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Archivio newsCrisi d'impresa: chiarimenti sui requisiti d’esperienza per l’iscrizione nell’elenco esperti indipendenti
Con il pronto ordini n. 65/2024 dell’8 luglio 2024, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fornisce chiarimenti in merito ai requisiti di iscrizione nell’elenco esperti indipendenti per composizione negoziata della crisi di impresa. In particolare l’Ordine di Napoli Nord, preso atto dell'imminente scadenza dei termini di trasmissione alla Camera di Commercio del capoluogo di Regione, ha chiesto informazioni relative ai requisiti d'esperienza necessari ai fini dell' iscrizione nell'elenco degli esperti per la composizione negoziata della Crisi di impresa, ex art. 3, comma 3, d.l. n. 118/2021: in particolar modo, l’Ordine domanda se siano valutabili positivamente, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di iscrizione all'elenco, le esperienze maturate indirettamente in attività di collaborazione o di affiancamento professionale.L’art. 3, comma 3, d.l. n. 118/2021 convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021 n. 147, al fine dell’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata, stabiliva che Commercialisti e Avvocati iscritti al rispettivo Albo professionale da almeno 5 anni potessero richiedere l’iscrizione all’elenco degli esperti della composizione negoziata qualora documentassero di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa. La disposizione è stata trasfusa nel vigente art. 13, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Stando dunque alla normativa vigente, le esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa, maturate precedentemente alla presentazione della domanda da parte del professionista all’Ordine di appartenenza e oggetto di valutazione da parte dell’Ordine medesimo, devono essere opportunamente documentate da un professionista che risulti iscritto all’Albo da almeno 5 anni. Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti precisa, in merito, che non essendo intervenute novità circa le esperienze documentabili dal professionista richiedente l’iscrizione, esse risultano essere quelle indicate nel modello di domanda diffuso con informativa n. 74/2023. Il Consiglio Nazionale ha già precisato in precedenti occasioni che le esperienze documentabili debbano essere maturate in occasione dell’espletamento di incarichi o prestazioni professionali assunti direttamente dal professionista che dovrà svolgere il delicato compito di esperto indipendente: non appaiono valutabili, ai detti fini, attività di collaborazione o affiancamento di altri colleghi che sono i soggetti incaricati e, conseguentemente, responsabili dell’operazione di ristrutturazione. L’interpretazione resa trova conforto nelle Linee di indirizzo del Ministero della giustizia diffuse con circolare del 29 dicembre 2021, secondo le quali le esperienze valevoli ai fini dell’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti sono quelle svolte personalmente dal professionista che chiede l’inserimento nell’elenco e che risultino documentate nei mandati professionali o incarichi giudiziali o ministeriali affidati al professionista medesimo. Del resto, non può essere sottaciuta la circostanza che il soggetto che, nelle operazioni di ristrutturazione aziendale assume le correlate responsabilità, civili e penali, è esclusivamente colui che viene espressamente nominato da chi conferisce l’incarico. La stessa circolare del Ministero della giustizia del 29 dicembre 2021, recante le richiamate Linee di indirizzo, precisa inoltre che l’esperto indipendente deve essere in possesso di adeguate conoscenze e preparazione professionale che gli consentano, in prima persona e senza la gerarchica assistenza del partner più anziano, di garantire che le trattative siano costantemente finalizzate alla soluzione della crisi. Nella risposta inviata ad alcune Associazioni e notificata al Consiglio Nazionale in data 23 febbraio 2022, poi, lo stesso Ministero ha puntualizzato come la sostanziale modificazione dell’art. 3, comma 3, d.l. n. 118/2021, avvenuta ad opera della legge di conversione n. 147/2021, “è frutto di una chiara e precisa scelta del legislatore, palesemente difforme da quella inizialmente operata in sede di decretazione d’urgenza”. Gli attuali requisiti dei cinque anni di iscrizione all’Albo e dell’aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione opportunamente documentate nel campo della ristrutturazione aziendale della crisi di impresa, sono indice di una scelta consapevole da parte del legislatore volta a escludere i professionisti più giovani. Dinanzi a simili precisazioni, includere, nel novero dei soggetti nominabili per gli incarichi di esperto, professionisti che unicamente hanno collaborato con il professionista incaricato dall’autorità giudiziaria, dal ministero vigilante, ovvero dal debitore, accentuerebbe la disparità di trattamento con quanti iscritti all’Albo da meno di 5 anni abbiano comunque assunto personalmente incarichi tra quelli valutabili ai fini dell’inclusione nell’elenco. Ciò posto, al quesito posto dall’Ordine deve fornirsi risposta negativa. Il Consiglio precisa, tuttavia, che qualora l’incarico giudiziale o ministeriale, ovvero il mandato professionale sia stato conferito a più professionisti specificatamente individuati nel decreto di nomina o nel mandato conferito dal cliente, questi ultimi, a prescindere dall’organizzazione interna adottata dai rispettivi studi professionali, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 13, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, potranno presentare domanda per l’iscrizione nell’elenco degli esperti per la composizione negoziata. Copyright © - Riproduzione riservata CNDCEC, pronto ordini 08/07/2024, n. 65/2024