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Referendum lavoro: per la Corte Costituzionale sono ammissibili

La Corte Costituzionale con le sentenze n. 12, 13, 14, 15 ha sancito il via libera ai referendum per l’abrogazione delle disposizioni sui licenziamenti come previsto dal Jobs Act , sulla misura massima dell’indennità da licenziamento illegittimo nelle piccole imprese, sui contratti di lavoro a termine e sulla responsabilità del committente negli appalti.

La Corte Costituzionale con le sentenze n. 12, 13, 14, 15 ha sancito il via libera ai referendum per l’abrogazione delle disposizioni sui licenziamenti come previsto dal Jobs Act , sulla misura massima dell’indennità da licenziamento illegittimo nelle piccole imprese, sui contratti di lavoro a termine e sulla responsabilità del committente negli appalti.

Tutele crescenti

Il primo è relativo all’abrogazione della disciplina in materia di licenziamenti illegittimi introdotta dal contratto a tutele crescenti (d.lgs. n. 23/2015, Jobs Act). All’approvazione del quesito conseguirebbe l’abolizione dell’intero testo del d.lgs. 23/2015 e l’applicabilità di conseguenza a tutti i lavoratori (e non solo quelli assunti prima del 7 marzo 2015) dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970), nel testo modificato nel 2012 dalla Riforma Fornero.

Indennizzo per licenziamento illegittimo

Il secondo quesito si riferisce, in materia di tutele in caso di licenziamento illegittimo, all’abrogazione della previsione contenuta all’art. 8 della legge n. 604/1966, che pone un tetto pari a 6 mensilità di indennizzo in caso di licenziamento illegittimo operato da datori di lavoro che non impiegano più di 15 dipendenti. Il quesito si pone l’obiettivo di rafforzare le tutele dei dipendenti delle piccole imprese nei casi di licenziamento illegittimo mediante l’abrogazione del tetto massimo all’indennizzo.

Causali contratto a termine

Il terzo quesito riguarda la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (art. 19 d.lgs. n. 81/2015) e mira a limitare il ricorso al lavoro a termine reintroducendo come necessaria la sussistenza sin dall’inizio di una causale giustificativa per stipulare qualunque contratto a tempo determinato con una durata massima pari a 24 mesi.

Responsabilità solidale

Prevista altresì la possibilità di abrogare l’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, che dispone che il committente sia responsabile solidalmente con l’appaltatore e il subappaltatore per tutti i danni per i quali il lavoratore impiegato nell’appalto non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL, fatta eccezione per i danni-conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

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Corte Costituzionale, sentenza n. 14

Corte Costituzionale, sentenza n 12

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/02/08/referendum-lavoro-corte-costituzionale-ammissibili

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