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RENTRI: cosa devono fare le imprese prima e dopo il 13 febbraio

Il 13 febbraio è il primo grande spartiacque per gli adempimenti ambientali che devono osservare gli operatori obbligati ad iscriversi al RENTRI, il nuovo sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti. Se da un lato, infatti, è prevista per una serie di soggetti l’iscrizione obbligatoria al RENTRI entro il 13 febbraio 2025, dall’altro lato, a partire dalla stessa data scatta l’obbligo, stavolta per tutti gli operatori, di utilizzare i nuovi modelli di registro di carico/scarico dei rifiuti e i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), rispettando i relativi obblighi di vidimazione.

Il 13 febbraio è il primo grande spartiacque per gli adempimenti ambientali che devono osservare gli operatori obbligati ad iscriversi al RENTRI, il nuovo sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti. Se da un lato, infatti, è prevista per una serie di soggetti l’iscrizione obbligatoria al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 (impianti di recupero e smaltimento di rifiuti; trasportatori e intermediari di rifiuti; imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi o non pericolosi da lavorazioni industriali o artigianali, e trattamento di rifiuti, acque e fumi), dall’altro lato, a partire dalla stessa data scatta l’obbligo stavolta per tutti gli operatori di utilizzare i nuovi modelli di Registro di carico/scarico dei rifiuti e i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), come previsto dal D.M. n. 59/2023, rispettando i relativi obblighi di vidimazione.

Quando è partita l’operatività del RENTRI

La nave va, il 15 dicembre 2024 è ufficialmente partita la fase operativa del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, il RENTRI, al cui portale si accede mediante i sistemi di autenticazione dell’identità digitale ormai divenuti d’uso comune (SPID, Carta Nazionale dei Servizi CNS o Carta d’Identità Elettronica, CIE).

In merito, le norme principali da seguire sono contenute nell'art. 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (TU Ambiente) e nel D.M. Ambiente n. 59/2023 nonché dettagliate da appositi decreti direttoriali.

E così, migliaia di operatori, a partire dalle imprese più grandi, hanno cominciato a iscriversi al sistema.

Iscrizione prima faseDal 15/12/2024 al 13/02/2025:Iscrizione al Registro per i seguenti soggetti obbligati: - Impianti di trattamento rifiuti; - Trasportatori di rifiuti; - Commercianti/intermediari di rifiuti; - Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; - Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti); - Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali (più di 50 dipendenti); - Delegati (associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, gestore del servizio di raccolta, gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, c. 1, lettera “pp” del D.Lgs. 152/2006).

Avremo, poi, un salto temporale che interessa i produttori iniziali di rifiuti (imprese/enti), con differenti scaglioni individuati in base alle (minori) dimensioni e alla pericolosità dei rifiuti.

In merito, infatti, ricordiamo che:

- gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti devono iscriversi dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;

- gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi devono iscriversi dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;

- gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 devono iscriversi dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026;

- i produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa devono iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti.

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Chi sono i soggetti non obbligati all’iscrizione (ma alla “registrazione”)

La normativa prevede comunque degli adempimenti di registrazione a carico dei soggetti non obbligati all’iscrizione al RENTRI.

Non devono iscriversi al RENTRI- Imprese ed enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi;
- Imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell’ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell’edilizia e delle costruzioni, a prescindere dal numero di dipendenti;
- Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

Tutti i soggetti sopraindicati:

- non sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico;

- dal 13 febbraio 2025, devono comunque registrarsi al RENTRI nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” prima di emettere e vidimare digitalmente il nuovo modello di FIR cartaceo (la vidimazione digitale è possibile già dal 23 gennaio 2025, tramite apposita applicazione del RENTRI, fermo restando l'utilizzo del FIR solo a partire dal 13 febbraio 2025).

Quando scattano gli obblighi relativi alla vidimazione

Parallelamente agli obblighi di iscrizione, sono scattati quelli relativi alla vidimazione dei documenti ambientali.

Per i nuovi FIR c’è l’obbligo di vidimazione digitale (la si può fare tramite il proprio sistema gestionale oppure utilizzando i servizi messi a disposizione dal RENTRI) mentre i nuovi registri di carico scarico in formato cartaceo (da utilizzare a partire dal 13 febbraio 2025) dovranno essere vidimati dalle Camere di Commercio prima di essere utilizzati.

VidimazioneFormulari di Identificazione Rifiuti (FIR)Fino al 13 febbraio 2025:- le Camere di Commercio vidimeranno solo i vecchi modelli FIR; i nuovi modelli dei FIR avranno solo vidimazione digitale.
dal 13 febbraio 2025:- le Camere di Commercio non vidimeranno più i FIR.
VidimazioneRegistro carico e scarico rifiutiDal 4 novembre 2024 al 13 febbraio 2025:- potranno essere vidimati presso le Camere di Commercio sia i nuovi che i vecchi modelli di Registro;
Dal 13 febbraio 2025 al 13 febbraio 2026:- le Camere di Commercio potranno vidimare solo i nuovi modelli di Registro carico e scarico, i vecchi modelli non potranno più essere vidimati;
Dal 13 febbraio 2026:- le Camere di Commercio non vidimeranno più i Registri di carico e scarico.

Quando scatta l’utilizzo del nuovo modello del registro di carico e scarico

Sino al 12 febbraio 2025, il registro di carico e scarico dei rifiuti si tiene utilizzando i vecchi modelli definiti dal D.M. n. 148/1998, in formato cartaceo e con vidimazione presso le Camere di Commercio, secondo quanto previsto dall'art. 190, D.Lgs. n. 152/2006: dal 13 febbraio 2025, non sarà più possibile utilizzare i vecchi modelli anche se già vidimati. Le pagine non utilizzate andranno barrate e annullate.

