussione sviluppatasi anni addietro a questo proposito e più che mai attuale alla luce delle novità introdotte dalla Direttiva 2023/2668. Come emerge dalla Circolare ESEDI del Ministero del Lavoro del 25 gennaio 2010, la Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008, nell’approvare orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità all'amianto, inserisce tra le attività ESEDI il campionamento e l’analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati. Di qui un’istanza di interpello formulata dalla Regione Toscana circa l’applicabilità di tale indicazione “per gli enti ispettivi”. Nell’interpello n. 2 del 19 febbraio 2019, la Commissione Interpelli prende atto che l’art. 249, al comma 2, lettera d), stabilisce l’esclusione dell’applicazione degli artt. 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1, nei casi di esposizione sporadiche e di debole intensità tra i quali rientra l’attività di sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale. Rileva, peraltro, che l’art. 233 del D.Lgs. n. 81/2008 delimita il campo di applicazione del capo II - protezione da agenti cancerogeni e mutageni - a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa, e che l’art. 236 del D.Lgs. n. 81/2008, al comma 1, prevede che il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel D.V.R. di cui all'art. 17. Ritiene, pertanto, che l’indicazione data dalla Commissione Consultiva Permanente trovi applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività rientranti nell’ambito di previsione di cui all’art. 246 del D.Lgs. n. 81/2008. E aggiunge che resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro, pubblico o privato, di effettuare la valutazione dei rischi, anche in relazione all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, in conformità a quanto previsto dall’art. 236 del D.Lgs. n. 81/2008 e di adottare tutte le misure necessarie così come previsto dal titolo IX, Capo II - protezione da agenti cancerogeni e mutageni - del D.Lgs. n. 81/2008. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/06/15/nuova-direttiva-amianto-imprese-diffusa-ansiosa

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