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CCNL agenzie somministrazione di lavoro: novità per welfare, ammortizzatori sociali e formazione (e altro)

Ruolo centrale attribuito alla formazione e al welfare, con un significativo potenziamento dell’assistenza sanitaria per i lavoratori. Sono le principali novità dell’ipotesi di rinnovo del CCNL 15 ottobre 2019 applicabile ai lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro, sottoscritto il 3 febbraio da Assolavoro e Assosomm. Le parti hanno inoltre regolamentato il periodo di prova in atto nel vigente CCNL alla luce del Collegato Lavoro (legge n. 203/2024). Quali sono le altre novità? E’ uno dei temi del 14° Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, che si svolge a Modena il 26 febbraio 2025.

Il 3 febbraio 2025 Assolavoro e Assosomm, le due associazioni datoriali di categoria del settore , con due separati Accordi , ma identici nei contenuti e forma, hanno sottoscritto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori (Nidil-Cgil, Felsa CISL e Uiltemp) l’ipotesi di rinnovo del CCNL 15 ottobre 2019 applicabile ai lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro e che sarà sottoposto ai fini della sua efficacia alle deliberazioni di approvazione dei rispettivi organi deliberativi e/o assembleari.

Il settore in particolare occupa circa 500.000 lavoratori, di cui un terzo a tempo indeterminato.

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Novità per welfare, ammortizzatori sociali e formazione

Con tale rinnovo si rafforza, tra gli altri, il sistema di welfare per i lavoratori, degli ammortizzatori sociali specifici e vengono adeguate al rialzo le indennità di disponibilità.

Un ruolo centrale è stato attribuito alla formazione e al welfare, con un significativo potenziamento dell’assistenza sanitaria per i lavoratori. Ciò consentirà l’accesso diretto a prestazioni mediche, prevenzione e visite specialistiche senza anticipazione di denaro. L’accesso alle prestazioni di welfare, formazione, accompagnamento al lavoro, cassa integrazione e politiche attive e passive sarà semplificato, favorendo una maggiore condivisione tra le parti sociali.

Con una regolamentazione specifica si assicura ai lavoratori assunti a tempo indeterminato un miglior sistema di sostegno al reddito e di formazione nel periodo in cui non sono in missione con una revisione delle procedure di ricollocazione lavorativa.

Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato è previsto l’incremento del valore monetario dell’indennità di disponibilità, sia di quella ordinaria, che sarà di 1.000,00 rispetto agli 800,00, sia di quella che si attiva in nelle ipotesi di procedura di ricollocazione (ex MOL) , che sarà pari 1.150 euro mensili rispetto agli attuali 1.000 euro.

Con un separato Accordo in pari data tra le parti firmatarie è stato stabilito che l’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS) sarà la seguente:

Aliquota contributivaRipartizione dell’aliquota contributiva
0,60% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato anche in apprendistato, esclusi i dirigenti.0,45% a carico del datore di lavoro e 0,15% a carico del lavoratore.

L’aliquota contributiva è dovuta al netto della contribuzione obbligatoria di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 276/2003 versata al Fondo FomaTemp (4,00%).

La decorrenza di tale misura è fissata al 1° marzo 2025 per garantire la sostenibilità del Fondo e le prestazioni degli ammortizzatori a favore dei lavoratori.

Con altro separato Accordo le parti hanno inteso potenziare il welfare sanitario di settore per migliorare significativamente il benessere ed il coinvolgimento dei lavoratori somministrati con lo scopo precipuo di offrire strumenti per le Agenzie per le politiche di reclutamento, retention e fidelizzazione, qualificando ancora di più la somministrazione di lavoro come la forma di flessibilità contrattata più evoluta in termini di tutele.

Con altro separato accordo applicativo da stipulare entro 4 mesi dalla firma dell’accordo le Parti definiranno i criteri applicativi dell’intesa.

Periodo di prova

Le parti hanno inteso regolamentare il periodo di prova in atto nel vigente CCNL alla luce della novella del Collegato lavoro (legge n. 203/2024). Il nuovo periodo di prova è stato modificato come di seguito per i rapporti a tempo determinato:

“All’articolo 35, lettera A), comma 4, del CCNL 2019, in attuazione del dettato dell’articolo 13 della Legge n. 203/2024, le parole “1 giorno”, sono sostituite da “2 giorni”.

Ai contratti di durata inferiore ai 3 giorni può essere apposto un solo giorno di prova”

Revisioni importanti per il MOG (Monte ore garantito).

Non sarà più possibile attuarlo per missioni di un mese e a regime con il nuovo Accordo la durata non potrà essere inferiore a 4 mesi con un trattamento non inferiore al 35 % su base mensile dell’orario di lavoro normale (a tempo pieno) applicato presso l’azienda utilizzatrice.

Novità di rilievo è costituita dalla possibilità di avvalersi anche di lavoratori assunti a tempo indeterminato ed in attesa di missione lavorativa.

In tal caso la durata non potrà essere inferiore a 4 mesi, come detto, ma con una retribuzione minima pari al 50% su base mensile dell’orario di lavoro normale (a tempo pieno) applicato presso l’azienda utilizzatrice.

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Procedura per mancanza occasioni di lavoro

E’ stata semplificata la procedura delle MOL (procedura per mancanza occasioni di lavoro), ora denominata procedura di ricollocazione individuale. Vi sarà anche una procedura particolare in caso di avvio di un numero di lavoratori in missione presso lo stesso utilizzatore non inferiore a 30 lavoratori per un mese.

Le parti hanno inteso disciplinare in modo meno burocratico ed aderente alla realtà le c.d. offerte congrue di lavoro.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/02/12/ccnl-agenzie-somministrazione-lavoro-novita-welfare-ammortizzatori-sociali-formazione-e-altro

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