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Archivio newsNuova decontribuzione Sud: come utilizzare l’esonero contributivo
La legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) ha rimodellato la “vecchia” decontribuzione Sud, che ha cessato di esistere il 31 dicembre 2024, apportando specifiche modifiche. Quali? È prevista una graduale riduzione dello sgravio contributivo dal 2025 al 2029, che spetta alle micro imprese ed alle piccole e medie imprese senza bisogno dell’autorizzazione di Bruxelles. Per utilizzare l’esonero le grandi aziende dovranno invece attende il via libera dell’UE. Nel dettaglio, quali datori di lavoro possono utilizzare l’agevolazione? Chi è escluso? Quali sono i limiti di cumulabilità con altri incentivi?
La “vecchia” decontribuzione per il Sud che la Commissione Europea aveva avallato prima per il COVID e, poi, per gli effetti conseguenti alla guerra tra la Russia e l’Ucraina, ha cessato di esistere il 31 dicembre 2024 ma già negli ultimi sei mesi aveva avuto un impatto decisamente minore. Ora la legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) ne ha modellata una nuova, seppur con alcune, specifiche novità.
Tutto ciò si evince dai commi 406 e seguenti dell’art. 1: il principio ispiratore si rinviene nella crescita occupazionale del Sud e nella riduzione degli squilibri territoriali. In attesa dei chiarimenti operativi dell’INPS che dovrà fornire anche i codici per la fruizione delle agevolazioni, ritengo opportuno esaminare le nuove disposizioni negli aspetti fondamentali, cominciando ad individuare, innanzitutto, i potenziali beneficiari dell’agevolazione.
Beneficiari dell’agevolazione
Lo sgravio spetta, in via prioritaria, (comma 406) alle micro imprese ed alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Lo sgravio (comma 414) può essere riconosciuto anche in favore delle imprese più grandi (valgono le stesse condizioni riportate nelle lettere successive) purchè l’imprenditore dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all’anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Tuttavia, l’efficacia dell’esonero per le grandi aziende non sarà automatica in quanto sarà subordinata all’autorizzazione di Bruxelles, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione: sarà, quindi, sospesa, fino alla adozione del provvedimento che, si spera, positivo. Tale ultimo passaggio ha, ovviamente, causato una serie di critiche da parte delle Associazioni datoriali e dalle imprese dimensionate oltre le 250 unità.
Per micro, piccole e medie imprese (comma 407) si intendono quelle che occupano fino ad un massimo di 9 dipendenti (micro), mentre le piccole e medie imprese sono quelle che occupano fino a 250 dipendenti, secondo quanto dettato dal Regolamento Comunitario n. 651/2014.
Il beneficio rientra nel “de minimis” (comma 407), come definito dal Regolamento Comunitario n. 2023/2831 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell’Unione: di conseguenza, per le micro e le piccole e medie imprese non è necessaria l’autorizzazione preventiva di Bruxelles.
Prima di proseguire nel merito della novità introdotte credo sia opportuno ricapitolare, sia pure brevemente, i contenuti di tale Regolamento che, per il periodo 1° gennaio 2024 - 31 dicembre 2030, disciplina la materia del “de minimis”, ossia quella degli aiuti concessi alle imprese per le quali non è necessaria la notifica preventiva agli organi comunitari ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato.
Aiuti “de minimis”: come funzionano
Il tetto massimo riconosciuto come “aiuti de minimis” è di 300.000 euro (intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), da calcolare su tre esercizi finanziari: l’art. 1 afferma che si applica a tutte le imprese con alcune eccezioni, puntualmente elencate, che fanno, essenzialmente riferimento al settore agricolo, all’acquacoltura, ed ai settori della trasformazione e commercializzazione, debitamente descritti.
Gli aiuti si considerano concessi nel momento in cui viene accordato all’impresa, dal proprio diritto nazionale, il diritto a riceverli, indipendentemente dalla data di effettiva erogazione.
In caso di fusione od incorporazione di aziende, occorre verificare quanto le precedenti imprese hanno ottenuto singolarmente: ciò per verificare se la nuova impresa che nasce ha superato la soglia massima consentita.
In caso di scissione di un’impresa in due o più aziende, l’importo degli aiuti de minimis precedentemente fruito va accollato a quella che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti. Se ciò non è possibile, la somma complessiva già percepita viene ripartita su base proporzionale in relazione al valore del capitale azionario delle nuove imprese al momento effettivo della scissione.
Il periodo di tre anni, che vanno considerati alla luce del Regolamento n. 2023/2831 ai fini dell’inserimento tra gli “aiuti de minimis”, va calcolato secondo il criterio del triennio mobile: si tratta di una modalità di calcolo diversa dal passato, atteso che, il precedente Regolamento n. 2014/1407, prendeva in considerazione gli aiuti concessi nell’esercizio finanziario e nei due precedenti. In caso di superamento della soglia massima prevista, i nuovi aiuti non potranno beneficiare delle agevolazioni previste con il “de minimis”.
