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Archivio newsOrganismi per la parità di genere: l’UE rafforza le tutele (anche sul lavoro)
L’UE rafforza la tutela del principio della parità di genere sul lavoro e in ambito sociale. Con la direttiva 2024/1500 vengono stabiliti i requisiti minimi per il funzionamento degli Organismi per la parità per migliorare l'efficacia della loro azione. La direttiva 2024/1499 dispone, invece, che gli Stati membri adottino misure per garantire che gli organismi per la parità siano indipendenti e liberi da influenze esterne. Particolarmente significativo è che agli Organismi sia attribuito il diritto di agire in giudizio nei procedimenti civili e amministrativi relativi all'attuazione del principio della parità di trattamento. Quali sono nello specifico i poteri degli Organismi preposti alla tutela della parità? Come dovranno essere applicate le disposizioni UE dagli Stati membri?
Con due direttive l’Unione Europea è intervenuta per rendere più incisivo e concreto il ruolo degli Organismi per la parità di trattamento delle persone e per le pari opportunità, con particolare riferimento ai diritti e agli obblighi derivanti dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/U: - Direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE - Direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE. La direttiva 2024/1500 La direttiva 2024/1500 stabilisce requisiti minimi per il funzionamento degli organismi per la parità per migliorarne l'efficacia e garantirne l'indipendenza al fine di rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento derivante dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. Fatte salve le competenze degli ispettorati del lavoro o di altri organismi incaricati dell'applicazione della legge e i diritti e le prerogative delle parti sociali secondo il diritto e le prassi nazionali, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure per garantire che gli organismi per la parità siano indipendenti e liberi da influenze esterne e che non sollecitino né accettino istruzioni dal governo o da alcun altro ente pubblico o privato nell'adempimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze. I predetti Organismi debbono avere il potere di: - svolgere attività volte a prevenire la discriminazione e a promuovere la parità di trattamento derivante dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, la promozione di azioni positive e l'integrazione della dimensione di genere negli enti pubblici e privati, la fornitura a questi di formazione, consulenza e sostegno, la partecipazione al dibattito pubblico, la comunicazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le parti sociali, e la promozione dello scambio di buone pratiche. Nello svolgimento di tali attività, gli organismi per la parità possono prendere in considerazione situazioni specifiche di svantaggio derivanti dalla discriminazione intersezionale, che è intesa come discriminazione fondata sul sesso in combinazione con uno o più motivi di discriminazione protetti a norma della direttiva 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE o 2004/113/CE; - svolgere accertamenti sull'esistenza di una violazione del principio della parità di trattamento sancito dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE; - fornire assistenza alle vittime, intendendo per tali “tutte le persone - indipendentemente, ad esempio, dallo status socioeconomico, dalle opinioni politiche, dall'età, dallo stato di salute, dalla nazionalità, dal titolo di soggiorno, dalla lingua, dal colore della pelle, dal grado di istruzione, dal genere, dall'identità di genere, dall'espressione di genere o dalle caratteristiche sessuali - che ritengano di aver subito una discriminazione ai sensi dell'art. 4 della direttiva 2006/54/CE o dell'articolo 4 della 2010/41/UE”. La direttiva 2024/1499 La direttiva 2024/1499 dispone che gli Stati membri adottino misure per garantire che gli organismi per la parità siano indipendenti e liberi da influenze esterne e che non sollecitino né accettino istruzioni dal governo o da alcun altro ente pubblico o privato nell'adempimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze. Agli organismi per la parità deve essere assicurato il potere di svolgere attività volte a prevenire la discriminazione e a promuovere la parità di trattamento derivante dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE. Particolarmente significativo è che agli Organismi sia attribuito il diritto di agire in giudizio nei procedimenti civili e amministrativi relativi all'attuazione del principio della parità di trattamento, compreso il diritto di presentare osservazioni agli organi giurisdizionali conformemente al diritto e alle prassi nazionali e di agire in giudizio in almeno uno dei seguenti casi: a) il diritto di avviare un procedimento giudiziario per conto di una o più vittime; b) il diritto di partecipare a procedimenti giudiziario a sostegno di una o più vittime; oppure c) il diritto di avviare un procedimento giudiziario in nome proprio, al fine di difendere l’interesse pubblico. L’art. 13 della Direttiva afferma la necessità che gli Stati membri garantiscano accessibilità e offrano accomodamenti ragionevoli alle persone con disabilità per assicurare loro parità di accesso a tutti i servizi e a tutte le attività degli organismi per la parità, tra cui l'assistenza alle vittime, la gestione delle denunce, la risoluzione alternativa delle controversie, informazioni e pubblicazioni, nonché le attività di prevenzione, promozione e sensibilizzazione. Copyright © - Riproduzione riservata