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Servizio di ormeggio: definizione e finalità nelle modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione

Entreranno in vigore il 20 luglio 2023 le modifiche intervenute al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 a seguito della pubblicazione del decreto del Presidente delle Repubblica 19 aprile 2024, n. 93 sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2024. Il decreto prevede tra l’altro: - la modifica alla definizione e finalità del servizio di ormeggio stabilendo che il servizio di ormeggio consiste nelle operazioni di posa, trasferimento e rilascio dei cavi che assicurano le navi alle banchine, alle boe e alle piattaforme in mare nonché nella verifica della tenuta dei cavi durante la sosta delle navi all'ormeggio. Il servizio di ormeggio è finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione, delle infrastrutture, dell'ambiente e dell’operatività dei porti o di altro luogo di approdo o di transito delle navi; - che il servizio di ormeggio è svolto esclusivamente da personale iscritto nel registro degli ormeggiatori, tenuto dal comandante del porto, a seguito della procedura concorsuale di cui all'articolo 211 nonché dagli ormeggiatori già iscritti nel registro degli ormeggiatori tenuti dal comandante del porto alla data di entrata in vigore della presente disposizione; - per esigenze di carattere funzionale, le autorità marittime competenti possono autorizzare forme di collaborazione tra più società cooperative operanti in porti diversi o la costituzione di società cooperative tra ormeggiatori iscritti nel registro di porti diversi; - l'iscrizione nel registro degli ormeggiatori di cui all'articolo 209 avviene previa specifica procedura concorsuale per titoli ed esami bandita dal comandante del porto, d'intesa con l’Autorità di sistema portuale ove istituita e sentite le associazioni nazionali degli utenti portuali e dei prestatori del servizio, previa verifica che il numero degli ormeggiatori iscritti nel registro sia inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 209, comma 3, e che non risultino esuberi presso altri porti; - gli ormeggiatori iscritti nei registri devono conseguire il certificato professionale di competenza di ormeggiatore entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Il certificato professionale di competenza di ormeggiatore ha validità di cinque anni dalla data del rilascio. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è vietato l'esercizio della professione di ormeggiatore in assenza del certificato. Copyright © - Riproduzione riservata

Presidente della Repubblica, decreto 19/04/2024, n. 93 (Gazzetta Ufficiale 05/07/2024, n. 156)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/07/06/servizio-ormeggio-definizione-finalita-modifiche-regolamento-esecuzione-codice-navigazione

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