La verifica del “plafond” va fatta seguendo il concetto di “impresa unica” già conosciuto dagli operatori perchè disciplinato nel Regolamento n. 2014/1407. Esso è ben presente nel nostro ordinamento in quanto declinato dall’art. 2359 c.c. .
Esso ricorre:
a) allorquando una impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di altra azienda;
b) allorquando una società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di altra società;
c) allorquando, in virtù di particolari vincoli contrattuali una società esercita un’influenza dominante su un’altra società.
L’art. 2359 fornisce anche una definizione di società collegate: esse sono quelle in cui una esercita sull’altra una influenza notevole. Quest’ultima si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno 1/5 dei voti ovvero 1/10 se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
Alla descrizione dell’art. 2359 c.c. va aggiunta, a mio avviso, anche l’altra ipotesi in cui il collegamento ed il controllo tra aziende, sì da farle considerare “impresa unica”, va valutato allorquando una stessa persona sia proprietaria di due o più imprese, anche per interposta persona.
Esonero contributivo: come si applica
Fatta questa breve parentesi sulla misura del “de minimis” torno all’esame del provvedimento ricordando che il comma 406 che tratta il beneficio contributivo ha come destinatari i datori di lavoro privati, con esclusione di quelli agricoli e di quelli titolari di un contratto di lavoro domestico: esso viene calcolato sui contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.
Ferma restando l’aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche (comma 408) l’esonero viene riconosciuto:
a) per il 2025 in misura pari al 25% (per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità) per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;
b) per il 2026 in misura pari al 20% (per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità) per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;
c) per il 2027, in misura pari al 20% (per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità), per ogni assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;
d) per il 2028, in misura pari al 20% in misura pari al 20% (per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità) per ogni assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;
e) per l’anno 2029, in misura pari al 15% (per un importo massimo di 75 euro su base mensile), per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.
L’esonero (comma 409) non si applica ai contratti di apprendistato che, pur essendo a tempo indeterminato già “godono” di una contribuzione propria estremamente ridotta rispetto ai “normali” contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, agli Enti pubblici economici, agli IACP trasformati da leggi regionali in Enti pubblici economici, agli Enti trasformati in società di capitali, ancorchè a capitale pubblico per effetto di privatizzazioni, alle ex IPAB, alle aziende speciali costituite in consorzio ex articoli 31 e 114 del D.L.vo n. 267/2000,ai consorzi di bonifica, ai consorzi industriali, agli Enti morali ed agli Enti ecclesiastici.
Pur nel silenzio della norma, si ha ragione di ritenere che lo sgravio contributivo non si applichi neanche ai contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, in quanto la saltuarietà e la episodicità delle prestazioni che dipendono, unicamente, dalla “chiamata” del datore di lavoro, non assicurano alcuna stabilità occupazionale.
Il riconoscimento dello sgravio (comma 410) è subordinato al rispetto dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 (possesso del DURC, rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza, trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali od aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative), dell’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015 e degli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 68/1999 (assunzioni di portatori di handicap).
Lo sgravio contributivo non è cumulabile con gli incentivi per le assunzioni previsti dagli articoli 21, 22, 23 e 24 del D.L. n. 60/2024. Le norme appena richiamate fanno riferimento agli incentivi sull’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie (21), al bonus giovani, fino al prossimo 31 dicembre 2025, per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto i 35 anni e che non sono stati mai occupati a tempo indeterminato ( 22) e che nel Mezzogiorno comportano una agevolazione con un limite massimo mensile di 650 euro per 24 mesi, al bonus donne (23), per le assunzioni a tempo indeterminato fino al prossimo 31 dicembre con un limite massimo sempre fissato a 650 euro mensili a fronte di un incremento occupazionale, per le assunzioni a tempo indeterminato (24), fino al 31 dicembre 2025, nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, di disoccupati “over 35” nelle imprese che occupano fino a 10 dipendenti, con un incentivo massimo mensile di 650 euro, sempre per 24 mesi. Questi benefici, per le assunzioni effettuate a partire dal 1° settembre 2024, non sono ancora operativi in quanto si è in attesa delle determinazioni della Commissione Europea ai sensi del Trattato comunitario. Dopo la decisione, se positiva, occorrerà attendere sia i decreti attuativi del Ministro del Lavoro che le indicazioni dell’INPS con i relativi codici.
L’INPS (comma 412) è l’Ente concedente il beneficio e, al contempo, provvede al monitoraggio ed agli obblighi conseguenti relativi alla normativa sugli aiuti di Stato, mentre il Ministero del Lavoro risulta essere l’amministrazione responsabile per gli adempimenti correlati al Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Sarà, a questo punto, fondamentale attendere i chiarimenti operativi dell’INPS, soprattutto in relazione alle modalità ed ai tempi di riconoscimento degli sgravi contributivi.
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