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Sicurezza sul lavoro e nuovi rischi emergenti. Arriva l’AI a supporto delle imprese

Il decreto del Ministro del Lavoro, n. 195/2024, recante il “Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per un'Italia più giusta e sicura”, mi ha sorpreso. L'obiettivo che si prefigge è anche quello di realizzare politiche di prevenzione in un mondo caratterizzato da rischi emergenti e nuovi, non ancora pienamente conosciuti e quantificabili, intervenendo per ridurre efficacemente quelli tradizionalmente noti, coerentemente con le previsioni della Strategia europea per la salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, nonché con l'Agenda ONU 2030; documenti strategici che invitano ogni livello istituzionale ad anticipare i cambiamenti determinati dalle transizioni verde, digitale e demografica per migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. ln tale prospettiva temporale è necessario considerare l'impatto sul mondo del lavoro di fenomeni come le pandemie, il climate change, la digitalizzazione dei luoghi di lavoro, l'impatto della robotizzazione e dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ampi settori del mondo produttivo. E allora mi chiedo: quale rilievo l’IA assumerà nel quadro del nostro TUSL, e, in particolare, se sia una possibile fonte di responsabilità? La mia risposta è che l’IA può essere in grado di dare supporto all’impresa in vista di una valutazione dei rischi doverosamente completa ed esaustiva.

Sulle prime, il nuovo decreto del Ministro del Lavoro del 17 dicembre 2024, n. 195, pur recante il promettente titoloPiano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per un'Italia più giusta e sicura”, mi ha sorpreso.

Infatti, nell’esordio, afferma che “occorre adottare un approccio differente, che preveda il superamento dell'idea secondo la quale la tutela della sicurezza rappresenti solamente una mera attività di adempimento giuridico”, e che “risulta necessario un vero e proprio cambiamento di mentalità, che non releghi più la tematica della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'alveo di meri adempimenti normativi”.

Certo, già dal 2008, sulla carta, le leggi che nel nostro Paese tutelano la sicurezza del lavoro sono in grado di fornire strumenti preziosi. Ma ciò non toglie che possono (e debbono) essere ulteriormente potenziate.

Un esempio. Nel quadro di un rafforzamento dell’attività di vigilanza, il D.M. n. 195/2024 evoca la disciplina dettata nel corso del 2024 in tema di patente a crediti. Ma tace sul campo di applicazione della patente. Eppure, da tempo ci siamo resi conto che infortuni e disastri si stanno verificando soprattutto in cantieri. Certo, nei cantieri temporanei o mobili aperti da committenti di lavori edili o di ingegneria civile. Ma non solo.

Anche negli appalti (e subappalti) c.d. intra-aziendali, e, cioè, negli appalti (e subappalti) che il datore di lavoro affida all’interno della propria azienda: una fabbrica, un centro commerciale, una linea ferroviaria, un porto, una rete fognaria, un deposito di carburanti.

E allora chiedo: come mai la patente - pur ritenuta provvidenziale - è obbligatoria solo nei cantieri temporanei o mobili, e non nel settore altrettanto pericoloso degli appalti (e sub-appalti) intra-aziendali?

E come mai non si applica la norma della legge 29 aprile 2024, n. 56 ove si prevede che il campo di applicazione della patente possa essere esteso “ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del Lavoro sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative”?

Leggo nel D.M. n. 195/2024 che occorre promuovere azioni e programmi per l'elaborazione e lo sviluppo di una "cultura" della sicurezza in tutti i luoghi - di vita, studio e lavoro - attraverso iniziative di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione della prevenzione, finalizzate alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici.

Ma non è allora indispensabile promuovere iniziative volte ad evitare che troppo spesso i processi penali sui morti di lavoro si facciano con una tale lentezza o superficialità che prima di arrivare al verdetto finale si concludono con la prescrizione del reato se non addirittura con l’assoluzione? Inevitabile che possa diffondersi un senso d’impunità, l’idea - quanto mai contrastante proprio con quella cultura della sicurezza e con quella promozione della prevenzione - che le regole ci sono, ma che si possono violare senza incorrere in effettive responsabilità.

Ingeneroso, peraltro, sarebbe non cogliere nel D.M. n. 195/2024 aspetti meritevoli di attenzione.

Uno in particolare: “L'obiettivo da perseguire con il presente Piano integrato è anche quello di realizzare politiche di prevenzione in un mondo caratterizzato da rischi emergenti e nuovi, non ancora pienamente conosciuti e quantificabili, intervenendo nel contempo per ridurre efficacemente quelli tradizionalmente noti, coerentemente con le previsioni della Strategia europea per la salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027, nonché con l'Agenda ONU 2030; documenti strategici che invitano ogni livello istituzionale ad anticipare i cambiamenti determinati dalle transizioni verde, digitale e demografica per migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

ln tale prospettiva temporale è necessario considerare l'impatto sul mondo del lavoro di fenomeni come le pandemie, il climate change, la digitalizzazione dei luoghi di lavoro, l'impatto della robotizzazione e dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ampi settori del mondo produttivo, etc.; fattori che descrivono un panorama composto di nuovi rischi e incertezze, a causa di trasformazioni che rendono obsolete molte delle forme di precauzione conosciute in precedenza”.

