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Auto ad uso promiscuo: dalla nuova tassazione qualche criticità in più per le aziende

La legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) modifica la disciplina fiscale e previdenziale delle auto aziendali concesse in uso promiscuo, passando dal riferimento al valore delle emissioni alla esclusiva tipologia di alimentazione del veicolo: veicoli elettrici e ibridi plug-in, alimentazione tradizionale. Manca, tuttavia, una norma transitoria, tra il previgente regime fiscale e quello in vigore dal 1° gennaio 2025, che può dar luogo a delle incertezze nell’applicazione delle nuove regole. Ad esempio, qual è la normativa da applicare ai veicoli immatricolati prima del 2025 ma concessi in uso promiscuo successivamente? Quali sono i veicoli che avranno maggiori vantaggi fiscali nel 2025?

La legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) ha introdotto modifiche rilevanti la disciplina fiscale e previdenziale delle autovetture concesse in uso promiscuo, rivedendo le soglie precedentemente stabilite dall'art. 51, comma 4, del TUIR, già oggetto di modifica nel 2020 a cura della legge di stabilità del tempo (legge n. 160/2019).

Manca, volutamente, una norma transitoria tra il previgente regime fiscale e quello in vigore dal 1° gennaio 2025.

Di cosa parliamo: le nuove regole sulla tassazione

Già oggetto di ampio dibattito prima della pubblicazione ufficiale in Gazzetta Ufficiale, la legge di Bilancio 2025 ha introdotto un cambiamento significativo riguardo la fiscalità dei veicoli elettrici e ibridi plug-in, riducendo il beneficio fiscale e previdenziale per le auto endotermiche a basse emissioni e incentivando i veicoli più ecologici. Una scelta che, per certi versi, potrebbe sembrare inaspettata considerando le posizioni storicamente più restie del Governo nei confronti della transizione verso l'elettrico nel settore automobilistico.

Non solo. La Manovra 2025 riduce il costo fiscale e previdenziale degli autoveicoli maggiormente inquinanti, nei fatti creando un paradosso, non unico, contrario ai principi della disposizione stessa.

La previsione normativa sulla concessione delle autovetture in uso promiscuo

Il comma 48 della legge di Bilancio 2025 è, per alcuni, un passo significativo verso il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, come sottolineato dall’incipit del comma stesso: esso, infatti, ha come scopo quello di ottenere il “raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici”.

In particolare, la norma stabilisce che: “a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in”.”

Prima di analizzare le implicazioni pratiche di questa modifica, è utile fare un passo indietro e considerare le modifiche già introdotte nel 2020.

Le modifiche normative del 2020 e la loro evoluzione

Nel 2020 si era scelto di operare una differenziazione tra i veicoli immatricolati prima e dopo il luglio 2020, con una penalizzazione crescente in relazione ai livelli di emissione del veicolo. L’intento era di incentivare l’acquisto di veicoli più ecologici, favorendo quelli a basse emissioni di CO2, e ridurre il beneficio fiscale per i veicoli più inquinanti. Il tutto però condito con una tecnica normativa piuttosto semplice ma funzionale.

Sebbene la norma entrasse in vigore il primo gennaio 2020, si è deciso di determinare l’applicazione della stessa dal primo luglio 2020 (come chiarito dalla circolare 46/E dell’Agenzia delle Entrate del 14 agosto 2020). Proprio perché un disposto che modifica le “regole del gioco” in modo repentino non tiene conto della difficoltà di consegna ed immatricolazione degli autoveicoli. In sintesi, il Legislatore del 2020 ha voluto “consegnare” del tempo alle aziende per poter cambiare la propria flotta in modo conferente alla nuova previsione.

Il 2025 non ha visto alcuna disposizione transitoria, nonostante sia stato proposto, e fin da subito bocciato, un emendamento volto a risolvere questa questione.

Questo rende ancora più complesso comprendere come dovranno essere trattati i veicoli immatricolati prima del 2025 ma concessi in uso promiscuo dopo l'entrata in vigore della nuova normativa.

