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Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni sul lavoro: in arrivo nuovi adempimenti per le imprese

In arrivo nuovi adempimenti per le imprese nel campo della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori. Si tratta delle disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2022/431, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, e del disegno di legge parlamentare, in via di approvazione, dedicato alla prevenzione di potenziali danni alla salute. In ragione dei nuovi adempimenti, che riguardano i temi dell’igiene industriale, della medicina del lavoro e dell’epidemiologia occupazionale, le aziende si troveranno ad affrontare alcune priorità tra cui: l’aggiornamento del DVR e la valutazione di quali settori siano maggiormente coinvolti nel rischio di esposizione a sostanze mutagene, cancerogene o a farmaci pericolosi. Quali sono i costi e i benefici delle nuove norme?

L’identificazione delle attività connesse al recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, ha orientato la predisposizione del ddl in lavorazione (schema ddl n. 157/24 Camera) nei rami parlamentari per la sua approvazione entro il 30 giugno 2024. Total Worker Health La tutela della salute riproduttiva dei lavoratori, non solo aumenta il livello di attenzione all’esposizione a sostanze pericolose, ma prende in considerazione a livello legislativo ambiti dell’igiene e dalla medicina del lavoro finora riservati alla ricerca, e aspetti che riguardano la vita privata, la progenie e abbinano al rischio chimico rischi di natura psicologica e sociale, abbracciando il concetto di Total Worker Health (TWH). E’ dunque una priorità fondamentale applicare le indicazioni del ddl in approvazione per prevenire potenziali danni alla salute e garantire il benessere sia delle persone coinvolte che delle future generazioni. Attraverso questo provvedimento, l'Unione europea prima e ora l’Italia, si impegnano ad assicurare ambienti di lavoro più salubri e sicuri per tutti i lavoratori, tutelando anche la loro salute riproduttiva e contribuendo a prevenire potenziali conseguenze negative sia per gli individui che per la società nel suo complesso. Nuovi adempimenti per le imprese Ora le aziende in virtù di nuovi adempimenti che prevedono le molteplici conseguenze di questa direttiva sul Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008, sugli adempimenti degli enti coinvolti e sui temi dell’igiene industriale, della medicina del lavoro e dell’epidemiologia occupazionale, si troveranno ad affrontare alcune priorità : l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, la valutazione di quali settori di attività economica siano maggiormente coinvolti nel rischio di esposizione occupazionale a sostanze reprotossiche, mutagene, cancerogene e la conseguente esposizione occupazionale a farmaci pericolosi, per i quali dovranno essere forniti orientamenti in tema di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio, e in seguito anche una definizione e un elenco indicativo dei farmaci stessi o delle sostanze che li contengono. La premessa sui costi e l’impatto di questa direttiva è che Il Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali afferma che la salvaguardia di ambienti di lavoro sicuri e salubri è un requisito essenziale non solo per proteggere i lavoratori, ma anche per sostenere la produttività e consentire una ripresa economica sostenibile (European commission, 2021). Costi e benefici delle nuove disposizioni Nell’ottica di una valutazione dell’impatto di ogni proposta di modifica legislativa, che tenga in considerazione sia l’aspetto della salute e sicurezza sul lavoro e sia l’impatto sul contesto socioeconomico, si valida il motivo per cui è necessario avere un quadro d'insieme approfondito e dettagliato in termini di analisi costi-benefici. Certo è che il ddl italiano deve necessariamente prevedere punti chiave di una valutazione di impatto cioè: 1. identificare il problema; 2. definire gli obiettivi; 3. sviluppare diverse opzioni strategiche (policy options); 4. analizzare il loro impatto; 5. comparare le diverse opzioni; 6. descrivere i risultati su efficacia, efficienza, coerenza. Per quanto riguarda la Direttiva a livello Ue stando la diversità dei vari componenti tossici è stato adottato il criterio della flessibilità di applicazione e quindi la diversa tempistica e i criteri di misurazione sottoposti a studi. I costi economici sono stati quantificati in termini di costi amministrativi e di conformità che le imprese dovrebbero sostenere per dover investire nelle misure di gestione del rischio necessarie per soddisfare gli OEL proposti, costi amministrativi per gli Stati membri, costi evitati per le imprese e il settore pubblico (ad esempio, pagamenti relativi ad assenze per malattia) e alle eventuali chiusure di aziende I costi sociali sono quantificati in termini di costi evitati per cattiva salute grazie alla prevenzione dei casi di cancro e di altre malattie significative di natura professionale. In primo luogo, nelle valutazioni d'impatto viene esaminata la corretta applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. In base al principio di sussidiarietà, nei settori di competenza non esclusiva dell’Ue, essa interviene solo se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possano essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possano essere meglio realizzati al livello dell’Ue. A riguardo, la scelta di limiti di esposizione occupazionale nuovi o riveduti consentirà di garantire un livello di protezione minimo analogo per tutti i lavoratori dell’Ue. Livelli divergenti di protezione a livello nazionale potrebbero, ad