News
Archivio newsIn GU la revisione del sistema sanzionatorio tributario
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024 il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 che revisiona il sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Il decreto è entrato in vigore il 29 giugno 2024 e modifica in particolare: - il D. Lgs. 74/2000, che disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e IVA, - il D. Lgs. 471/1997 relativo alle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, IVA e riscossione dei tributi, - il D. Lgs. 472/1997, relativo alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative tributarie, - le disposizioni relative alle sanzioni amministrative tributarie sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti. Le disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 del decreto pubblicato in GU, si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.Modifica D. Lgs. 74/2000 In riferimento alla disciplina sui reati in materia di imposte sui redditi e IVA subentrano le seguenti modifiche: - vengono introdotte le definizioni di “crediti non spettanti” e di “crediti inesistenti”; - sono prolungati i termini previsti per la configurazione del reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, nonché di quella di omesso versamento IVA, prevedendo altresì alcune cause di esclusione; - in caso di indebita compensazione, la punibilità dell’agente per il predetto reato è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito; - il sequestro dei beni finalizzato alla confisca non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione con rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione (sempre che il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti) - sono previste integrazioni all’art. 13 del medesimo D. Lgs. 74/2000 al fine di estendere le cause di non punibilità dei delitti tributari; - è disciplinato l’istituto della compensazione di crediti: con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possano essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l’utilizzo del sistema previsto dall’art. 17 D. Lgs. 241/1997, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di comunicazione di irregolarità. Modifiche al D. Lgs. 471/1997 Il decreto prevede, in riferimento alle violazioni relative alla dichiarazione IRPEF e IRAP, alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta e alle violazioni relative alla dichiarazione IVA e ai rimborsi: - la riduzione delle sanzioni, fissando le sanzioni amministrative pecuniarie in misura predeterminata (in luogo solitamente di una misura ricompresa tra un minimo e massimo), coincidente con il valore minimo previsto a legislazione vigente; - uno specifico trattamento sanzionatorio quando il contribuente, pur avendo omesso di presentare nei termini la dichiarazione dei redditi o avendo presentato una dichiarazione infedele, si attivi per presentare comunque la dichiarazione omessa (e cioè quella tardiva oltre i 90 giorni) ovvero una dichiarazione integrativa per rimuovere l’infedeltà, entro e non oltre i termini di decadenza dell’attività di controllo e, comunque, prima che sia iniziata qualunque attività da parte dell’Amministrazione finanziaria. Viene abrogata la previsione dell’interdizione temporanea dalle cariche di amministratore della banca, società o ente nei casi di recidiva nelle violazioni degli obblighi degli operatori finanziari, di cui all’art. 10 D. Lgs. 471/1997 Modifiche al D. Lgs. 472/1997 In riferimento alla revisione delle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative tributarie il decreto modifica tra l’altro: - l’art. 2 del Lgs. 472/1997, in materia di sanzioni amministrative: la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica di cui agli artt. 5 e 73 TUIR, sia esclusivamente a carico della società o ente; resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica; - l’art. 6, in materia di cause di non punibilità. Il decreto dispone, ad esempio, che non sia punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall’amministrazione finanziaria con i documenti di prassi di cui all’art. 10-sexies, comma 1, lettere a) e b), della L. 212/2000, provvedendo, entro i successivi 60 giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria; - l’art. 7, che disciplina i criteri di determinazione della sanzione, prevedendo l’aumento della sanzione fino al doppio (in luogo della metà) nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione o alla inoppugnabilità dell’atto, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita con ravvedimento ovvero con adesione al verbale di constatazione; - l’art. 13, recante la disciplina del ravvedimento operoso. In particolare il decreto consente: 1. la riduzione a 1/7 del minimo, anche se la regolarizzazione di errori od omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione, oppure oltre un anno dall’omissione o dall’errore se non sono previste dichiarazioni periodiche; 2. di ridurre la sanzione a 1/6 del minimo dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, nella fase di contraddittorio obbligatorio prevista dallo statuto del contribuente, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione; - la riduzione a 1/4 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo relativo alla violazione constatata con verbale, ma senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione. Revisione delle sanzioni amministrative Le norme modificano la disciplina sulle sanzioni amministrative relative a violazioni concernenti le imposte di registro, sulle successioni, ipotecaria, di bollo, sugli spettacoli, la tassa sulle concessioni governative, nonché per le violazioni delle disposizioni tributarie in materia di assicurazioni. In particolare, viene ridotto l’ammontare di talune sanzioni o mantenuta la sola sanzione minima in alcuni casi di sanzioni variabili tra un importo minimo e massimo. Copyright © - Riproduzione riservata
Decreto Legislativo 14/06/2024, n. 87 (Gazzetta Ufficiale 28/06/2024, n. 150)
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/07/02/gu-revisione-sistema-sanzionatorio-tributario