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Sicurezza sul lavoro: semplificazioni per le PMI e nuovi obblighi formativi

Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione obbligatoria in CIG utilizzando tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e nuovi adempimenti per i datori di lavoro nei casi di svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile. E’ quanto previsto dal disegno di legge annuale sulle PMI. L’obiettivo è coadiuvare le piccole e medie imprese nel superamento delle principali sfide operative per rafforzarne la competitività. Quali sono nel dettaglio le novità in arrivo?

Il Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2025 ha approvato il disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese (D.D.L. PMI) che, tra le varie previsioni, interviene in termini di semplificazione e snellimento di alcune procedure in materia di sicurezza sul lavoro, con lo scopo di coadiuvare tali imprese nel superamento delle principali sfide operative, quali, ad esempio, gli eccessivi oneri amministrativi, per rafforzarne la competitività, oltre ad introdurre nuovi obblighi generalizzati per tutte le aziende.

In particolare, gli articoli 8 e 9 del DDL introducono significative novità in merito alla gestione della sicurezza sul lavoro, sia in materia di semplificazione, al fine di facilitare le PMI nell’adeguamento all’impianto normativo, sia, nel contempo, per rafforzare la consapevolezza dell’importanza di un’adeguata cultura della sicurezza, mediante la specifica formazione.

Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro

L’art. 8 del D.D.L. in esame aggiunge il comma 5-ter all’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, che introduce il principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro rispetto alla dimensione aziendale, con l’obiettivo di facilitare l’approccio delle imprese di minori dimensioni al rispetto degli obblighi e degli adempimenti in materia di sicurezza.

A tal fine si dispone che l’INAIL, nell’ambito dei propri compiti istituzionali di cui agli artt. da 9 a 11 del D.Lgs. n. 81/2008, provveda, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del D.D.L.:

- ad elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione per le micro, piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative;

- a supportare le imprese nell’adozione dei modelli di cui al punto precedente, sia sul piano gestionale che applicativo.

Formazione obbligatoria in CIG, decadenza del sostegno e utilizzo della realtà virtuale

Sempre l’art. 8 del D.D.L., aggiungendo la lettera b-bis al c.4, dell’art. 37, del D.Lgs. n. 81/2008, dispone che la formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico, dovranno ora avvenire anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che di riduzione dell’orario di lavoro.

A completamento di tale disposizione, viene aggiunto un ulteriore periodo al c. 40, art. 4 della L. n. 92/2012, in cui si dispone che “Il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo”; il nuovo periodo specifica che la decadenza opererà anche laddove il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Inoltre, il nuovo c. 5-bis del citato art.37 del D.Lgs. n. 81/08, dispone che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione potrà svolgere, anche in parte rilevante, interventi formativi direttamente nei luoghi o negli ambienti di lavoro ove siano stati riscontrati comportamenti non corretti o si siano verificate anomalie o sinistri, anche utilizzando moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale.

Salute e sicurezza in smart working

L’art. 9 del D.D.L. aggiunge il nuovo c.7-bis all’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, relativamente agli adempimenti obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro, nei casi di svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile.

Viene stabilito che laddove la prestazione sia svolta in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza ed in particolare quelli che attengono all’utilizzo dei video terminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione delle mansioni previste nel rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Tale disposizione costituisce in realtà un mero doppione di quanto già previsto dall’art. 22 della L. n. 81/2017, con la sola aggiunta della specifica relativa ai videoterminali, nonché della previsione della relativa sanzione in caso di mancata ottemperanza all’obbligo di informativa.

Viene infatti aggiunta tale casistica all’elenco delle infrazioni di cui all’art. 55, c.5, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008, che prevedono l’applicazione la sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/02/07/sicurezza-lavoro-semplificazioni-pmi-obblighi-formativi

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