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ISCRO: fruizione dell’indennità solo se accompagnata da percorsi di aggiornamento

L’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) è stata istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 386-400, L. n. 178/2020) ed è stata stabilizzata a regime dal 1° gennaio scorso dalla legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) che ne ha modificato alcune regole. ISCRO: le novità del decreto Coesione L’art. 17-bis del decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito in L. n. 95/2024) stabilisce che l’erogazione dell’indennità deve essere accompagnata - e non più condizionata come previsto precedentemente - dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Inoltre, i beneficiari dell’ISCRO dovranno autorizzare l'INPS alla trasmissione dei propri dati di contatto nell'ambito delle piattaforme previste dall’ordinamento per l’attivazione di misure di inclusione sociale e di politica attiva, quali il Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa e il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, anche al fine della sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Beneficiari dell’indennità sono i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS che hanno prodotto, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda e che hanno dichiarato, nell'anno anteriore alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro. Ne possono beneficiare i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e di professioni. Requisiti per la fruizione dell’ISCRO Per beneficiare dell’ISCRO occorre il possesso di tutti i seguenti requisiti che devono essere mantenuti per tutto il periodo di erogazione dell’indennità: - non essere titolare di trattamento pensionistico diretto; - non essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda; - non essere beneficiario di assegno di inclusione per l’intero periodo di fruizione della indennità ISCRO, pena la decadenza dalla prestazione; - avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda (anno di riferimento), inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo relativo ai due anni precedenti all'anno di riferimento.

Esempio: se la domanda è presentata nel 2024, il reddito da considerare è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi del 2023 (anno di riferimento) che deve essere inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2021 e 2022 (due anni precedenti all’anno di riferimento);
- aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, calcolato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente; - essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; - essere titolare di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso; - autocertificare, in fase di presentazione della domanda, i redditi prodotti per ogni anno di interesse, se non già a disposizione dell’Istituto. Domanda La domanda è presentata esclusivamente online, entro il 31 ottobre di ogni anno, effettuando l’accesso al servizio con le proprie credenziali oppure tramite Contact center al numero 803 164 da rete fissa (gratuito) oppure 06 164 164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) oppure rivolgendosi agli enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. L'INPS comunica i dati identificativi dei lavoratori autonomi che hanno presentato domanda all’'Agenzia delle Entrate che effettua la verifica e ne comunica gli esiti all’INPS che procede con la liquidazione dell’indennità in quanto dovuta. L'ISCRO è erogata per sei mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti l'anno antecedente la presentazione della domanda. Il relativo importo non può, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili né essere inferiore a 250 euro mensili. Le somme ricevute concorrono alla formazione del reddito, a norma dell’art. 6, co.2, del TUIR. La cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/07/09/iscro-fruizione-indennita-accompagnata-percorsi-aggiornamento

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