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Archivio newsAssegno Unico: maggiorazione nuclei vedovili
Con il messaggio n. 2303 del 2024, l’INPS comunica il rilascio, nell’ambito della procedura di presentazione della domanda di assegno unico e universale per i figli a carico, di nuove funzioni per la gestione della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori in caso di domande presentate da nuclei vedovili
Con il messaggio n. 2303 del 2024, l’INPS comunica il rilascio, nell’ambito della procedura di presentazione della domanda di assegno unico e universale per i figli a carico, di nuove funzioni per la gestione della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori in caso di domande presentate da nuclei vedovili. Maggiorazione nuclei vedovili In caso di presentazione di una nuova domanda di assegno unico e universale da parte di un nucleo familiare monogenitoriale, con motivazione "altro genitore deceduto”, la procedura di gestione dell’Assegno familiare propone la compilazione di un ulteriore campo con il codice fiscale del genitore deceduto, al fine di verificare il diritto (INPS circolare n. 76/2023) alla maggiorazione di cui (articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 230/2021). Nell’ipotesi di domanda già presentata da un nucleo familiare monogenitoriale per decesso dell’altro genitore, il richiedente viene informato con apposita comunicazione della possibilità di integrare la stessa al fine di usufruire della maggiorazione. L’integrazione con il codice fiscale del genitore deceduto può essere effettuata accedendo alla sezione "Consulta e gestisci le domande già presentate", e selezionando la voce "Modifica" e successivamente “Scheda”. Il riconoscimento della maggiorazione è subordinato alla verifica della sussistenza del requisito della responsabilità genitoriale relativamente al codice fiscale inserito. In caso di riscontro negativo, il richiedente riceve una e-mail con l’informazione della mancata concessione della maggiorazione. In ogni caso, l’assegno base e le altre eventuali maggiorazioni, ove ricorrano tutte le condizioni normativamente previste, vengono comunque, garantite. Subentro per decesso Nell’ipotesi di decesso del genitore richiedente, a cui l’assegno unico e universale veniva corrisposto al 100 per cento - in quanto titolare esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero nei suoi confronti era stato disposto l’affidamento esclusivo dei figli o assegnati i contributi pubblici su provvedimento giudiziario - è necessario verificare la sussistenza della responsabilità genitoriale in capo all’altro genitore al fine di effettuare il subentro automatico nella domanda. A tale proposito il sistema invia una comunicazione via e-mail al genitore superstite, invitandolo a integrare la nuova domanda creata d’ufficio o la nuova scheda (in caso sia già titolare di domanda di assegno unico per figli avuti con diverso partner) che viene posta nello stato di “Evidenza al cittadino”. La procedura sottopone, quindi, al genitore la seguente autodichiarazione: “Ai fini del diritto all’assegno unico e universale, dichiaro di non trovarmi in nessuna delle seguenti condizioni rispetto ai figli: essere stato escluso dalla responsabilità genitoriale; essere stato destinatario, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, di un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la mia estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici”. Copyright © - Riproduzione riservata
INPS, messaggio 20/06/2024, n. 2303
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/06/21/assegno-unico-maggiorazione-nuclei-vedovili