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Istituito l'Albo nazionale delle attività commerciali e delle botteghe artigiane

Entrerà in vigore il 31 gennaio 2025 il decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2024, che costituisce l'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività. Nell'ambito dell'Albo nazionale è costituita una sezione delle attività storiche di eccellenza.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2024 il decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 219 che costituisce l'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività, in attuazione dell'articolo 27, comma 1, lettera l-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Il decreto stabilisce che i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono costituire propri albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e, ove previsto dalle norme regionali o locali, degli esercizi pubblici storici, insistenti nel proprio territorio, nei quali sono elencate le attività esistenti da almeno cinquanta anni o altro periodo già stabilito dalle normative regionali, che siano connotati da un particolare interesse merceologico o culturale o storico o artistico o turistico ovvero legato alle tradizioni locali, anche in connessione con le aree in cui sono insediati.

In sede di prima applicazione, i soggetti iscritti ad albi già esistenti delle attività commerciali, delle botteghe artigiane degli esercizi pubblici storici sono iscritti di diritto agli albi di cui al presente decreto, anche se non in possesso dei requisiti richiesti.

I titolari delle attività economiche, qualora ritengano di essere in possesso delle caratteristiche necessarie per l'iscrizione agli albi, possono fare richiesta al comune, all’Unione di comuni, alle province, alle città metropolitane territorialmente competenti, ovvero, laddove gli albi non siano costituiti, alla regione per la relativa iscrizione.

In caso di subentro nella titolarità o gestione di attività commerciali, di botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici, la qualificazione può essere mantenuta a condizione che i soggetti subentranti garantiscano la continuità nell'attività per quanto concerne il settore merceologico, le modalità di vendita o di produzione e, ove possibile, le caratteristiche strutturali dei locali. L'ipotesi di subentro è ammissibile in favore del dipendente che abbia operato presso l’attività per almeno dieci anni e sia in possesso di adeguata qualificazione.

Periodicamente e comunque con cadenza annuale, i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane trasmettono alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza i propri albi aggiornati. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati trasmessi dai comuni, provvedono alla redazione e all’aggiornamento dell'albo o degli albi regionali in conformità alle normative regionali di settore. Le regioni e le province autonome, qualora non abbiano delegato tale attività agli enti istitutori, trasmettono i dati contenuti negli albi e i relativi aggiornamenti al Ministero delle imprese e del made in Italy per il loro inserimento nell'albo nazionale.

Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane danno adeguata informazione nei rispettivi siti internet istituzionali delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici iscritti agli albi comunali regionali con la previsione di iniziative e di itinerari turistici volti a valorizzarli.

Attività storiche di eccellenza

Fermo restando quanto già stabilito dalle regioni nell'ambito della propria autonomia, sono definite «Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici di eccellenza» le attività commerciali e gli esercizi pubblici storici che:

a) abbiano svolto nello stesso locale, da almeno settanta anni continuativi, nell'ambito dei quali non sono computati periodi di interruzione o sospensione non superiori ad un anno, un’attività di produzione, somministrazione o vendita al dettaglio nello stesso settore merceologico;

b) siano gestite per almeno tre generazioni consecutive da una medesima famiglia con continuità dell’attività storica e con il mantenimento della qualità e dell'eccellenza ovvero dal soggetto subentrante;

c) siano connotate da un particolare interesse storico, culturale, artistico, turistico o merceologico ovvero legato alle tradizioni locali;

d) abbiano conservato, per quanto possibile, l'aspetto storico, gli interni e gli arredi, ivi comprese mostre, vetrine e insegne della ditta;

e) le strutture, gli interni e gli arredi siano connotati da un’elevata qualità progettuale e dei materiali;

f) siano insediati nelle zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone equipollenti o in aree considerate di pregio commerciale ai sensi delle disposizioni degli enti territoriali competenti.

Albo Nazionale

Il decreto istituisce l'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici. L'Albo nazionale è costituito dagli albi regionali, delle città metropolitane, comunali e delle province autonome, inviati e periodicamente aggiornati dalle regioni, dai comuni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Nell'ambito dell'Albo nazionale è costituita una sezione delle attività storiche di eccellenza.

L'Albo è gestito e alimentato dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

Il Ministero del turismo ne cura gli aspetti promozionali. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro del turismo per le questioni di competenza, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza unificata, sono individuate le modalità attuative.

Il Ministro del turismo provvede in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, all'adozione di misure di valorizzazione e di campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore delle attività commerciali, delle botteghe artigiane ed esercizi storici e di eccellenza, iscritti all’albo nazionale, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale per il turismo, anche mediante creazione di specifici circuiti merceologici o territoriali. Le iniziative possono essere avviate dalle associazioni di settore interessate, per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Sono in ogni caso fatte salve le eventuali misure di valorizzazione definite a livello locale.

Il decreto entrerà in vigore il 31 gennaio 2025.

Copyright © - Riproduzione riservata

Decreto legislativo 27/12/2024, n. 219 (Gazzetta Ufficiale 16/01/2024 n. 12)

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/01/17/istituito-albo-nazionale-attivita-commerciali-botteghe-artigiane-esercizi-pubblici-tipizzati-profilo-storico-culturale-commerciale

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