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Archivio newsFormazione sul lavoro: cosa prevede la nuova bozza d’Accordo Stato-Regioni
La recente bozza dell’Accordo sulla formazione ha riunificato, come richiesto dal legislatore con le modifiche apportate all’art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 nel dicembre 2021, la disciplina in materia di formazione in ambito di salute e sicurezza sul lavoro. Sono inseriti all’interno le indicazioni in merito a diverse figure e attività svolte, con particolare attenzione per: a) lavoratori; - formazione generica; - formazione specifica; - formazione per utilizzo di attrezzature a rischio; b) datore di lavoro; - formazione generica, rivolta a tutti i datori di lavoro; - formazione in caso di svolgimento dell’incarico diretto di R.S.P.P.; - formazione in caso di accesso in ambienti confinati o utilizzo di attrezzature a rischio; c) dirigenti; d) preposti; e) lavoratori autonomi; - formazione in caso di accesso in ambienti confinati o utilizzo di attrezzature a rischio; f) responsabile e addetto del servizio di prevenzione e protezione; g) coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. L’Accordo identifica inoltre i requisiti dei soggetti formatori e dei docenti, nonché le modalità di erogazione dei corsi di formazione ed i titoli di studio validi per l’esonero dalla frequenza a determinati corsi (da RSPP e ASPP) o i crediti formativi pregressi scaturiti dalla frequentazione di differenti corsi da parte del medesimo soggetto (si veda lo schema prodotto nell’Allegato III dell’Accordo in commento). Il datore di lavoro ha la possibilità, nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo stesso, di organizzare direttamente i corsi di formazione, rivestendo lui stesso il ruolo di soggetto formatore, avvalendosi comunque di soggetti formatori che siano in possesso dei relativi requisiti per poter procedere alle attività formative programmate. Nuove e vecchie previsioni sulla formazione Una modifica importante rispetto all’attuale normativa riguarda il numero di partecipanti a singola sessione di corso che scende, per le attività ove non siano previsti particolari pratiche, dagli attuali 35 a 30 discenti, mentre per i corsi con parti pratiche il rapporto deve rimanere entro 1 docente ogni massimo 6 discenti. Rimane invariata la percentuale di ore di partecipazione per ritenere valido il corso che è del 90% delle ore previste. La formazione generica dei lavoratori rimane praticamente invariata rispetto sia alla durata di 4 ore che agli attuali contenuti e la formazione specifica deve tener conto di quanto previsto all’interno della valutazione dei rischi. Attenzione per quanto riguarda le previsioni della precedente bozza, in quanto era stata indicata una formazione di durata unificata di 6 ore (con previsioni poi differenti per particolari tipologie di mansioni), mentre attualmente sembra essere riconfermata l’attuale struttura di 4, 8 o 12 ore minime di formazione in base ai rischi collegati alle mansioni svolte ed alle macrocategorie di rischio corrispondenti ai codici AT.ECO. Varia la durata della formazione sia del preposto che del dirigente passando per entrambi a 12 ore (come già indicato nella precedente bozza), prevedendo un modulo aggiuntivo per il dirigente di 6 ore in caso di accesso ai cantieri. La previsione di maggior impatto riguarda una formazione per tutti i datori di lavoro, indipendentemente che svolgano l’incarico di RSPP della propria azienda, della durata di 16 ore (aumentabili di ulteriori 6 ore in caso di attività cantieristica) che potrà essere effettuata anche in modalità e-learning, allo scopo di rendere edotto il discente dei suoi obblighi e responsabilità civili, penali ed amministrativi, nonché erogare utili conoscenze in merito alla gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale e ad efficaci strumenti comunicativi. Ricollegato a tale formazione, nel caso in cui venga anche svolto l’incarico di RSPP, il datore di lavoro completerà il suo percorso con 8 ore di formazione comune a tutti i settori di riferimento ed ulteriore formazione differenziata (di 12 o 16 ore) nel caso si appartenga a settori quali agricoltura, silvicoltura, zootecnica, pesca, costruzioni, attività manifatturiere. Non vi sono invece importanti modifiche per i Moduli A, B, C di riferimento per i percorsi da ASPP (che non deve