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IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE PER I SOGGETTI ISA

Premessa

In attuazione dell’art. 17 della Legge n. 111/2023, il Titolo II del D.Lgs. 12/02/2024 n. 13 (G.U. n. 43 del 21/2/2024) ha introdotto nel nostro ordinamento tributario l’istituto del “concordato preventivo biennale” per i contribuenti di minori dimensioni, cioè i soggetti che applicano gli ISA.

Attraverso di esso, il legislatore punta alla semplificazione degli adempimenti fiscali e all’emersione spontanea di materia imponibile, utilizzando le nuove tecnologie e i dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria.

In particolare, mediante il concordato preventivo biennale è possibile fissare per gli anni 2024 e 2025 il reddito tassato ai fini IRPEF / IRES e il valore della produzione netta soggetto a IRAP, derivanti dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni. Non ci sono invece effetti sulla disciplina IVA.

Il contribuente che accetta la proposta dell’Agenzia delle Entrate è tenuto a determinare le imposte e i contributi previdenziali in base agli importi concordati, con possibilità di applicare un’imposta sostitutiva ad aliquote ridotte sul reddito concordato incrementale.

I redditi conseguiti in eccedenza rispetto a quelli concordati, non rilevano ai fini del calcolo delle imposte; in pratica, l’extra-reddito effettivo, rispetto a quello concordato, non subisce alcuna imposizione.

Termini di adesione al concordato

Per il primo anno di applicazione dell’istituto, il termine di adesione è stato fissato al 31/10/2024.

A regime, il termine di adesione è previsto al 31 luglio di ogni anno.

Ambito soggettivo

Nell’introdurre il concordato preventivo biennale la legge delega per la riforma fiscale (L. n.111/2023) individua quali contribuenti interessati, i “soggetti di minori dimensioni titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo”. La norma non opera alcuna distinzione in funzione della struttura giuridica del soggetto che consegue il reddito, per cui possono avvalersi del concordato:

- i soggetti IRPEF, quali imprenditori o lavoratori autonomi individuali, società di persone e soggetti assimilati ai sensi dell’art. 5 del TUIR;

- i soggetti IRES, quali società di capitali, enti commerciali e non commerciali (in quest’ultimo caso, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate).

All’interno delle ampie categorie sopra indicate, il nuovo istituto è specificamente riservato:

ai soggetti che applicano gli ISA, ovvero quelli con ricavi e compensi di importo pari o inferiore ad € 5.146.569;

 ai contribuenti in regime forfettario di cui alla L. n.190/2014.

Relativamente alle società di persone e ai soggetti assimilati di cui all’art. 5 del TUIR, la valutazione dei requisiti per il concordato preventivo è effettuata con riguardo al soggetto collettivo e, in caso di adesione, il rispetto della proposta coinvolge anche i soci o associati, i quali devono dichiarare la quota di reddito concordato loro imputata per trasparenza.

Anche per le società di capitali che abbiano optato per il regime di trasparenza di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR l’adesione al concordato preventivo si riflette sui soci obbligati al rispetto del reddito proposto dall’Ade.

Per come è stata scritta la norma si ritiene che siano interessati all’applicazione del nuovo istituto solo i soggetti a cui concretamente si applicano gli ISA e che, pertanto, non possano accedere al concordato preventivo biennale:

• i contribuenti che esercitano attività per cui non sono stati approvati ISA;

• i contribuenti che esercitano attività per cui sono stati approvati ISA ma che concretamente non li applicano per effetto di una causa di esclusione.

Il requisito di applicazione degli ISA è rilevante ai fini dell’accesso al concordato preventivo biennale ma non è esplicitamente richiesto relativamente ai periodi in cui è efficace il nuovo istituto.

