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Esonero contributivo donne vittime di violenza: domanda e codici Uniemens

A partire dal mese di giugno è possibile fruire dell’esonero per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà. L‘INPS infatti, con il messaggio n. 2239 del 2024, ha riepilogato i requisiti da rispettare per la legittima spettanza e dettato le modalità di presentazione della domanda. Nel documento di prassi sono anche riportati i codici da utilizzare per esporre lo sgravio in denuncia contributiva, anche con riferimento ai datori di lavoro del settore pubblico e agricolo.

La Legge di bilancio 2024 (art. 1, commi da 191 a 193, Legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha introdotto l'esonero dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi all'INAIL, nella misura del 100%, entro il limite massimo di 8mila euro per i datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà. Caratteri dell’esonero L’esonero contributivo (INPS, circolare n. 41/2024) spetta ai datori di lavoro privati che assumono, dal 2024 al 2026, donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà (art. 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) in caso di: - assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi; - assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi; - trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato. L'esonero si applica in misura totale ai contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. Condizioni di spettanza dell’esonero Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione e ai seguenti requisiti: - regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale; - assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro; - rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Coordinamento con altri esoneri Considerato che l’agevolazione si sostanzia in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale, essa può essere cumulata con altre misure agevolative, ove ciò non sia espressamente escluso, solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta. Inoltre, il coordinamento con altre misure è possibile a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi. Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”. L’esonero in oggetto è, inoltre, cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice (a titolo esemplificativo, l’esonero per le mamme lavoratrici). Assunzione in somministrazione In caso di assunzione effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della prima assunzione. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione. Richiesta di sgravio All’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, è disponibile il modulo di istanza on-line “ERLI”, con cui il datore di lavoro può ricevere il beneficio. Si tratta di una autocertificazione della sussistenza dei seguienti dati: - lavoratrice da assumere; - codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro; - importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità; - eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale; - misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio. La fruizione del beneficio autorizzato dall’INPS avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive. Esposizione dello sgravio in UniEmens I datori di lavoro autorizzati a fruire dell’esonero per l’assunzione di donne disoccupate vittime di violenza e percettrici del Reddito di libertà, a decorrere dal mese di competenza giugno 2024, devono indicare nell’elemento: - “Contributo” la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento; - “CodiceCausale” il nuovo valore “ERLI”; - “IdentMotivoUtilizzoCausale” la data di assunzione o di trasformazione; - “AnnoMeseRif” l’AnnoMese di riferimento del conguaglio; - “ImportoAnnoMeseRif” l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza. I dati esposti nell’UniEmens saranno riportati nel DM10 VIRTUALE: - il codice di nuova istituzione “L595” per il conguaglio del mese corrente; - con il codice di nuova istituzione “L596”, per il conguaglio dell’esonero arretrato.N.B. Il recupero del beneficio arretrato può essere effettuato esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.Esposizione dello sgravio in PosAgri I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell’esonero per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato delle lavoratrici disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà, devono valorizzare, in “DenunciaAgriIndividuale”, nell’elemento “DatiAgriRetribuzione”, I seguenti dati: - in “Tipo Retribuzione” - 2CodiceRetribuzione” il codice “Y”; - in “AgevolazioneAgr” – “CodAgio” il codice Agevolazione “VL” (“VR”) per gli arretrati. Esposizione in ListaPosPA I datori di lavoro devono compilare, a partire dalla denuncia del mese di giugno 2024, la sezione ListaPosPA dell’UniEmens, valorizzando l’elemento “RecuperoSgravi” di “GestPensionistica”, esponendo: - nell’elemento “AnnoRif” l’anno oggetto dell’esonero; - nell’elemento “MeseRif” il mese oggetto dell’esonero; - nell’elemento “CodiceRecupero” il valore “60”. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/06/17/esonero-donne-vittime-violenza-domanda-codici-uniemens

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