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Archivio newsCCIAA: stabilite le misure del diritto annuale 2025
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con la nota del 18 dicembre 2024, ha stabilito le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2025.
La nota del 18 dicembre 2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy riporta le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2025.
In particolare la nota ricorda che l’articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” stabilisce che “Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento”.
Alla luce del disposto, che sostanzialmente vincola la determinazione delle misure del diritto annuale, è stato adottato il decreto interministeriale 8 gennaio 2015, con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali legislativamente previste, a partire da quella del 35% prevista per il 2015, e confermando per il resto le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011, con l’aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati.
In assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2025; pertanto il decreto 8 gennaio 2015 dispone riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste anche per gli anni successivi e quindi del 50% a partire dal 2017.
Nello specifico, le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2025 sono le seguenti:
- Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli): 44,00 euro per la sede e 8,80 euro per l’unità locale;
- Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria: 100,00 euro per la sede e 20,00 euro per l’unità locale;
- Società semplici non agricole: 100,00 euro per la sede e 20,00 euro per la sede locale;
- Società semplici agricole: 50,00 euro per la sede e 10,00 euro per la sede locale;
- Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/200: 150,00 euro per la sede e 10,00 euro per la sede locale;
- Soggetti iscritti al REA: 15,00 euro per la sede.
Per le imprese con la sede principale all’estero è dovuta la somma di 55 euro per ciascuna unità locale/sede secondaria.
Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2023 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il già richiamato criterio individuato nella nota n. 19230 del 30.03.2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all’unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi).
La nota ricorda che anche la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di 200,00 euro è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad euro 100,00.
Inoltre, che anche l’importo massimo da versare, indicato nella tabella in 40.000,00 euro, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a 20.000,00 euro.
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Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Nota 18/12/2024, n. 127214
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/12/19/cciaa-stabilite-misure-diritto-annuale-2025