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Archivio newsConguaglio 730 in busta paga: cosa deve fare il sostituto d'imposta
Il modello 730/4 entra in busta paga, a partire dal mese di luglio, con i crediti e/o i debiti risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata da ciascun lavoratore subordinato. In caso di conguaglio a credito il sostituto d’imposta espone come spettanza nel LUL le somme risultanti dal modello di assistenza fiscale presentato dal lavoratore. Se il risultato del modello 730/4 evidenzia un importo a debito, il sostituto deve trattenere le somme sulla prima retribuzione utile o comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui ha ricevuto il 730/4. Tra le novità di quest’anno del modello 730 la possibilità di chiedere il rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate anche in presenza di un datore di lavoro e di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Quali sono le regole e le procedure da seguire?
Il termine di scadenza per la presentazione del modello 730/2024 è fissato al prossimo 15 ottobre, ma i datori di lavoro, nella loro qualità di sostituti d’imposta, possono effettuare le operazioni di conguaglio delle risultanze dei modelli presentati, attraverso i modelli 730/4 a scadenze diversificate in base alla data di trasmissione dei modelli. Il modello 730/4 contiene i dati relativi a: - debiti e crediti dei contribuenti e dei loro eventuali coniugi in caso di dichiarazione congiunta; - rate da effettuare in caso di operazioni di conguaglio a debito. I lavoratori dipendenti che si avvalgono del sostituto d’imposta riceveranno i rimborsi IRPEF in busta paga a partire dal mese successivo a quello di presentazione del modello 730. Il prospetto di liquidazione che permette di gestire le operazioni di rimborso conseguenti alla presentazione del 730 è infatti disponibile per il sostituto d’imposta entro le seguenti date: - 15 giugno per i 730 inviati entro il 31 maggio; - 29 giugno per i 730 inviati dal 1° al 20 giugno; - 23 luglio per i 730 inviati dal 21 giugno al 15 luglio; - 15 settembre per i 730 inviati dal 16 luglio al 31 agosto; - 30 settembre per i 730 inviati dal 1° al 30 settembre. Gestione diretta con l’Agenzia delle Entrate La principale novità in vigore da quest’anno consiste nella possibilità di selezionare, per la prima volta nel modello 730, la voce “nessun sostituto” per ottenere direttamente dall'Agenzia l'eventuale rimborso, anche in presenza di un datore di lavoro tenuto ad effettuare i conguagli. I rimborsi 730 dei contribuenti senza sostituto d’imposta saranno erogati dall’Agenzia delle Entrate entro aprile 2025 nelle seguenti modalità: - accredito sul conto corrente postale o bancario fornito da contribuente stesso; - tramite titoli di credito a copertura garantita da Poste Italiane (se il contribuente non ha fornito alcun conto corrente). L’Agenzia delle Entrate si riserva di effettuare controlli sul modello 730 presentato con le seguenti tempistiche: - entro quattro mesi dalla scadenza del termine previsto per presentare la dichiarazione dei redditi (febbraio 2025); - da quando la dichiarazione è stata trasmessa nel caso in cui la data sia successiva alla scadenza fissata. Risultato della dichiarazione Il datore di lavoro può effettuare il download dei modelli 730/4 riferiti ai propri sostituiti direttamente o attraverso il proprio intermediario abilitato, solo previa comunicazione deve avvenire mediante l’invio del quadro CT con la Certificazione Unica (CU), qualora i datori di lavoro sostituti d’imposta non abbiano già validamente presentato, in una qualsiasi annualità a partire dal 2011, una comunicazione CSO ovvero un precedente quadro CT. Conguaglio a credito In caso di conguaglio a credito il sostituto d’imposta espone come spettanza nel LUL le somme a credito risultanti dal modello di assistenza fiscale presentato dal lavoratore. In questo caso il sostituto d’imposta non può procedere al rimborso di crediti da assistenza fiscale per un ammontare superiore alle ritenute fiscali (IRPEF lavoro dipendente e assimilato e addizionali regionali e comunali) esposte nel modello F24 relativo a ciascuna mensilità di paga. In caso di incapienza il credito totale non sarà rimborsato integralmente ma liquidato ai singoli lavoratori in proporzione al credito esposto nel modello 730/4. Nel caso in cui entro la fine dell’anno non sia stato possibile effettuare il rimborso dell’intero credito, il sostituto d’imposta dovrà sospendere le operazioni di rimborso e comunicare all’interessato gli importi residui e ad esporli nella successiva Certificazione CU.Esempio di calcolo
Dipendenti in forza all’azienda: 3 IRPEF mensile media da versare: 2.300 euro. Lavoratore 1: credito IRPEF da 730 pari a 1.500 euro Lavoratore 2: credito IRPEF da 730 pari a 2.000 euro Lavoratore 3: credito IRPEF da 730 pari a 0 euro Rimborso totale: 3.500 euro > di 2.300 euro Calcolo rimborso da erogare nel primo mese di conguaglio:2.300/3.500 *100 = 66% Rimborso lavoratore 1: 66% di 1.500 euro = 990 euro Rimborso lavoratore 2: 66% di 2.000 euro = 1.320 euro Residuo rimborso secondo mese di conguaglio: Rimborso lavoratore 1: 66% di 1.500 euro = 510 euro Rimborso lavoratore 2: 66% di 2.000 euro = 680 euro |
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/06/20/conguaglio-730-busta-paga-sostituto-imposta