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Assegno ordinario d’invalidità e pensione d’invalidità civile: a chi spettano e quali sono le differenze

Nel sistema italiano di sicurezza sociale, i termini "assegno ordinario d'invalidità" (AOI) e "pensione d'invalidità civile" sono spesso utilizzati per riferirsi a due tipi distinti di prestazioni destinate a supportare persone con riduzione della capacità lavorativa. Sebbene entrambe le prestazioni abbiano l'obiettivo di fornire un sostegno economico, esse si differenziano in modo significativo per quanto riguarda i requisiti di accesso, la fonte di finanziamento e le normative di riferimento. L’assegno ordinario d’invalidità, infatti, è un trattamento di previdenza, la cui erogazione non è basata unicamente sullo stato di bisogno, ma anche su specifici requisiti assicurativi; la pensione d’invalidità civile, più precisamente l’assegno di assistenza per invalidi civili parziali, non necessita invece di alcun presupposto assicurativo per essere erogato, ma si fonda sulla riduzione della capacità lavorativa e su requisiti economici. Assegno ordinario d’invalidità L'assegno ordinario d'invalidità (AOI) è una prestazione previdenziale erogata dall'INPS ai lavoratori che, a causa di malattia o infortunio, hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore ai due terzi. Questo assegno è disciplinato dalla Legge 12 giugno 1984, n. 222. Di seguito, le caratteristiche principali dell'AOI:- requisiti di contribuzione: per accedere all'AOI, il richiedente deve aver versato almeno 5 anni di contributi, di cui 3 devono essere stati versati nei 5 anni precedenti la domanda; non sono utili i contributi figurativi derivanti da fruizione di congedo parentale, i periodi di malattia superiori ad un anno, i periodi di iscrizione a forme di previdenza obbligatorie diverse da quelle sostitutive dell'assicurazione Ivs per i quali sia stabilito altro trattamento obbligatorio di previdenza, quando non diano luogo a corresponsione di pensione; tali periodi vengono considerati neutri, cioè sono saltati e determinano, per l’arco di tempo corrispondente, la retrodatazione del quinquennio lavorativo e del triennio di contribuzione necessaria per il perfezionamento del requisito;- requisiti medici: la prestazione è concessa solo se il richiedente dimostra una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3; la riduzione è valutata in relazione ad attività lavorative confacenti alle competenze ed esperienze dell'assicurato, pertanto non è possibile utilizzare le tabelle previste per la valutazione dell'invalidità civile per il diritto all'assegno; se la riduzione della capacità lavorativa, nella misura indicata, preesiste al rapporto assicurativo, l’assegno non spetta, a meno che non vi sia stato un successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità;- durata: l'assegno ha una durata triennale e può essere rinnovato, su domanda dell’interessato (l’istanza di conferma va presentata entro i 6 mesi dalla data di scadenza del triennio e sino al 120° giorno successivo alla scadenza medesima); dopo tre rinnovi, diventa definitivo;- revisione: l’INPS può sempre disporre una nuova verifica dei requisiti sanitari, che comunque diventa obbligatoria laddove l’interessato produca un reddito di lavoro superiore a 3 volte il trattamento minimo;- compatibilità con il lavoro: l'AOI è compatibile con l'attività lavorativa, sebbene i redditi derivanti da lavoro riducano l'importo dell'assegno: a. del 25%, se superiori a 4 volte il trattamento minimo; b. del 50%, se superiori a 5 volte il minimo; c. si applica, laddove l’interessato non possieda almeno 40 anni di contributi, una seconda riduzione, per la parte dell’assegno eccedente il trattamento minimo, pari al 30% e comunque non superiore al 30% dei redditi di lavoro autonomo prodotti; la quota sale al 50% se si tratta di redditi di lavoro dipendente;- trasformazione in pensione di vecchiaia: al raggiungimento dell'età pensionabile, l'AOI può essere trasformato in pensione di vecchiaia se il beneficiario ne ha diritto;- importo: l'importo dell'AOI è calcolato come la generalità dei trattamenti pensionistici, quindi con sistema retributivo, misto o contributivo in base all’anzianità posseduta; relativamente alle quote calcolate con sistema contributivo, si usa il coefficiente di trasformazione valido per i 57 anni di età se il requisito anagrafico posseduto dall’interessato è inferiore;- integrazione al minimo: l'assegno può essere integrato al trattamento minimo, salvo calcolo interamente contributivo; l'integrazione comunque non spetta ai beneficiari che possiedono redditi imponibili superiori a due volte l'ammontare annuo della pensione sociale (superiore a 3 volte se coniugati, considerati anche i redditi del coniuge); è escluso il reddito riferito alla casa di abitazione. Assegno per invalidi civili parziali La pensione d'invalidità civile, o assegno di assistenza per invalidi civili parziali (art. 13 L. 118/1971), è una prestazione assistenziale erogata dall'INPS a favore delle persone che hanno un'invalidità civile riconosciuta almeno pari al 74% e che si trovano in stato di bisogno economico. Di seguito, le caratteristiche principali dell'assegno di assistenza:- requisiti di reddito: per beneficiare della pensione d'invalidità civile, è necessario che il reddito annuale del richiedente non superi una determinata soglia, che viene aggiornata annualmente, molto bassa (per il 2024: 5.725,46 euro);- requisiti medici: deve essere riconosciuta un’invalidità civile compresa tra il 74% e il 99%;- non necessità di contribuzione: non è richiesto alcun contributo previdenziale per accedere a questa prestazione, poiché è destinata alla generalità dei cittadini;- compatibilità con il lavoro: per beneficiare della prestazione è richiesto lo stato di disoccupazione; - importo: l'importo della pensione d'invalidità civile è fisso e viene determinato annualmente, risulta pari a 333,33 euro mensili per il 2024. Incompatibilità L’assegno mensile di assistenza è incompatibile con: - prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio; - le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. Pertanto, non è possibile cumulare la pensione d’invalidità civile, vale a dire l’assegno mensile di assistenza agli invalidi civili parziali, con l’assegno ordinario d’invalidità. L’interessato può comunque optare per il trattamento economico più favorevole. Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione dell’assegno mensile, l’invalido ha l’obbligo di comunicarlo all’INPS entro 30 giorni. I 30 giorni decorrono dalla notifica del provvedimento con il quale gli viene riconosciuto, da parte dell’ente previdenziale, il trattamento pensionistico di invalidità incompatibile. In sintesi, l'assegno ordinario d'invalidità e la pensione d'invalidità civile rappresentano due strumenti essenziali del sistema di protezione sociale italiano, ma con finalità e modalità di accesso diverse. L'AOI è una misura previdenziale destinata a chi ha versato contributi e ha subito una riduzione significativa della capacità lavorativa, mentre la pensione d'invalidità civile è una misura assistenziale rivolta a chi ha una grave invalidità e si trova in stato di bisogno economico, indipendentemente dai contributi versati. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/07/05/assegno-ordinario-invalidita-pensione-invalidita-civile-spettano-differenze

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