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Archivio newsFringe benefit e premi di risultato: programmare per 3 anni rende più efficiente l’erogazione
La legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) conferma per il 2025, 2026 e 2027 il regime di maggior favore in materia di fringe benefit per i lavoratori dipendenti: fino a 1.000 euro e 2.000 euro per chi ha figli a carico. La misura ha il pregio di fissare stabilmente per un intero triennio il valore soglia entro cui il fringe benefit è esente da imposte e contributi, permettendo così ai datori di lavoro di programmare in modo più efficiente le erogazioni nei prossimi anni. Inoltre, per lo stesso periodo è stata fissata l’aliquota di tassazione agevolata per i premi di risultato previsti da accordi collettivi di secondo livello. E’ uno dei temi del 14° Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, che si svolge a Modena il 26 febbraio 2025.
La legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024) interviene sul regime dei fringe benefit. Tra le novità più rilevanti, la conferma per gli anni 2025, 2026 e 2027 del limite di esenzione per i lavoratori dipendenti sino alla soglia di 1.000 euro (2.000 euro per chi ha figli a carico). Nuovi sono i criteri di valorizzazione dei veicoli concessi come benefit. Sul versante premialità, è stata confermata per gli anni 2025, 2026 e 2027 l’aliquota di tassazione agevolata per i premi di risultato previsti da accordi collettivi di secondo livello.
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Fringe benefit: la soglia di esenzione
Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 trova conferma il regime di maggior favore in materia di fringe benefit già previsto nel 2024. In deroga alle disposizioni del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.
La disposizione ha il pregio di fissare stabilmente per un intero triennio il valore soglia entro cui il fringe benefit è esente da imposte e contributi, permettendo così ai datori di lavoro di programmare in modo più efficiente le erogazioni nei prossimi anni. Occorre sempre tener presente che si tratta di un importo soglia e non di una franchigia: il riconoscimento al dipendente di un benefit anche di importo modesto, come il pacco natalizio, se determina il superamento del limite, causa la ripresa a tassazione dell’intera erogazione.
Regime di maggior favore per i lavoratori assunti a tempo indeterminato che trasferiscono la residenza
Altra novità introdotta dalla legge di Bilancio 2025 riguarda i soli lavoratori assunti a tempo indeterminato nel corso del 2025, che trasferiscono la loro residenza nel comune di lavoro (situato a più di 100 km di distanza dal comune di residenza precedente) e che sono titolari di un reddito di lavoro fino a 35.000 euro nell’anno precedente a quello di assunzione.
Per tali lavoratori, non concorrono a formare il reddito le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati. Tali somme non concorrono alla formazione del reddito ai soli fini fiscali (non contributivi) per i primi 2 anni dalla data di assunzione ed entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.
Veicoli ad uso promiscuo
Per quanto riguarda la valorizzazione dei veicoli ad uso promiscuo, assegnati cioè al dipendente sia per ragioni di servizio che per uso privato, viene modificato il criterio per la determinazione del valore “convenzionale” del benefit e, di conseguenza, del prelievo contributivo e fiscale.
Dal 1° gennaio 2025, infatti, per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
In sostanza, la distinzione tra i veicoli non avviene più per classi di emissione, ma per tipologia di motore: da una parte elettrici e plug in, dall’altra endotermici e ibridi.
La legge di Bilancio nulla dice rispetto ai veicoli immatricolati e concessi tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024.
Beni e servizi prodotti dall’azienda e ceduti al dipendente: qual è il valore del fringe benefit?
Dal 1° gennaio 2025 il valore dei beni e servizi che costituiscono prodotti o commercializzati dal datore di lavoro e ceduti ai dipendenti è determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro stesso.
La nuova formulazione elimina, per tali beni, il richiamo all’art. 9 TUIR e, quindi, il riferimento agli “sconti d’uso”. Nell’attesa di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate rimangono delle perplessità sull’applicazione degli eventuali sconti che sarebbero comunque previsti a favore della clientela (sconti d’uso).
Premi di risultato detassati: confermato il regime di favore per il prossimo triennio
La legge di Bilancio conferma per gli anni 2025, 2026 e 2027 la possibilità di applicare ai premi di risultato -somme di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione aziendale - un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 5%.
Per accedere all’imposta agevolata, i premi di risultato devono essere previsti e regolati da un accordo di secondo livello, aziendale o territoriale. E’, altresì, necessario che gli accordi di detassazione indichino criteri oggettivi di misurazione e verifica degli incrementi.
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Inoltre, possono beneficiare dell’imposta sostitutiva per i premi di risultato i lavoratori privati che, nell’anno precedente a quello di percezione del premio, hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente e assimilato non superiore ad 80.000 euro. Confermato anche il limite del premio detassabile, che non può superare l’importo lordo di 3.000 euro. Alle somme eccedenti si applicherà l’aliquota IRPEF ordinaria.
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