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Archivio newsQuattordicesima mensilità pensionati: a chi spetta l’erogazione a luglio
Nel mese di luglio l’INPS eroga d’ufficio ai pensionati la quattordicesima mensilità. Per fruire del beneficio occorre rispettare i requisiti richiesti entro il 31 luglio dell'anno di riferimento. Per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° agosto 2024 al 31 dicembre 2024, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2024, che rientrino nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la quattordicesima sarà attribuita con la rata di dicembre 2024. Quali sono i pensionati che hanno diritto alla quattordicesima? Come viene calcolato l’importo? Cosa fare in caso di mancata corresponsione?
Nel mese di luglio l’INPS corrisponderà la quattordicesima mensilità se si perfeziona il requisito anagrafico nel primo semestre (entro i primi sette mesi per i pensionati privati) mentre sarà corrisposta a dicembre se si raggiungono i 64 anni nel secondo semestre del 2024, ovvero che sono divenuti titolari di pensione nel corso del 2024. Cosa è la quattordicesima La quattordicesima costituisce una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall'INPS a luglio o a dicembre di ogni anno, introdotta dalla legge n. 127/2007 e modificata dall'art. 1, comma 187, della legge n. 232/2016, che ha esteso la platea dei beneficiari e modificato gli importi da corrispondere. Si tratta di una retribuzione differita, mensilità aggiuntiva rispetto ai 12 ratei di pensione e alla tredicesima, che costituisce una sorta di emolumento supplementare che viene erogato su base reddituale, con l’importo che è stabilito dalla legge. Si differenzia allora dalla tredicesima che è invece una vera propria rata del trattamento pensionistico e, pertanto, risulta correlata alla retribuzione pensionabile o ai contributi versati. Beneficiari La quattordicesima spetta ai pensionati: - titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria. Va evidenziato come la quattordicesima compete solo in caso di pensioni dirette o indirette (anche di invalidità) erogate dall’INPS anche se in regime di cumulo assicurativo con altri Enti previdenziali. Non sono invece beneficiari del diritto alla quattordicesima gli assegni e le pensioni sociali e le prestazioni di natura assistenziale; - di almeno 64 anni; - con reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Lavoratori Dipendenti. Dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario distinguendo i pensionati del settore privato, autonomi, ex lavoratori del settore sport e spettacolo, del comparto pubblico (di almeno 64 anni) che hanno un reddito complessivo fino a un massimo di 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (fino al 2016) e fino a 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti dal 2017. Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. E’, infatti, prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Va ricordato come sulla base della circolare INPS n. 1 del 2 gennaio nel 2024 il trattamento minimo di pensione per l’anno in corso è aumentato a 598,61 euro grazie al recupero dell'inflazione fissato al 5,4 per cento. L’importo della quattordicesima è in funzione dell’anzianità contributiva complessiva della pensione, o delle pensioni, del titolare e varia in base alla fascia di reddito a seconda che i redditi siano entro 1,5 volte il trattamento minimo (11.672, 90 euro annui, vale a dire 598,61 x 13 x 1,5) oppure siano compresi tra 1,5 volte e 2 volte il Trattamento minimo (15.563,86 euro, 598,61 x 13 x 2). Ai fini del reddito rileva non solo la pensione di cui il pensionato è titolare ma anche i redditi di qualsiasi natura, con l'esclusione dei trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento, del reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e competenze arretrate e le pensioni di guerra. Per redditi annui fino a 1,5 volte il trattamento minimo fino a 15 anni di anzianità contributiva per i dipendenti e 18 per gli autonomi l’importo è 437 euro, oltre 15 e 25 anni per i dipendenti e tra 18 e 28 per gli autonomi è 546 euro, oltre rispettivamente 25 e 28 anni 655 euro. Per redditi annui compresi tra 1,5 volte e 2 volte il trattamento minimo è pari a 336 euro per anzianità contributive fino a 15 anni per i dipendenti e 18 anni per gli autonomi, 420 euro tra 15 e 25 anni per i dipendenti e tra 18 e 28 anni per gli autonomi, 504 euro oltre 25 anni per i dipendenti e 28 anni per gli autonomi Criteri per il pagamento Il pagamento viene effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni sulla base dei redditi degli anni precedenti. Per coloro che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, la prestazione viene liquidata sulla rata pensionistica di luglio. Invece, per coloro che perfezionano i requisiti prescritti dal 1° agosto 2024 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2024 (pensioni gestite nei sistemi della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2024, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2024, che rientrino nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la quattordicesima sarà attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2024. Va ancora ricordato come la quattordicesima viene riconosciuta in via provvisoria in presenza delle condizioni prescritte dalla legge e viene successivamente verificata sulla base dei redditi consuntivi non appena disponibili. L’INPS effettua la verifica, in caso di prima concessione, sulla base dei redditi da pensione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati dell’anno in corso e i redditi diversi da pensione relativi all’anno precedente. Nel caso di mancata corresponsione della quattordicesima è possibile presentare apposita domanda di ricostituzione online. In questo caso, la quattordicesima, se spetta, sarà pagata nei mesi immediatamente successivi a quello della domanda. In caso di pensioni spettanti per un numero limitato di mesi come, ad esempio, in caso di pensioni con decorrenza diversa dal 1° gennaio, ovvero di compimento del sessantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno, il beneficio spetta in proporzione ai mesi di vigenza della pensione o di possesso del requisito anagrafico. I pensionati, inoltre, possono verificare il pagamento della quattordicesima sul cedolino della pensione, dove è presente l’apposita voce nel mese in cui viene effettuata l’attribuzione. Copyright © - Riproduzione riservata