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Gestione separata INPS e liberi professionisti: in quali casi non sono dovute le sanzioni per mancata iscrizione

Con il messaggio n. 2403 del 27 giugno 2024 l’INPS torna sull’operazione di recupero contributivo “Poseidone”, alla luce della recente decisione della Corte Costituzionale, n. 55 dell’8 aprile 2024. L’operazione Poseidone, iniziata nell’oramai lontano 2011, consiste in una azione di accertamento e verifica dei crediti contributivi dei soggetti iscritti alla Gestione separata, in qualità di liberi professionisti. La procedura si propone di chiarire e stabilizzare l’obbligo contributivo accertando il mancato versamento dei contributi da parte dei liberi professionisti tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata INPS, approfondendo la posizione di quei professionisti le cui Casse di previdenza applicano regole particolari. Gestione Separata e liberi professionisti L’INPS ha più volte sottolineato la funzione di chiusura della Gestione Separata che trova il suo fondamento “nell’esigenza della universalizzazione della tutela previdenziale, rispondendo alla finalità di estendere la copertura assicurativa ai soggetti e alle attività non coperti da forme di assicurazione obbligatoria già realizzate o da realizzare nell’ambito della categoria professionale di riferimento”. La materia è stata contraddistinta da un vasto contenzioso ed ha richiesto l’intervento di numerose pronunce, spesso in contraddizione fra di loro. Il contrasto giurisprudenziale ha reso necessaria una norma di interpretazione autentica (art. 18, c. 12, D.L. 98/2011). Il comma 12 dell’art. 18 della legge n.111/2011 ha sancito che l'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, istitutiva dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata del lavoro autonomo degli esercenti attività professionale, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di categoria. Applicando questo principio, la norma interpretativa ha sancito che solo la contribuzione soggettiva versata alla propria cassa di previdenza libera i professionisti dall’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata del lavoro autonomo presso l’INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Essendo il D.L. n. 98/2011 una norma di interpretazione autentica, non sono dovute le sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, pertanto, fino all’anno di imposta 2011. L’intervento della Corte Costituzionale La Corte Costituzionale è intervenuta una prima volta con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, con specifico riferimento agli iscritti all’Ordine degli Avvocati, e ha sancito che il richiamato art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, “costituisce disposizione non già innovativa con efficacia retroattiva, bensì di effettiva interpretazione autentica” che assolve alla finalità, perseguita dal legislatore, di assicurare - a partire dalla riforma previdenziale del 1995 - una copertura previdenziale anche nell’area non coperta dal regime della Cassa categoriale, allorché vi sia l’esercizio dell’attività professionale con carattere di abitualità, e che detta norma lede l’affidamento scusabile riposto dagli interessati nell’esegesi resa dalla precedente giurisprudenza di legittimità. Non sono pertanto dovute sanzioni per i comportamenti antecedenti la disposizione interpretativa. La Corte Costituzionale è tornata sull’argomento con la recente sentenza n. 55 dell’8 aprile 2024, con riferimento ed ha ribadito l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del D.L. 98 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e gli architetti non iscritti alla Cassa di categoria Inarcassa, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, sono tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ma non prevede l’esonero dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”. I chiarimenti dell’INPS Con il messaggio n. 2403/2024 l’INPS richiama quanto già affermato con la circolare n. 107 del 3 ottobre 2022, ossia che “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza e devono versare la contribuzione previdenziale alla Gestione separata, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla medesima Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica e, pertanto, fino all’anno di imposta 2011”. Rileva il termine quinquennale di prescrizione dei contributi che decorre dalla data di pagamento prevista dalla legge, eventualmente prorogata dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e applicabili “ratione tempori”. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/07/04/gestione-separata-inps-liberi-professionisti-casi-non-dovute-sanzioni-mancata-iscrizione

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