Dal 13 febbraio 2025 e sino all’iscrizione al RENTRI gli operatori sono obbligati a tenere il registro c/s in formato cartaceo utilizzando il nuovo modello scaricabile dal portale del RENTRI a partire dal 4 novembre 2024, da vidimare presso le Camere di Commercio.

Rientrano in questa situazione i produttori di rifiuti con meno di 50 dipendenti per i quali non è ancora scattato l’obbligo di iscrizione al RENTRI che comporta il passaggio al registro in formato digitale.

Il primo movimento che verrà annotato sul nuovo registro di carico e scarico seguirà la numerazione progressiva riportata sul “vecchio” registro.

I registri cartacei dovranno essere conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente (anche quando l'operatore sarà tenuto all'utilizzo del registro di carico e scarico in formato digitale).

Si ricorda, inoltre, che gli operatori non obbligati ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 devono comunque vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale Rentri, prima di procedere alla prima annotazione e, quindi, anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.

Quando scatta l’obbligo di utilizzare il nuovo modello FIR in formato cartaceo

Come detto, dal 13 febbraio 2025 i produttori di rifiuti iscritti al RENTRI dovranno utilizzare il modello di FIR riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (nuovo modello) in formato cartaceo.

Le istruzioni per la compilazione dei nuovi modelli sono riportate nel decreto direttoriale 19 dicembre 2023 n. 251, disponibile sul sito del RENTRI.

ll FIR cartaceo deve essere emesso e vidimato digitalmente tramite il RENTRI e tale vidimazione digitale può avvenire alternativamente mediante:

- l’interoperabilità con il sistema gestionale dell’operatore;

- il servizio di vidimazione digitale disponibile sul portale RENTRI.

I produttori possono compilare il FIR vidimato digitalmente:

a) attraverso i propri sistemi gestionali;

b) attraverso il servizio di supporto messo a disposizione nell’area “Operatori” del portale RENTRI;

c) manualmente (in questo caso, l’operatore stampa il FIR vidimato digitalmente e inserisce i dati relativi al produttore/detentore, al trasportatore, al destinatario, all’eventuale intermediario, alla tipologia e quantità stimata di rifiuto, manualmente).

In tutti i casi, il FIR cartaceo deve essere stampato in due copie le quali, una volta compilate, devono essere firmate in maniera autografa sia dal produttore sia dal trasportatore.

Una copia rimane al produttore, l’altra accompagna il rifiuto durante tutto il trasporto e deve essere sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che ne rilascia una riproduzione (ad es. fotocopia, foto o scansione) al trasportatore.

Successivamente, tra un anno, a partire dal 13 febbraio 2026, gli stessi operatori dovranno emettere il FIR in formato digitale, nei seguenti casi:

- per i rifiuti pericolosi;

- per i rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali e derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie quando il produttore ha più di 10 dipendenti.

Quali sono le integrazioni alle istruzioni allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2023, n. 251

Il 10 dicembre 2024 il MASE ha reso noto, tramite il portale RENTRI che, a seguito dell’abrogazione della categoria 3 bis dall’Albo nazionale gestori ambientali (ex legge n. 166/2024) è stato necessario apportare alcune integrazioni alle:

- istruzioni per la compilazione del Registro di carico e scarico dei rifiuti contenute nell’allegato 1 al decreto direttoriale 19 dicembre 2023, n. 251;

- istruzioni per la compilazione del Formulario di identificazione del rifiuto contenute nell’allegato 2 al decreto direttoriale 19 dicembre 2023, n. 251.

In merito, è stato segnalato quanto segue:

- nel caso in cui il trasportatore non sia iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali, l’impianto di destinazione dei rifiuti e l’intermediario non dovranno indicare il numero di iscrizione all’Albo quando compilano, in sede di annotazione del movimento di carico da terzi e di carico e scarico contestuale, il campo “provenienza del rifiuto”, previsto dai punti 2.1.1 (carico per rifiuto ricevuto da terzi) e 4.1.1 (carico e scarico contestuale sul registro) delle Istruzioni per la tenuta del registro di carico e scarico rifiuti contenute nell’allegato 1 al decreto direttoriale n. 251/2023;

- analogamente, laddove il trasportatore non sia iscritto all’Albo, non andrà compilato il campo n. 4 del modello di FIR (numero di iscrizione all’Albo) previsto dai punti 1.1.2 “Trasporto da produttore a destinatario con trasportatore ed eventuale intermediario” e “2.1 Rifiuti di cui all’art. 193, comma 19 del D.Lgs. n. 152/2006” delle Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto contenute nell’allegato 2 al decreto direttoriale n. 251/2023;

- non andrà inserito, altresì, il numero di iscrizione all’Albo presente nel campo 13 (Trasbordo parziale), campo 14 (Trasbordo totale) e nel campo vettore terrestre (Trasporto intermodale) previsti dai punti 2.7, 2.8 e 2.5 del sopra citato allegato.

Sono state, altresì, modificate le tabelle “tipologia delle autorizzazioni” riportate rispettivamente al punto 5.1 dell’allegato 1 (compilazione del registro cronologico di carico/scarico) e al punto 3.1 dell’allegato 2 (compilazione del FIR) del d.d. n. 251/2023, come riportato sullo stesso portale, al quale si rimanda.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/02/03/rentri-devono-imprese-prima-13-febbraio

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