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Archivio newsAusiliari del giudice: illegittima la riduzione degli onorari per le “vacazioni” successive alla prima
Nel caso di compensi a tempo per l’attività prestata dagli ausiliari del giudice, il sistema di calcolo basato sulla vacazione, unità di misura pari a due ore di impegno del professionista, non può distinguere tra la prima vacazione e quelle successive. E’ quanto ha dichiarato la Corte costituzionale con la sentenza n. 16 del 2025 del 10 febbraio 2025, evidenziando che lo “scarto significativo” tra la prima vacazione e le successive accentua l’assoluta sproporzione tra l’entità del compenso da riconoscersi all’ausiliare e il valore della sua prestazione, pur nel legittimo scopo perseguito di contenimento dei costi del processo.