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Commercio elettronico e RGPD: responsabilità del gestore della piattaforma online

L’Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE, nelle sue conclusioni del 6 febbraio 2025 alla causa C-492/23, ritiene che un prestatore di servizi della società dell’informazione la cui attività consiste nella memorizzazione-hosting su un sito Internet di annunci gratuiti o a pagamento su richiesta degli utenti agisce in qualità di responsabile del trattamento per quanto attiene ai dati personali contenuti negli annunci «postati» sul suo mercato online. In tale contesto, esso non deve verificare il contenuto degli annunci «postati» o applicare misure di salvaguardia tali da impedire o limitare la riproduzione e la ridistribuzione del contenuto degli annunci pubblicati per il suo tramite. Esso deve, tuttavia, mettere in atto misure organizzative e tecniche adeguate per garantire la sicurezza del trattamento nei confronti dei terzi. Per contro, il prestatore in parola agisce in qualità di titolare del trattamento per quanto attiene ai dati personali degli utenti inserzionisti registrati sul suo sito Internet. In tale contesto, esso deve verificare l’identità di detti utenti inserzionisti.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/02/07/commercio-elettronico-rgpd-chiarite-responsabilita-gestore-piattaforma-mercato-online

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