esempio, incoraggiare le aziende a delocalizzare i propri impianti di produzione negli Stati membri dotati di prescrizioni meno restrittive. Inoltre, l'esistenza di prescrizioni divergenti in materia di lavoro potrebbe influire sulla competitività delle singole aziende. Relativamente al principio di proporzionalità, in base al quale le misure adottate dall’Ue devono essere idonee e necessarie per conseguire il fine desiderato e non devono imporre un onere eccessivo ai singoli Stati membri, ovviamente sarà necessario attendere l’applicazione legislativa nei singoli Stati e la conseguente oggettiva comparazione. Vero è che l’Ue ha considerato per quanto riguarda l’impatto sulle imprese, ai benefici dovuti alla riduzione dell'assenteismo, delle perdite di produttività e delle indennità assicurative per un importo stimato di 7 milioni di euro nei prossimi 60 anni, si sommano costi aggiuntivi. Tali costi sono dovuti all’implementazione di misure di prevenzione e gestione del rischio e di adattamento dei processi produttivi. I nuovi limiti di esposizione che maggiormente impatteranno sui costi di adeguamento per le imprese sono quindi quelli relativi ai composti del nichel e al benzene, con investimenti nell’arco dei prossimi 60 anni pari rispettivamente a 6,5 miliardi e 7,61 miliardi di euro (European commission, 2020a, 2020b, 2020c). La proposta non prevede regimi agevolati per le microimprese o le PMI. Inoltre, sebbene i valori limite siano stati definiti su livelli che consento di ridurre quasi a zero il rischio di chiusura totale o parziale delle attività produttive delle piccole imprese, per queste permane comunque un onere non indifferente nell’adeguamento ai valori limite proposti. In particolare, risulta che i settori della fusione (soprattutto per la produzione di acciaio), della raffinazione e della saldatura sono quelli maggiormente esposti a difficoltà nell’attuazione dei valori limite proposti. Sappiamo bene, che oltre il 99% della realtà produttiva italiana è costituita da PMI, e saranno quest’ultime ad avere un maggiore impatto. Le PMI non costituiscono solo numericamente l'ossatura del sistema produttivo nazionale, ma anche il loro contributo in termini di occupazione e produttività è significativo. Il testo del ddl in passaggio alla Camera e al Senato ovviamente si incardina sulla Direttiva 2022/431 che a sua volta modifica la direttiva 2004-37-CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l’ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana. I profili generali della disciplina oggetto di questo commento e delle suddette estensione e modifica concernono l’individuazione e la valutazione dei rischi, l’esclusione o riduzione dell’esposizione (anche con la previsione di relativi valori limite), le informazioni da fornire all’autorità competente, le misure per i casi (prevedibili o non prevedibili) di aumento dell’esposizione, l’accesso alle zone di rischio, le misure igieniche e di protezione individuale, l’informazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, la consultazione e partecipazione degli stessi, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti, la conservazione della documentazione. Il Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2024 ha chiarito che il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/431 avrà questi principali ambiti di intervento: deve coordinare la disciplina nazionale in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro e l’attuale sistema di sorveglianza sanitaria, per assicurare la corretta applicazione della direttiva. In particolare, il Parlamento prevede obblighi specifici del datore di lavoro anche in materia di formazione e informazione sui rischi specifici (infatti, il campo della direttiva 2022/431 è più ampio di quello della direttiva 2004/37/CE) e richiede anche l’ascolto della comunità scientifica in materia di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio dei rischi cancerogeni. Si prevede che il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori possa esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori (esposti in modo analogo) anche nei casi di superamento di un valore limite biologico (relativo ad un lavoratore); si specifica che la sorveglianza sanitaria può comprendere il monitoraggio biologico e i relativi requisiti; si prescrive che siano notificati all’autorità responsabile tutti i casi di cancro e di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall’esposizione a un agente cancerogeno o mutageno o a una sostanza tossica per la riproduzione durante l’attività lavorativa (si amplia così l’obbligo di notifica, in precedenza posto solo con riferimento ai casi di cancro derivanti da agenti cancerogeni o mutageni). E’ evidente che è necessario per le imprese e i datori di lavoro adottare recepimenti nazionali fedeli al testo delle Direttive UE, anche per dare il tempo alle imprese di prepararsi perché sostanzialmente sono apportate modifiche estensive all’articolato del TU 81/2008 con un ruolo preponderante dell’INAIL a supporto delle imprese e della piattaforma apposita ed evitare l’introduzione estemporanea di nuove disposizioni nazionali e, in caso di modifica, effettuare adeguate valutazioni di impatto, tenendo conto dei pareri delle parti sociali e dei costi. Puntare sullo snellimento della normativa e sul coordinamento delle diverse norme di salute e sicurezza al fine di consentire alle imprese di concentrarsi sugli aspetti sostanziali. L’INAIL è lo strumento essenziale per adeguarsi a tali innovazioni. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/06/24/esposizione-agenti-cancerogeni-mutageni-lavoro-arrivo-adempimenti-imprese

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