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Archivio newsISCRO: fruizione dell’indennità solo se accompagnata da percorsi di aggiornamento
L’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) è stata istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 386-400, L. n. 178/2020) ed è stata stabilizzata a regime dal 1° gennaio scorso dalla legge di Bilancio 2024 (L. n. 213/2023) che ne ha modificato alcune regole. ISCRO: le novità del decreto Coesione L’art. 17-bis del decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito in L. n. 95/2024) stabilisce che l’erogazione dell’indennità deve essere accompagnata - e non più condizionata come previsto precedentemente - dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. Inoltre, i beneficiari dell’ISCRO dovranno autorizzare l'INPS alla trasmissione dei propri dati di contatto nell'ambito delle piattaforme previste dall’ordinamento per l’attivazione di misure di inclusione sociale e di politica attiva, quali il Sistema informativo di inclusione sociale e lavorativa e il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, anche al fine della sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Beneficiari dell’indennità sono i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS che hanno prodotto, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda e che hanno dichiarato, nell'anno anteriore alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro. Ne possono beneficiare i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e di professioni. Requisiti per la fruizione dell’ISCRO Per beneficiare dell’ISCRO occorre il possesso di tutti i seguenti requisiti che devono essere mantenuti per tutto il periodo di erogazione dell’indennità: - non essere titolare di trattamento pensionistico diretto; - non essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda; - non essere beneficiario di assegno di inclusione per l’intero periodo di fruizione della indennità ISCRO, pena la decadenza dalla prestazione; - avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda (anno di riferimento), inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo relativo ai due anni precedenti all'anno di riferimento.
Esempio: se la domanda è presentata nel 2024, il reddito da considerare è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi del 2023 (anno di riferimento) che deve essere inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo degli anni 2021 e 2022 (due anni precedenti all’anno di riferimento); |