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Gruppo di imprese di investimento: metodi di consolidamento prudenziale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 25 giugno 2024 Serie L, il Regolamento delegato (UE) 2024/1771 della Commissione del 13 marzo 2024 che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli dell’ambito di applicazione e dei metodi di consolidamento prudenziale di un gruppo di imprese di investimento.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 25 giugno 2024 Serie L, il Regolamento delegato (UE) 2024/1771 della Commissione del 13 marzo 2024 che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli dell’ambito di applicazione e dei metodi di consolidamento prudenziale di un gruppo di imprese di investimento. Il Regolamento specifica i dettagli dell’ambito di applicazione del consolidamento prudenziale di un gruppo di imprese di investimento di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033, è determinando i legami sulla cui base è opportuno includere in tale ambito le imprese strumentali, gli enti finanziari, le imprese di investimento e gli agenti collegati relativi a una particolare impresa di investimento, holding di investimento o società di partecipazione finanziaria mista. Per assicurare l’efficacia e la neutralità della vigilanza su base consolidata, il regolamento stabilisce i criteri che permettano alle autorità competenti di determinare l’esistenza di legami di filiazione per tutti i gruppi di imprese di investimento nell’Unione. Per rispettare il principio di proporzionalità e, in particolare, per tenere conto della diversità delle dimensioni e dell’entità operativa delle imprese il regolamento prevede i casi in cui un’impresa madre nell’Unione è autorizzata ad escludere le piccole imprese dall’ambito di applicazione del consolidamento prudenziale. A norma dell’articolo 22, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2013/34/UE, l’ambito di applicazione del consolidamento prudenziale di un gruppo di imprese di investimento comprende altresì i casi in cui le entità del gruppo di imprese di investimento sono sottoposte a direzione unitaria. Il regolamento prevede inoltre che, nel calcolare il requisito patrimoniale minimo permanente consolidato di un gruppo di imprese di investimento, le imprese madri nell’Unione dovrebbero aggiungere i requisiti patrimoniali minimi permanenti di ciascuna impresa di investimento al capitale iniziale degli enti finanziari soggetti a tale tipo di requisito patrimoniale, in particolare le società di gestione del risparmio, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica. I dati consolidati sulle spese derivanti dall’applicazione della disciplina contabile pertinente non sono sempre disponibili. Per determinare il requisito consolidato relativo alle spese fisse generali ai fini del consolidamento prudenziale, un’impresa madre nell’Unione dovrebbe pertanto calcolare l’importo delle spese necessarie al gruppo di imprese di investimento sommando le spese dell’impresa madre nell’Unione e quelle delle entità consolidate sotto il profilo prudenziale in tale gruppo e, se non già inclusi nei costi delle imprese di investimento, i costi degli agenti collegati. Il regolamento entrerà in vigore il 15 luglio 2024.Copyright © - Riproduzione riservata

Commissione Europea, Regolamento delegato (UE) 2024/1771,13/03/2024 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 25/06/2024, Serie L)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/06/26/gruppo-imprese-investimento-metodi-consolidamento-prudenziale

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