In effetti, ultimamente, l’EU-OSHA sta richiamando l’attenzione dei responsabili politici e dei ricercatori sui “rischi emergenti” e sull’intelligenza artificiale in materia di sicurezza del lavoro.

Di qui “le Campagne Ambienti di lavoro sani e sicuri, le più importanti nel loro genere a livello mondiale”. L’ultima - “in linea con l’approccio ‘zero vittime’ alla mortalità connessa al lavoro” - si prefigge di inserire la SSL all’interno del dibattito politico di più ampia portata dell’UE e prende in considerazione le esigenze di specifiche categorie di lavoratori esposti a maggiori rischi. Con 5 priorità: “lavoro su piattaforma digitale, robotica avanzata e intelligenza artificiale, telelavoro, sistemi digitali intelligenti, gestione dei lavoratori tramite l’intelligenza artificiale”.

In questo quadro, necessariamente attento alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro sul piano normativo, diventa di grande interesse chiederci se le nostre leggi, e in particolare il TUSL, già impongano sistemi basati sull’intelligenza artificiale e misure in grado di fronteggiare i rischi emergenti, e se sì in quale misura.

Certo, l’Artificial Intelligence Act è un regolamento appena approvato il 21 maggio 2024.

Ancora in discussione al Senato è il DDL n. 1146, recante delega al Governo per l’adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento europeo. Presso la Commissione Lavoro della Camera dei deputati, il 26 ottobre 2023, in merito all’impatto dell’intelligenza artificiale anche per quanto riguarda la salute e sicurezza del lavoro, il Ministro del Lavoro anticipa i “principi a cui dovrà ispirarsi l’azione del legislatore”.

E tuttavia, l’EU-OSHA, da tempo e ancora in questi giorni, sta ponendo in luce che “l’IA viene impiegata in un’ampia gamma di applicazioni e strumenti per il lavoro assistito e l’analisi dei dati, consentendo l’automazione di compiti sempre più complessi, nonché la gestione e il processo decisionale automatizzati o semi-automatizzati sul luogo di lavoro”.

Basti dire che proprio il 17 dicembre 2024 l’EU-OSHA mette a confronto gli approcci di due aziende automobilistiche: un modello partecipativo e inclusivo dei lavoratori in Italia e un modello gerarchico e discendente in Belgio.

La produzione nello stabilimento (belga) dipende in larga misura dalla raccolta e dal trattamento dei dati per controllare la linea di assemblaggio, la logistica e l’assegnazione dei compiti, monitorando, nel contempo, le prestazioni dei lavoratori e il controllo della qualità. Questo elevato livello di operazioni di gestione digitalizzate incide sull’autonomia dei lavoratori e sull’intensificazione del lavoro. Il sistema di monitoraggio delle prestazioni solleva, inoltre, preoccupazioni in merito alla privacy dei lavoratori e al potenziale aumento del carico di lavoro e dello stress.

Quanto all’azienda di componenti automobilistici con sede in Italia, le nuove tecnologie non solo hanno migliorato la produttività, ma hanno anche avuto un impatto positivo sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro, grazie alle pratiche di partecipazione, informazione e consultazione dei lavoratori che la direzione ha introdotto prima e dopo la loro adozione. Gli strumenti di gestione dei lavoratori basati sull’IA sono presenti in tutte le fasi della produzione, della manutenzione e della logistica dello stabilimento, contribuendo all’assegnazione dei compiti, alla comunicazione tra i lavoratori, nonché al controllo della sicurezza e della qualità. Anziché impaurire, le tecnologie hanno offerto ai lavoratori un più forte senso di controllo e responsabilità.

E allora mi chiedo quale rilievo l’IA assuma nel quadro del nostro TUSL, e, in particolare, se sia una possibile fonte di responsabilità.

La mia risposta è che l’IA può essere in grado di dare supporto all’impresa in vista di una valutazione dei rischi doverosamente completa ed esaustiva.

Un supporto, ma - si badi - anche un ulteriore impegno.

Ricordo le parole di Cass. pen., 16 aprile 2024, n. 15621: “il datore di lavoro ha l’obbligo di analizzare, secondo la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, di redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, all’interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori”.

Come non collocare nell’ambito di quella “migliore evoluzione della scienza tecnica” anche l’IA, e non alla stregua di una mera facoltà, bensì di un obbligo da affidare naturalmente all’attenzione degli organi di vigilanza?

E naturalmente un obbligo indelegabile del datore di lavoro e un obbligo che si ripercuote sui collaboratori del datore di lavoro, dall’RSPP al medico competente.

All’insegna di quel “sapere scientifico e tecnologico” destinato a integrare la normativa cautelare come fonte delle misure di prevenzione.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/12/28/sicurezza-lavoro-rischi-emergenti-arriva-supporto-imprese

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