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Archivio newsRischio calore nei luoghi di lavoro: in arrivo nuove misure e obblighi per le imprese
L’arrivo della stagione estiva e delle alte temperature aumenta il rischio per danni da calore a cui sono esposte diverse categorie di lavoratori. A riguardo è utile conoscere gli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio, nonché delle procedure attuabili dai soggetti coinvolti (azienda, lavoratori, addetti alla sicurezza). Nella seduta del 1° luglio 2024 la Commissione Industria del Senato ha approvato un emendamento al decreto Agricoltura (D.L. n. 63/2024) in tema di CIGO per temperature elevate, che riconosce la possibilità ai datori di lavoro, in caso di emergenza climatica, di accedere alla cassa integrazione ad ore oltre i limiti di durata massima già previsti dalla normativa. Fino al 31 dicembre 2024, le aziende possono chiedere l’intervento di integrazione salariale escludendolo dal computo ordinario delle 52 settimane nel biennio mobile in edilizia e 90 giorni nell’anno solare per la CISOA in agricoltura. Attività lavorativa e rischio termico L’aumento delle temperature ed i fenomeni climatici possono condizionare significativamente l’attività lavorativa e causare danni alla salute dei lavoratori. Le attività maggiormente esposte sono ovviamente quelle svolte all’aperto, (edilizia civile e stradale, attività estrattive, agricole o balneari); tuttavia, il medesimo principio è applicabile anche alle attività prestate in ambienti indoor, che non possono utilizzare sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro. A riguardo giova ricordare che il rischio da calore rientra nell’ambito della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, (art. 28, D.Lgs. n. 81/2008), pertanto richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di adeguate misure di prevenzione e protezione. Con nota n. 5056 del 13 luglio 2023, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha sollecitato il proprio personale ispettivo a prestare particolare attenzione al tema in argomento, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell’attività di informazione e prevenzione rivolta ai datori di lavoro e ai lavoratori. Più precisamente, l’INL ha sottolineato che all’esposizione eccessiva allo stress termico consegue l’aumento del rischio infortunistico, attraverso la combinazione di diversi fattori, tra i quali: - un orario di lavoro che comprenda le ore più calde della giornata, individuate tra le ore 14,00 e le ore 17,00; - le mansioni del lavoratore; - il grado di sforzo fisico richiesto e l’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI); - l’ubicazione del luogo di lavoro; - la dimensione aziendale; - le caratteristiche individuali di ogni lavoratore (età, salute, genere etc.) Si evidenzia che nello svolgimento dell’attività di controllo, gli organi ispettivi sono tenuti a prestare particolare attenzione alla presenza nel DVR e nel POS, ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste. In assenza di valutazione l’Ispettorato, come indicato nella nota prot. n. 4753 del 26 luglio 2022 procede all’emissione di un verbale di prescrizione ai sensi dell’art. 181, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, in combinato disposto con l’art. 28, comma 2, lett. a) (assenza della valutazione del rischio “microclima”), ovvero lett. b) (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) impartendo un ordine di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’art. 55 c.p.p. con sospensione immediata dei lavori ovvero, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico. La ripresa delle lavorazioni interessate è subordinata all’adozione di tutte le misure necessarie ad evitare e/o ridurre il rischio, adempiendo alle prescrizioni contenute nel verbale. CIGO eventi meteo Con messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023 l’INPS ha specificato che i datori di lavoro possono ricorrere al trattamento di integrazione salariale con causale “eventi meteo” quando la temperatura risulti superiore a 35° centigradi. In realtà, anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di accesso al trattamento ordinario se la valutazione tiene conto della temperatura “percepita” più elevata di quella reale in base al rapporto tra il tasso di umidità e la temperatura effettiva. Ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale rilevano sia la tipologia di attività che le condizioni in cui essa viene svolta. Dalla valutazione di dette caratteristiche, afferma l’INPS, può emergere la rilevanza della temperatura “percepita” rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni. L’intervento di integrazione salariale è altresì riconosciuto nelle circostanze in cui il datore di lavoro, su iniziativa del responsabile della sicurezza dell’azienda, decida di sospendere o ridurre le lavorazioni in corso, allo scopo di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA). Ultimi interventi approvati in materia di ammortizzatori sociali Durante l'iter di conversione in legge del D.L. n. 63/2024, è stato introdotto l'art. 2-bis, il quale dispone che per far fonte a eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 63/2024 e il 31 dicembre 2024, il trattamento CISOA di cui all'art. 8 della legge n. 457/1972, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. Tali periodi di trattamento salariale non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. Il trattamento salariale in esame è concesso dalla sede INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti. Tra le novità, dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell'art. 12, commi 2 e 3 (limiti alla proposizione di nuova domanda e cumulo fino a 52 settimane nel biennio mobile), del D.Lgs. n. 148/2015, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'art. 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto. Si tratta, in quest’ultimo caso, di: - imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; - imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; - imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi di tale disposizione, non si applica il contributo addizionale (art. 5, D.Lgs. n. 148/2015). Per l’attuazione della misura è previsto un limite di spesa di 11 milioni per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio, anche in via prospettica e non accoglierà le domande eccedenti il predetto limite di spesa. Consigli e indicazioni utili per limitare il rischio calore È necessario che anche i lavoratori seguano alcuni semplici consigli e siano adeguatamente formati, soprattutto quando svolgono l’attività in un luogo con forte irraggiamento solare, elevato tasso di umidità e scarsa ventilazione. Tra le indicazioni fornite dall’INAIL nelle linee guida per la gestione del rischio, troviamo: - prevenire la disidratazione bevendo e rinfrescandosi con acqua fresca; - indossare abiti leggeri, traspiranti e di colore chiaro e un copricapo (evitare di lavorare a pelle nuda); - acquisire informazioni sui sintomi da colpi di calore (sudorazione eccessiva, nausea e sete intensa, confusione mentale, temperatura corporea elevata, tachicardia, respiro rapido e superficiale, eventuali convulsioni) e sulle procedure d’emergenza; - lavorare nelle zone meno esposte al sole; - ridurre i ritmi di lavoro anche con l’ausilio di strumenti meccanici ove possibile; - fare pause e riposare in luoghi freschi; - evitare di lavorare da soli. Infine, giova ricordare che nell’ambito del progetto WORKLIMATE, condotto da CNR ed INAIL, è possibile attuare specifiche strategie di intervento da parte di lavoratori, datori di lavoro e degli addetti alla sicurezza e gestione del lavoro; è inoltre possibile consultare le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al calore sulla piattaforma www.worklimate.it, basate sul modello meteorologico MOLOCH. Tali mappe evidenziano la previsione del rischio da calore fino a tre giorni, per quattro momenti della giornata corrispondenti alle ore 8, 12, 16 e 20, in relazione ad un lavoratore sano (senza condizioni individuali di suscettibilità termiche), non acclimatato al caldo, esposto al sole o all’ombra e impegnato in un’attività fisica intensa o moderata all’aperto Il servizio consente altresì di individuare le caratteristiche che definiscono l’attività fisica moderata o intensa e di valutare vari scenari espositivi, fornendo dati e strategie di intervento. Per l’indagine sulla valutazione dei rischi da stress termico e l’individuazione delle relative misure di mitigazione, è possibile fare riferimento anche alla documentazione pubblicata dall’INAIL sul proprio sito internet, consultabile gratuitamente. Copyright © - Riproduzione riservata