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Archivio newsMutui ipotecari: il giudice può tener conto dell’evoluzione della percezione del consumatore medio riguardo alle clausole «di tasso minimo»
La Corte di Giustizia UE è stata chiamata a fornire chiarimenti nella causa C-450/22 in merito alla cessazione dell’utilizzo di una clausola contenuta nelle condizioni generali dei contratti di mutuo ipotecario conclusi dagli enti creditizi e alla restituzione delle somme pagate a tale titolo dagli utenti. Il Caso Le clausole «di tasso minimo» sono clausole standard che erano contenute nei contratti di mutui ipotecari a tasso variabile stipulati con i consumatori da un numero significativo di istituti finanziari in Spagna. Dette clausole fissavano una soglia (o «tasso minimo») al di sotto della quale il tasso d’interesse variabile non poteva scendere, anche se il tasso di riferimento (generalmente l’Euribor) era inferiore a tale tasso minimo. In Spagna sono state presentate diverse migliaia di ricorsi, con cui è stata lamentata l’illegittimità delle clausole «di tasso minimo» ai sensi della direttiva sulle clausole abusive. L’Associazione spagnola degli utenti delle banche, delle casse di risparmio e delle assicurazioni (ADICAE) ha avviato un’azione collettiva nei confronti di 101 istituti finanziari operanti in Spagna. L’ADICAE mira a far cessare l’utilizzo, da parte di tali istituti finanziari, delle clausole «di tasso minimo» e ad ottenere il rimborso dei pagamenti effettuati in virtù di queste ultime. A seguito di appelli lanciati nei media nazionali, 820 consumatori hanno aderito all’azione collettiva. Dopo essere rimasti soccombenti due volte, gli enti creditizi hanno presentato ricorso dinanzi alla Corte suprema spagnola. Tale giudice nutre dubbi quanto alla possibilità di procedere, nell’ambito di un procedimento collettivo, a un controllo della trasparenza delle clausole «di tasso minimo» al fine di verificarne il carattere abusivo, tenuto conto in particolare dei numerosi consumatori e istituti finanziari interessati. Esso sottolinea altresì la difficoltà di utilizzare il criterio del consumatore medio per procedere, in un caso del genere, al controllo di trasparenza, poiché le clausole «di tasso minimo» si rivolgevano a diverse categorie specifiche di consumatori. Sentenza della Corte La Corte di Giustizia UE evidenzia che nulla nella direttiva in esame indica che il controllo giurisdizionale di trasparenza sia escluso nell’ambito di un’azione collettiva. Tale controllo deve semplicemente essere adattato alle peculiarità delle azioni collettive e concentrarsi sulle pratiche contrattuali e precontrattuali standard del professionista nei confronti del consumatore medio.La Corte segnala che, nel caso di specie, la prima delle due condizioni cui è subordinato l’esercizio di un’azione collettiva nei confronti di più professionisti è soddisfatta: l’azione è diretta contro professionisti di uno stesso settore economico (si tratta di enti creditizi). La sfida di ordine organizzativo posta dalla complessità del caso, derivante dal numero considerevole di enti e di consumatori, non deve pregiudicare l’effettività dei diritti soggettivi riconosciuti ai consumatori dalla direttiva. La Corte rileva che anche la seconda condizione sembra essere soddisfatta in quanto, fatte salve le verifiche della Corte suprema spagnola, le clausole «di tasso minimo» in questione sembrano simili. La Corte aggiunge che il solo fatto che i contratti in cui esse figurano siano stati conclusi in momenti diversi o in vigenza di normative diverse non può portare ad escludere tale somiglianza. La Corte sottolinea inoltre, che è proprio l’eterogeneità del pubblico interessato a rendere necessario il ricorso alla figura del consumatore medio, la cui percezione globale è rilevante ai fini del controllo di trasparenza. Tuttavia, tale percezione può essersi modificata, cosicché la Corte suprema spagnola dovrà verificare se il crollo dei tassi di interesse caratteristico degli anni 2000 o la pronuncia della sua sentenza del 9 maggio 2013, che constata l’assenza di trasparenza delle clausole «di tasso minimo», abbiano potuto determinare un cambiamento, nel corso del tempo, del livello di attenzione e di informazione del consumatore medio al momento della conclusione di un contratto di mutuo ipotecario. Copyright © - Riproduzione riservata
Corte di Giustizia UE, sentenza 04/07/2024, causa C-450/22