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Archivio newsRicorsi su premi INAIL: procedura rinnovata
Nella circolare n. 4 del 2025 l’INAIL interviene riguardo i ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per illustrare le modifiche apportate al regolamento dal Collegato Lavoro. E’ trasferita la competenza a decidere i ricorsi presentati a partire dal 12 gennaio 2025.
Chi | Soggetti assicurati a INAIL |
Cosa | Ricorsi amministrativi |
Quando | Dal 12 gennaio 2025 |
L’INAIL, nella circolare n. 4 del 29 gennaio 2025, modifica il regolamento concernente i ricorsi contro l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alla luce delle novità introdotte dal Collegato Lavoro a decorere dal 12 gennaio 2025.
Nuova procedura
I ricorsi pendenti alla data del 12 gennaio 2025 continuano a essere decisi dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL. I ricorsi pendenti a tale data sono decisi dagli organi competenti secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.
Il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell'Istituto in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, riguardanti:
a) la classificazione delle lavorazioni;
b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro;
c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie;
d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'INAIL per I datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Con il nuovo assetto regolamentare viene completato il processo di semplificazione e razionalizzazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Non sono ammesse ulteriori impugnazioni in sede gerarchico- amministrativa.
Modalità di presentazione dei ricorsi
I ricorsi devono essere proposti esclusivamente con modalità telematiche entro trenta giorni dalla ricezione dei provvedimenti.
Solo in caso di prolungata indisponibilità dei servizi, il ricorso può essere presentato tramite PEC alla struttura Inail competente, sempre che l’interruzione del servizio sia confermata dalla Direzione centrale per l’organizzazione digitale.
Per quanto riguarda il termine di trenta giorni previsto per la proposizione dei ricorsi in materia di tariffe dei premi assicurativi, come già chiarito nella circolare Inail 11 febbraio 2002, n. 9, l'efficacia sospensiva non è configurabile qualora il ricorso sia tardivo, vale a dire sia proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dal regolamento.
I termini entro cui le decisioni dei ricorsi devono essere notificate ai ricorrenti sono pari a 180 e 120 giorni dalla data di presentazione dei ricorsi previsti senza che gli organi aditi abbiano comunicato al ricorrente la relativa decisione, i ricorsi si intendono respinti. Non sono ammesse ulteriori impugnazioni in sede gerarchico-amministrativa.
Pertanto, la decisione deve essere comunicata al ricorrente:
a) entro centoventi giorni dalla data di presentazione, per i ricorsi presentati alla sede territoriale dell'Inail in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico;
b) entro centottanta giorni dalla data di presentazione, per i ricorsi presentati alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento o alla Direzione provinciale di Bolzano riguardanti:
1) la classificazione delle lavorazioni, compresa la classificazione alle classi di rischio della tariffa dei premi speciali artigiani;
2) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni e igiene dei luoghi di lavoro (riduzione per prevenzione prevista dall’articolo 23 delle MAT 2019);
3) la decorrenza dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie secondo la classificazione disposta dall’Inps ai fini previdenziali e assistenziali ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
4) l’inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall’Inail per i datori di lavoro non soggetti alla predetta classificazione.
Copyright © - Riproduzione riservata
INAIL, circolare 29/02/2025, n. 4
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/01/30/ricorsi-premi-inail-procedura-rinnovata