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Riconoscimento facciale dipendenti: sanzionata la conservazione dei dati non trasparente

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 338 del 2024, ha sanzionato un datore di lavoro privato che, in assenza di un’idonea base giuridica e di un’adeguata informative, ha adottato un Sistema di riconoscimento facciale per i propri lavoratori dipendenti. L’autorità, oltre a sanzionare la società, ha ordinato l’adeguamento del trattamento dei dati effettuato mediante il software gestionale alle disposizioni della normativa privacy.

Una sanzione di 120mila euro è stata irrogata dal Garante privacy, con il provvedimento n. 338 del 6 giugno 2024, ad una concessionaria per aver violato i dati personali dei dipendenti attraverso l’utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale per il controllo delle presenze sul posto di lavoro. Condotta sanzionabile L’Autorità è intervenuta a seguito del reclamo di un dipendente che lamentava: - il trattamento illecito di dati personali, attraverso un sistema biometrico installato presso le due unità produttive della società; - l’utilizzo di un software gestionale con cui ciascun dipendente era tenuto a registrare gli interventi di riparazione svolti sui veicoli assegnati, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori, nonché i tempi di inattività con le specifiche causali. Dall’attività ispettiva del Garante, svolta in collaborazione con il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, sono emerse numerose violazioni del Regolamento europeo da parte della società. Trattamento dati biometrici Con riferimento al trattamento dei dati biometrici, il Garante ha ribadito nuovamente che l’utilizzo di tali dati non è consentito perché non esiste nessuna norma di legge che al momento attuale preveda l’utilizzo del dato biometrico per la rilevazione delle presenze. Pertanto, l’Autorità ha ricordato che neanche il consenso manifestato dai dipendenti può essere considerato idoneo presupposto di liceità, per l’asimmetria tra le rispettive parti del rapporto di lavoro. L’Autorità ha inoltre accertato che la concessionaria da più di sei anni, mediante un software gestionale, raccoglieva dati personali relativi alle attività dei dipendenti per redigere report mensili da inviare alla casa madre, contenenti dati aggregati sui tempi impiegati dalle officine per le lavorazioni effettuate. Copyright © - Riproduzione riservata

Garante per la protezione dati personali, provvedimento 06/06/2024, n. 338

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/06/28/face-id-dipendenti-sanzionata-conservazione-dati-non-trasparente

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