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Archivio newsLegame di controllo e dipendenza economica: l’identificazione dei gruppi di clienti connessi sotto il profilo del rischio
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie L del 18 giugno 2024, il Regolamento delegato (UE) 2024/1728 della Commissione del 6 dicembre 2023 che disciplina le norme tecniche di regolamentazione che specificano in quali circostanze sono soddisfatte le condizioni per l’identificazione dei gruppi di clienti connessi. In particolare il decreto mira ad individuare «gruppi di clienti connessi» ai fini dell’identificazione di persone fisiche o giuridiche così strettamente legate da fattori di rischio idiosincratici che risulta prudente trattarle come un insieme unitario sotto il profilo del rischio.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, Serie L del 18 giugno 2024, il Regolamento delegato (UE) 2024/1728 della Commissione del 6 dicembre 2023 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano in quali circostanze sono soddisfatte le condizioni per l’identificazione dei gruppi di clienti connessi. Il regolamento mira ad individuare «gruppi di clienti connessi» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini dell’identificazione di persone fisiche o giuridiche così strettamente legate da fattori di rischio idiosincratici che risulta prudente trattarle come un insieme unitario sotto il profilo del rischio. Qualora non sia chiaro a quale categoria specifica di connessioni debba essere attribuita l’interconnessione tra diverse persone, dovrebbe prevalere il principio generale di prudenza ed è opportuno presumere l’esistenza di un insieme unitario sotto il profilo del rischio. Di conseguenza, le circostanze in cui sono soddisfatte le condizioni per l’identificazione di gruppi di clienti connessi dovrebbero essere intese come elenchi non esaustivi. I casi in cui le persone fisiche o giuridiche sono legate solo attraverso la loro dipendenza da fattori esterni geografici o settoriali comuni non dovrebbero portare all’identificazione di gruppi di clienti connessi. All’art. 1 infatti viene specificato il legame di controllo che viene a concretizzarsi quando due o più persone fisiche o giuridiche costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto una di esse esercita, direttamente o indirettamente, un controllo sull’altra o sulle altre persone quando una di queste è tenuta a redigere un bilancio consolidato che comprenda l’altra o le altre persone conformemente all’articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o all’International Financial Reporting Standard (IFRS) 10, secondo quanto stabilito dal diritto nazionale dello Stato membro interessato. Inoltre due o più persone fisiche o giuridiche costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto una di esse esercita, direttamente o indirettamente, un controllo sull’altra o sulle altre persone nelle circostanze seguenti: a) la persona fisica o giuridica detiene la maggioranza dei diritti di voto in un’altra o più persone; b) la persona fisica o giuridica ha il diritto o la capacità di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione, direzione o controllo di un’altra o più persone; c) la persona fisica o giuridica è in grado di esercitare un’influenza dominante su un’altra o più persone in forza di una legge, di un contratto, di disposizioni di atti costitutivi o di disposizioni statutarie. E ancora si può ritenere che due o più persone fisiche o giuridiche costituiscano un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto una di esse esercita, direttamente o indirettamente, un controllo sull’altra o sulle altre persone in una delle circostanze seguenti (l’elenco non è esaustivo): a) la persona fisica o giuridica ha il diritto o la capacità di decidere in merito alla strategia o di dirigere le attività di un’altra o più persone; b) la persona fisica o giuridica ha il diritto o la capacità di decidere in merito a operazioni importanti, compreso il trasferimento dei profitti o delle perdite, di un’altra o più persone; c) la persona fisica o giuridica ha il diritto o la capacità di coordinare l’amministrazione di una o più persone giuridiche. Il Regolamento chiarisce anche il caso della dipendenza economica elencando varie circostanze (considerando l’elenco non esaustivo) che portano a considerare due o più persone fisiche o giuridiche, un insieme unitario sotto il profilo del rischio poiché sono interconnesse in modo tale che, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, in particolare difficoltà di finanziamento (funding) o di rimborso dei debiti, anche l’altra o le altre incontrerebbero con tutta probabilità difficoltà finanziarie. Copyright © - Riproduzione riservata
Commissione Europea, Regolamento delegato (UE) 06/12/2023, n. 2024/1728 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 18/06/2024, Serie L)