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Codice della crisi d’impresa: le novità sulle cessioni d’azienda dopo il decreto Sanzioni

Nella seduta del 24 maggio 2024, il Consiglio dei Ministri, in applicazione dell’art. 20 della legge 9 agosto 2023 n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale), ha approvato il decreto legislativo necessario alla revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa, altre imposte indirette sulla produzione, sui consumi e in materia doganale. Tale provvedimento, che ha preso corpo con il D.Lgs n. 87 del 14 giugno 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024. Con tale decreto il governo è intervenuto sulle disposizioni sanzionatorie contenute nei decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 che trattano delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto ed altri tributi, oltre alla riscossione dei medesimi e sul decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 relativo alla disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Il Decreto Legislativo n. 87, da tempo atteso per l’annunciata mitigazione delle sanzioni tributarie, sia in ambito amministrativo che penale, contiene importanti riferimenti e collegamenti al codice della crisi e dell’insolvenza. In caso di crisi non temporanea di liquidità l’omesso versamento (di ritenute certificate o di IVA) non è punibile L’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 87 del 2024 (con rubrica Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali) al comma n. 1 prevede la modifica dell’articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 con l’inserimento dei nuovi commi 3-bis e 3-ter. Con l’introduzione del comma 3- bis viene previsto che i reati di cui agli articoli 10-bis (omesso versamento di ritenute certificate) e 10-ter (omesso versamento di IVA) non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore qualora siano sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Per la dichiarazione della non punibilità “penale” il giudice dovrà tenere conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore della violazione, dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi. Con il comma 3-ter, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’articolo 131-bis del codice penale, il giudice potrà valutare, alcuni nuovi indici, tra i quali rientra “la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14” dove, per crisi, il Codice della crisi e dell’insolvenza si riferisce allo “stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”. Estesa l’inapplicabilità della responsabilità solidale del cessionario d’azienda anche alle cessioni effettuate da una società controllata L’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 87 del 2024 (con rubrica Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997. n. 472) prevede un intervento al comma 5 bis dell’articolo 14, dove si tratta della responsabilità, per imposte verso l’erario, in capo all’acquirente in caso di cessione d’azienda. Il D.Lgs. n. 87/2024 interviene, in via preliminare, nella sostituzione dei riferimenti alla Legge Fallimentare (“di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio”) con quelli del codice della crisi e dell’insolvenza, confermando e prevedendo che la responsabilità solidale dell’acquirente non trova applicazione quando la cessione avviene nell'ambito della composizione negoziata della crisi o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza giudiziale di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Con il medesimo articolo viene estesa l’inapplicabilità della solidarietà del cessionario d’azienda anche per le cessioni effettuate da una società controllata dall'impresa o dalla società che ha fatto ricorso oppure è assoggettata a uno degli istituti previsti dal codice della crisi e dell’insolvenza. Questa esclusione dalla solidarietà è condizionata all’esistenza dei seguenti presupposti: a) la cessione sia autorizzata dall'autorità giudiziaria ovvero sia prevista in un piano omologato dalla medesima autorità; b) sia funzionale al risanamento dell'impresa o del soggetto controllante la società cedente o al soddisfacimento dei creditori di tali soggetti. L’entrata in vigore delle disposizioni sopra esaminate è contenuta negli articoli 5 e 7 del D.Lgs 87/2024 dove si prevede: - per l’articolo 1 (gli interventi D.Lgs. n. 74/2020) l’entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (il 29 giugno 2024) e - per l’articolo 3 l’entrata in vigore a partire dal 1° settembre 2024, pur con improprio riferimento a “sanzioni commesse a partire” da tale data. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/07/10/codice-crisi-impresa-novita-cessioni-azienda-decreto-sanzioni

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