frequentare il Modulo C) ed RSPP, senonché per la separazione dei moduli specifici di agricoltura, silvicoltura e zootecnica che diventano da 16 ore, mentre rimane da 12 ore il modulo per la pesca. I corsi per tutti gli operatori svolgenti attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento devono avere una durata minima di 12 ore, di cui 8 ore di pratica ed aggiornamenti quinquennali di 4 ore di pratica. Nella parte relativa agli aggiornamenti, la bozza dell’Accordo stabilisce un’importante previsione per la quale, se il soggetto obbligato non procede alla frequenza dei relativi corsi entro il limite di 10 anni, potrà svolgere il relativo incarico una volta completato il percorso di aggiornamento. Se ne deduce che, non possa avvenire un aggiornamento passato un periodo decennale, dovendo quindi procedere nuovamente alla formazione iniziale. Viene confermato l’obbligo di aggiornamento di 6 ore biennali per il preposto, mentre è quinquennale per lavoratori, dirigenti e datori di lavoro (per questi ultimi di 6 ore in generale, oppure di 8 ore nel caso ricoprano l’incarico di RSPP). La bozza dell’Accordo pone una peculiare attenzione in merito alle metodologie per la progettazione, l’erogazione ed il monitoraggio di tutte le tipologie di corsi indicati. In considerazione delle nuove metodologie acquisite nel corso degli anni, pone in particolare considerazione la didattica offerta in videoconferenza sincrona e ai corsi in modalità e-learning, compresi i requisiti necessari per la piattaforma gestionale. Viene fatto un riferimento anche a ulteriori metodologie didattiche, quali le realtà aumentate e virtuali in cui al discente vengono prospettate esperienze di una realtà digitale parallela, potendo fornire indicazioni tecniche e pratiche, oppure simulatori virtuali e fisici e la metodologia della gamification (meccanismi tipici del gioco per favorire il coinvolgimento dei discenti). Le modalità di formazione in e-learning non sono consentite per i corsi rivolti ai preposti, al datore di lavoro svolgente l’incarico di RSPP e per i moduli in cui siano previsti attività pratiche. Verifica dell’efficacia formativa durante l’attività lavorativa Importante previsione riguarda le modalità di verifica dell’apprendimento non solo durante il corso (attraverso la somministrazione di test - di almeno 10 domande di cui corrette almeno il 70% -, colloqui o prove pratiche ove previste), ma anche e soprattutto l’efficacia della formazione nel medio e lungo periodo durante lo svolgimento delle attività lavorative. Si tratta, pertanto, di verificare l’effettiva efficacia del processo formativo nel contesto lavorativo, suggerendo che il datore di lavoro si possa far supportare dal RSPP. Le metodologie di verifica possono essere effettuate attraverso un’analisi infortunistica aziendale, somministrando questionari al personale (come autovalutazioni sull’acquisizione dei comportamenti sicuri) oppure con check list di valutazione (sull’osservazione dei comportamenti dei lavoratori). Delle risultanze dei monitoraggi è poi necessario darne rilevanza durante la riunione periodica, verificando il raggiungimento o meno dei risultati attesi e rilevando l’efficacia formativa attraverso degli indicatori, dei criteri, degli strumenti stabiliti in sede di progettazione. Si evidenzia inoltre la rilevanza che l’Accordo pone, nella sua parte VI, al monitoraggio della corretta applicazione delle previsioni in materia di formazione all’interno delle aziende da parte degli Organi di Vigilanza durante le loro attività e sopralluoghi ispettivi, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione che da parte degli stessi soggetti destinatari. Si rimane quindi ora in attesa della ratifica finale della Conferenza SR e dell’entrata in vigore che è prevista il giorno stesso della pubblicazione in G.U., tenendo conto che in fase di prima applicazione e comunque entro 12 mesi dall’entrata in vigore, potranno comunque essere avviati percorsi formativi secondo gli attuali Accordi in vigore e che i datori di lavoro devono procedere alla loro formazione entro non oltre 24 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo, mentre l’obbligo di aggiornamento dei preposti che abbiano frequentato il precedente corso da oltre 2 anni, deve essere ottemperato entro 12 mesi dall’entrata in vigore del prossimo Accordo. Copyright © - Riproduzione riservata