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Indennità di discontinuità lavoratori dello spèettacolo: modalità di ricorso

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2258 del 2024 con cui chiarisce le modalità di proposizione del ricorso e dell’istanza di riesame avverso il provvedimento di reiezione dell’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo prevista dal decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175.

Nel messaggio n. 2258 del 18 giugno 2024, l’INPS fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze di riesame e dei ricorsi amministrativi (D. Lgs. 30 novembre 2023, n. 175) in relazione al riconoscimento di un’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo al fine di sostenere economicamente tale categoria di lavoratori, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo. L’indennità spetta con decorrenza dal 1° gennaio 2024, individuando quali destinatari della misura I lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori subordinati a tempo determinato, nonché i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato del settore dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità. La procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste. Gli stati di lavorazione e gli esiti sono disponibili nella sezione “Le mie ultime domande” del portale istituzionale, mentre il relativo provvedimento con l’esito e le eventuali motivazioni di reiezione sono presenti nella sezione “Ricevute e provvedimenti” nel dettaglio della domanda. Istanze di riesame L’istanza di riesame può essere inoltrata accedendo alla stessa sezione del sito istituzionale in cui è stata presentata la domanda, denominata “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)”. Al momento dell’accesso, l’applicazione mostra in evidenza, nella sezione “Le mie ultime domande”, la domanda di indennità con il riepilogo delle informazioni principali e, per le domande per le quali l’istruttoria si sia conclusa con esito negativo, la funzionalità “Richiedi riesame”. Tramite i dettagli della domanda è, inoltre, possibile visualizzare i dati trasmessi in fase di presentazione della stessa, accedere ai motivi di reiezione, monitorare lo stato di lavorazione dell’istanza di riesame, scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti e monitorare lo stato degli eventuali pagamenti. Una volta attivata la funzione che consente di presentare l’istanza di riesame, viene richiesto di esporre le motivazioni dell’istanza medesima o di riportare altre informazioni di rilievo, nonché allegare l’eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte. Il termine, non perentorio, per proporre riesame è di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio o dalla conoscenza della reiezione se successiva. Ricorsi amministrativi Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di discontinuità è il Comitato provinciale della Struttura territoriale che ha emesso il provvedimento. Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo: l'esecuzione delle decisioni adottate dai Comitati provinciali, qualora si evidenzino profili di illegittimità, può essere sospesa entro 5 giorni dalla data della relativa deliberazione dal Direttore territoriale competente o da un suo delegato, ai sensi dell'articolo 46 della legge 9 marzo 1989 n. 88. Il Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, entro e non oltre 90 giorni dalla data del provvedimento di sospensione, decide l'esecuzione o l'annullamento della deliberazione adottata dal Comitato provinciale. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva. Decadenza sostanziale Relativamente all’applicazione del regime decadenziale di un anno per l’esercizio dell’azione giudiziaria avverso il provvedimento di diniego della prestazione, si ricorda che il medesimo decorre dall’esaurimento del procedimento amministrativo, quindi: - dal giorno successivo alla decisione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso; - dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato provinciale, in assenza di decisione da parte del Comitato medesimo; - dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata emissione di un provvedimento da parte dell’Inps o nel caso in cui non venga proposto ricorso amministrativo entro i termini. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, messaggio 18/06/2024, n. 2258

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/06/19/indennita-discontinuita-modalita-ricorso

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