Quadro P-Mod.ISA

Ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato per il 2024-2025 e relativa accettazione, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il quadro utilizzabile per la comunicazione dei dati rilevanti; si tratta del “quadro P” del modello ISA. Tale “quadro” costituisce parte integrante del modello ISA e va inviato congiuntamente al modello ISA in sede di presentazione del modello Redditi 2024; è composto dai seguenti righi:


Example of bad variable namesExample of bad variable names

Determinazione acconti 2024/2025

Acconti d’imposta - IRES

Per il primo anno di adesione al concordato, se l’importo dell’acconto delle imposte sui redditi è determinato in base all’imposta relativa al periodo precedente (c.d. «metodo storico»), va aggiunta una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra:

- il reddito concordato (per il 2024, indicato nel rigo P06 del modello CPB - PROPOSTA CPB «reddito proposto ai fini del CPB periodo d’imposta 2024»);

- il reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, opportunamente depurato dalle componenti individuate dagli artt.15 e 16 del D.lgs. 13/2024 (indicato nel rigo P04 del modello CPB – DATI CONTABILI – «reddito rilevante ai fini del CPB»)

Acconti d’imposta – IRAP

Per il primo anno di adesione al concordato, se l’importo dell’acconto IRAP è determinato sulla base dell’imposta relativa all’anno precedente (c.d. «metodo storico»), va aggiunta una maggiorazione pari al 3% della differenza, se positiva, tra:

- il valore della produzione netta concordato (per il 2024, indicato al rigo P08 del modello CPB – PROPOSTA CPB – «valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB periodo d’imposta 2024»);

- il valore della produzione netta dichiarato per periodo precedente opportunamente decurtato dalle componenti individuate dall’art. 17 del D.lgs. 13/2024 (indicato al rigo P05 del modello CPB – DATI CONTABILI – «valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB»).

Regime premiale ISA

L’adesione al concordato preventivo porta con sé i seguenti benefici:

- esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore ad euro 70.000 annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore ad euro 50.000 annui relativamente alle imposte dirette e IRAP;

- esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore ad euro 70.000 annui;

- esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;

- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, co.1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73 e all’art. 54, co.2 secondo periodo del DPR 633/72 (trattasi dei c.d «accertamenti analitico-induttivi»);

- anticipazione di un anno e termini di decadenza per l’attività di accertamento;

- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art.38 del DPR 600/73 a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato

Al fine di rendere più appetibile l’adesione è previsto un sistema di tassazione sostitutivo opzionale, applicabile nei periodi d’imposta di vigenza del concordato. Il sistema di tassazione sostitutiva non si estende all’IRAP.

La base imponibile dell’imposta sostitutiva è pari alla differenza, se positiva, tra:

- il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato (rigo P06/P07 – PROPOSTA CPB);

- il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli a cui si riferisce la proposta (rigo P04 – DATI CONTABILI).

L’aliquota applicabile al maggior reddito concordato varia, per i soggetti che applicano gli ISA, a seconda del punteggio di affidabilità fiscale relativo al periodo d’imposta precedente a quello di ingresso nel concordato. In particolare:

- per i contribuenti con punteggio ISA 8, 9 e 10 l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 10%;

- per i contribuenti con punteggi ISA 6 o 7 l’aliquota è pari al 12%;

- per i contribuenti con punteggio ISA 5 o inferiore l’aliquota è pari al 15%.

Cause di cessazione dal CPB

Sono previste alcune ipotesi al ricorrere delle quali il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano:

 modifiche e cessazione dell’attività;

 circostanze eccezionali che determinano una riduzione del reddito effettivo/valore della produzione netta effettivo, eccedente il 30% rispetto a quelli oggetto di concordato;

 accesso al regime forfettario;

 operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento, cessione ramo d’azienda, modifiche compagine sociale);

 superamento dei limiti di ricavi/compensi, ovvero di ammontare superiore ad € 7.746.853.

Cause di decadenza dal CPB

Sono disciplinate anche cause che determinano la decadenza dal concordato preventivo biennale, tra cui:

 accertamenti superiori al 30% dei ricavi dichiarati;

 dichiarazioni dei redditi correttive/integrative;

 verifica di cause di esclusione dal CPB o carenza di requisiti;

 omessi versamenti delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato dell’Agenzia delle Entrate;

 violazioni di non lieve entità.

Si resta a disposizione per chiarimenti e, in particolare, per valutare le opportunità di accesso al concordato preventivo biennale.

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