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Gratuito patrocinio: possibile anche in caso di procedura di liquidazione controllata

Il giudice delegato del Tribunale ordinario di Verona, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese, e dell’art. 146 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle eventuali spese della procedura di liquidazione controllata. Le questioni sono sollevate in riferimento agli artt. 24 e 3 Cost. per lesione del diritto di difesa e per l’irragionevolezza delle disposizioni, che non consentirebbero alla procedura di raggiungere il fine del miglior soddisfacimento dei creditori e comporterebbero un trattamento ingiustificatamente differenziato rispetto alla disciplina prevista per il procedimento di liquidazione giudiziale, che è analogo, per struttura e funzioni, al procedimento di liquidazione controllata. Con il procedimento di liquidazione giudiziale, che ha preso il posto dell’originario fallimento ad opera del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il legislatore ha inteso porre rimedio ad un possibile fenomeno della vita dell’impresa, lo stato di crisi e di insolvenza, per garantire al debitore di uscirne in maniera ordinata ed essere rimesso nel circuito economico sociale, assicurando nel contempo ai creditori di realizzare il loro miglior interesse, nel rispetto della par condicio creditorum.Il giudice delegato esercita la vigilanza e il controllo sulla procedura e, poiché essa mira alla liquidazione di tutto l’attivo, non solo attraverso la vendita dei beni del debitore, ma anche mediante il recupero dei crediti, le azioni risarcitorie e recuperatorie, può rendersi necessario che il giudice autorizzi il curatore che amministra i beni del debitore a stare in giudizio come attore o convenuto (art. 123 cod. crisi dell’impresa). La Corte evidenzia che il beneficio del patrocinio a spese dello Stato dà attuazione all’art. 24, terzo comma, Cost., che assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti a ogni giurisdizione, e all’art. 3, secondo comma, Cost., poiché rimuove un ostacolo economico al principio di eguaglianza; tuttavia, la necessità di raggiungere un punto di equilibrio tra queste esigenze e quella di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia (in tal senso, sentenza n. 16 del 2018) comporta che il patrocinio a spese dello Stato non riguardi in modo uguale tutti i processi e tutte le situazioni. Invero, in questa materia il legislatore gode di ampia discrezionalità, ma con il limite della ragionevolezza, e questa Corte ha ritenuto giustificata la distinzione in tema di disciplina di accesso al patrocinio a spese dello Stato solo se correlata alle diverse caratteristiche e implicazioni dei vari processi L’attuazione del principio di uguaglianza impone eguale trattamento delle situazioni omogenee, e le due procedure concorsuali poste a confronto dal rimettente sono connotate dalla stessa struttura e hanno la medesima funzione di comporre i rapporti tra creditori e debitore, liquidando il patrimonio di quest’ultimo in attuazione della par condicio creditorum. Tenuto conto di quanto evidenziato la Corte Costituzionale nella Sentenza n. 121/2024 del 5 luglio 2024 dichiara: - l’illegittimità costituzionale dell’art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese; 2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella dichiara parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata. Copyright © - Riproduzione riservata

Corte Costituzionale, sentenza 05/07/2024, n. 121/2024

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/07/06/gratuito-patrocinio-possibile-procedura-liquidazione-controllata

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