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Cooperative sociali: cosa fare se il CdA è composto in maggioranza, o solamente, da soci volontari

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha divulgato alcuni chiarimenti in merito alla presenza dei soci volontari nei consigli di amministrazione delle cooperative sociali. La nota è rivolta ai revisori mutualistici e spiega come devono comportarsi nel caso rilevino che il consiglio di amministrazione è costituito esclusivamente o in maggioranza da soci volontari. Le indicazioni sono questa volta parzialmente diverse da quelle fornite nel 2023. Cosa è cambiato?

Il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha divulgato la Nota 20 giugno 2024, n. 36904 con cui fornisce alcuni chiarimenti in merito alla presenza dei soci volontari nei consigli di amministrazione delle cooperative sociali Nel corso dell’attività ispettiva eseguita sulle cooperative sociali, il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha rilevato come in alcune di esse il Consiglio di Amministrazione sia costituito esclusivamente o in maggioranza da soci volontari. In merito è intervenuto con due note rivolte ai revisori mutualistici a distanza di un anno l’una dall’altra che appaiono tra loro conseguenziali ma non perfettamente in linea. Si rammenta che le cooperative sociali sono soggette a ispezione ordinaria annuale per la verifica del corretto perseguimento dello scopo mutualistico ai sensi del D.Lgs. n. 220/2002 da revisori incaricati dalle associazioni di assistenza, rappresentanza e tutela del movimento cooperativo per le cooperative loro aderenti e dal Ministero per le cooperative non aderenti. Cos’è il socio volontario nelle cooperative sociali Il socio volontario nelle cooperative sociali è una figura particolare in quanto presta la propria attività gratuitamente per esclusivi fini di solidarietà e contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

Tali soci non possono superare la metà del numero complessivo dei soci, non possono ricevere alcuna retribuzione ad eccezione di rimborsi per le spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
Qual è la posizione del ministero nel 2023Soci volontari nei consigli di amministrazioneLo scorso anno con Nota n. 0104669 del 3 aprile 2023 il Ministero aveva ritenuto che non fossero regolari i Consigli di amministrazione delle cooperative sociali formati per la maggioranza o totalità da soci volontari. Ciò in quanto tale situazione comportava una violazione del comma 3 dell’art. 2542 c.c., che stabilisce come la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori. Anche se non esiste una definizione di socio cooperatore, tuttavia essa può trarsi da quella di scopo mutualistico contenuta nella Relazione al Codice Civile del 1942 che consiste nel “fornire beni o servizi od occasioni di lavoro ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che incontrerebbero sul mercato”. I soci cooperatori, quindi, sono coloro che, prestando l’attività professionale o lavorativa, acquistando o fornendo beni o servizi dalla, o alla, cooperativa, concorrono fattivamente al raggiungimento del “vantaggio mutualistico”, che si produce direttamente nella loro sfera giuridico-economica. Dal quadro normativo descritto, secondo il Ministero, emergerebbe con chiarezza che i soci volontari non possono essere considerati al pari dei soci cooperatori e che, conseguentemente, non possono costituire la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo; possono, tuttavia, essere nominati consiglieri in numero tale da non violare il precetto contenuto dal comma 3 dell’art. 2542 c.c.
Il Ministero, quindi, indicava ai revisori, laddove avessero rilevato che l’organo amministrativo non era composto per la maggioranza da soci cooperatori, di diffidare gli amministratori a convocare, senza indugio, l’assemblea per la nomina di un nuovo consiglio in cui siano rispettati i requisiti di legge sopra richiamati.
Soci volontari e dumping contrattualeNella nota del 2023, inoltre, il Ministero aveva anche approfondito le modalità di utilizzo dei soci volontari. Ha sottolineato come il regolamento previsto dall'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, adottato dalle cooperative sociali, disciplina esclusivamente i rapporti tra la società e i soci lavoratori, escludendo i soci volontari. La giurisprudenza amministrativa sostiene che il volontariato non può essere utilizzato per sostituire gli operatori professionali. Se i soci volontari vengono impiegati illegalmente per sostituire i soci lavoratori, è necessaria un'indagine da parte del revisore per verificare se esistono forme di etero gestione dell'ente che limitano la democrazia interna e privano i soci del potere gestionale. L'impiego illegale di soci volontari al posto dei soci lavoratori può essere un segnale di dumping sociale, una pratica di concorrenza sleale dove il datore di lavoro utilizza manodopera a basso costo, danneggiando il mercato. Questo comportamento, che abbassa artificialmente il costo del lavoro, può svalutare il valore del lavoro nel settore della cooperazione sociale. Tali pratiche contraddicono l'obiettivo mutualistico delle cooperative e possono indicare la presenza di una cooperazione spuria, che richiede un'attenta valutazione in sede di ispezione. Qual è la posizione del ministero nel 2024 sui soci volontari nei Consigli di Amministrazione L’interpretazione in merito alla differenza tra soci cooperatori e soci volontari viene successivamente in parte riconsiderata dal Ministero che nella nota del 20 giugno 2024 che fornisce ulteriori chiarimenti in merito. Il quadro normativo vigente, infatti, non escluderebbe che il Consiglio di amministrazione sia composto da soli soci volontari, anche se ciò richiede una verifica approfondita dell’attività svolta dai componenti.
Quando il legislatore he voluto limitare l’ambito di operatività di una determinata categoria di soci ha esplicitamente disciplinato la fattispecie.
É il caso, per esempio, dei soci sovventori che ex art. 4 co, 3. Legge n. 59/92 possono essere nominati amministratori anche se la maggioranza del Consiglio deve essere costituita da soci cooperatori. L’esperienza pratica avrebbe mostrato che, in alcune particolari situazioni, solo i soci volontari hanno i requisiti e le capacità di assumere il ruolo di componente del Consiglio di amministrazione della società.
Pertanto, il Ministero sottolinea che è onere del revisore mutualistico, in fase di ispezione ordinaria o straordinaria, accertare la partecipazione concreta alle adunanze, il contributo alle scelte gestionali e l’esercizio della rappresentanza da parte dei soci volontari. Tali analisi parrebbero necessitare di approfondimenti che, tuttavia, non possono limitarsi ad una verifica meramente documentale, ma si tratterebbe di verifiche circa l’effettiva partecipazione degli amministratori alla gestione societaria.
Nel caso in cui, dall’analisi suddetta, emergano difformità rispetto a quanto sopra indicato, il revisore deve valutare se l’irregolarità è sanabile e, pertanto, diffidare l’ente a revocare l’amministratore socio volontario, ovvero indagare se il consiglio così composto ha di fatto minato la natura mutualistica dell’ente. In tale ultimo caso soccorre il contenuto dell'articolo 2545 septiesdecies c.c. che prevede il provvedimento sanzionatorio dello scioglimento per atto dell’autorità della cooperativa per mancato perseguimento dello scopo mutualistico. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/06/29/cooperative-sociali-cda-composto-maggioranza-solamente-soci-volontari

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