Le incognite per il 2025: l’applicazione delle nuove regole

A partire dal 2025, il quadro normativo diventa più chiaro per quanto riguarda i veicoli immatricolati nel nuovo anno. Tuttavia, persistono diverse incertezze per i veicoli immatricolati prima del 2025 ma concessi in uso promiscuo successivamente: in tal caso qual è la normativa da applicare?

Ci sono due principali teorie in merito.

a) Alcuni sostengono che si dovrebbero applicare le regole previste dalla vecchia normativa, ma questa visione non trova pieno riscontro nel testo normativo, che sembra indicare l’applicazione delle nuove regole a prescindere dall’anno di immatricolazione del veicolo.

b) Altri sostengono che si possa evitare l’applicazione della nuova normativa, facendo riferimento ad una possibile "immatricolazione futura" del veicolo, ma anche questa ipotesi appare forzata e potrebbe non essere accolta dagli interpreti della norma.

La realtà può essere spiegata in questo modo.

1) Generalmente, nel diritto tributario (laddove prevale la sostanza alla forma), si applica il “valore normale” ex art 9 co 3 del TUIR, fatta eccezione l’esistenza di una previsione normativa in deroga (o differente) dalla regola generale.

2) L’art. 51 comma 4 del TUIR è, per l’appunto, una disposizione che determina un valore fiscale forfettario differente rispetto al valore normale ma, come tale, deve essere applicata in modo pedissequo;

3) Quindi se il nuovo precetto consegna un benefit normativamente legato al “contratto” di consegna dell’autoveicolo successivo al primo gennaio 2025 (con mezzo immatricolato nel 2025), tutte le ipotesi differenti (quindi contratto post 2025 ma mezzo immatricolato nel 2024) dovrebbe essere assoggettato a valore normale.

Spetterà all’Agenzia delle Entrate chiarire come comportarsi. In tutto questo giova ricordare come le tabelle ACI siano già state pubblicate in data 29 dicembre 2024, nell’incertezza applicativa più pura.

Le implicazioni per i veicoli a basse e alte emissioni

Inoltre, nel 2025 si assisterà ad un vero e proprio paradosso fiscale.

Da un lato, i veicoli elettrici vedranno un notevole vantaggio fiscale, con una riduzione significativa del valore del benefit. Il che se volete fa sorridere visto certe posizioni dell’Agenzia delle Entrate in tema di ricarica del veicolo (vedasi risoluzione n. 421 del 2023).

Dall’altro, i veicoli ibridi plug-in (non tutti gli ibridi), che rappresentano una soluzione di transizione verso la piena elettrificazione, si troveranno in una posizione intermedia, con un beneficio fiscale sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente.

I veicoli a combustione interna a basse emissioni, pur continuando ad essere preferibili rispetto a quelli ad alte emissioni, subiranno una penalizzazione fiscale rispetto al passato, con un aumento sostanziale del valore del benefit.

Infine, i veicoli termici con alte emissioni, che rappresentano il target principale per la penalizzazione, vedranno una diminuzione della tassazione, che potrebbe addirittura renderli più vantaggiosi rispetto ai veicoli a basse emissioni (sopra i 190 grammi di Co2 per km il benefit era fissato al 60% della percorrenza media di 15.000,00 km - oggi è stabilito al 50%).

Cosa succederà? Le possibili ipotesi

Azzardo una ipotesi.

Deve vincere (auguriamocelo tutti) il buon senso e quindi, l’Amministrazione finanziaria dovrà rimboccarsi le maniche e, probabilmente, riferire che:

- se una azienda ha sottoscritto un contratto, ad esempio, di leasing nel 2024 con consegna del bene nel 2025, si applicherà il previgente valore fiscale (o almeno si spera), assenza dover ricorrere a consegne “virtuali” di autoveicoli nel 2024;

- rimane il dubbio sull’attribuzione di un veicolo immatricolato 2024 nell’anno nuovo. In quel caso a livello generale dovrebbe applicarsi il valore normale…. A meno che l’agenzia non ci metta il suo zampino.

Staremo a vedere.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/01/25/auto-uso-promiscuo-nuova-tassazione-criticita-aziende

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