News
Archivio newsContratto a termine giudici onorari: indennità per ferie
Con la sentenza n. 41/23 la Corte di giustizia europea si esprime riguardo diritto alla corresponsione dell’indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività ed alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali
La Corte di giustizia europea, nella sentenza n. 41/23 depositata il 27 giugno 2024, interviene in merito all’articolo 7 della direttiva 2003/88 1 e alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato giudicandoli ostativi a una normativa nazionale che non prevede, per i giudici onorari di Tribunale e per i vice procuratori onorari della Repubblica, alcun diritto alla corresponsione dell’indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività ed alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Il rapporto di lavoro a tempo determinato dei giudici onorari, qualificabile come rapporto di servizio e non quale rapporto di impiego alle dipendenze di una Amministrazione Pubblica, per il quale è previsto un regime articolato su un iniziale atto di nomina ed una sola successiva riconferma, può divenire oggetto di svariate proroghe contenute in leggi di rango statale, in assenza di sanzioni effettive e dissuasive e in mancanza della possibilità di trasformare detti rapporti in contratti di impiego alle dipendenze di una Amministrazione Pubblica a tempo indeterminato, in una situazione di fatto che potrebbe avere prodotto effetti favorevoli compensativi nella sfera giuridica dei destinatari, essendo stati, gli stessi, investiti della proroga nelle funzioni in modo sostanzialmente automatico per un ulteriore periodo di tempo. Copyright © - Riproduzione riservata
Corte di giustizia europea, sentenza 27/06/2024, n. 41/23