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Strutture amovibili portabagagli e portasci: definite caratteristiche e modalità di applicazione

Il Ministero dell’Interno con circolare del 10 febbraio 2025 ipotizza le eventuali sanzioni da applicare in caso di non corrispondenza alle caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture portabagagli e portasci installati posteriormente a sbalzo sui veicoli delle categorie M1 e N1 di cui all’art. 47, comma 2 del codice della strada. Con la circolare viene evidenziato altresì che l’installazione delle strutture effettuata in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 dicembre 2024, non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione.

Con circolare Prot.: 300/STRAD/1/0000004027.U/2025 del 10 febbraio 2025 il Ministero dell’Interno evidenzia che sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2025, è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19 dicembre 2024, adottato ai sensi dell’art. 72, comma 6 del codice della strada, riguardante le caratteristiche e le modalità di applicazione delle strutture portabagagli e portasci installati posteriormente a sbalzo sui veicoli delle categorie M1 e N1 di cui all’art. 47, comma 2 del codice della strada. L’installazione delle strutture effettuata in conformità alle disposizioni del decreto non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione.

Preliminarmente, la circolare chiarisce che per espressa previsione dell’art. 2, comma 3 del decreto, le disposizioni si applicano anche alle strutture portabiciclette in quanto assimilate alle strutture portasci e portabagagli.

In particolare il decreto stabilisce le regole per l’installazione delle strutture in parola quando vengono occultate la targa o le luci posteriori. Le strutture possono essere installate posteriormente a sbalzo poggiando sul gancio di traino e devono essere omologate ai sensi del regolamento UNECE n. 26 il cui marchio deve essere presente sulle strutture stesse. Inoltre, devono essere corredate dal libretto di istruzioni rilasciato dal produttore contenente tutte le informazioni necessarie alla loro installazione con i dispositivi supplementari necessari in relazione alla tipologia di veicolo sul quale montarle.

Il decreto detta anche le regole relative alle dimensioni delle strutture che non devono sporgere oltre la larghezza del veicolo, prevedendo l’applicazione delle prescrizioni indicate nell’art. 164, commi 3 e 6, quando il carico (biciclette, sci o portabagagli) sporga lateralmente. Di conseguenza, la sporgenza laterale non può superare i 30 centimetri per lato, e devono essere adottate tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per gli altri utenti della strada. Per quanto riguarda, invece, la sporgenza longitudinale, il decreto richiama le disposizioni dell’art. 164, commi 2, 5 e 6 cds, secondo cui le strutture ed il loro carico devono essere segnalate con l’apposito panello quadrangolare, e non possono sporgere posteriormente oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo. Inoltre, la lunghezza totale non può superare i limiti dell’art. 61 cds e il carico non deve strisciare sul terreno.

Le strutture devono essere dotate di dispositivi di illuminazione di tipo omologato che replicano quelli posteriori del veicolo e di alloggiamento per la targa dove deve essere collocata la targa di immatricolazione posteriore del veicolo o, in alternativa, la targa ripetitrice della stessa di cui all’art. 100, comma 4 del cds. Infine, occorre evidenziare che il decreto pone in capo all’utilizzatore (e quindi al conducente del veicolo) l’onere di verificare la corretta installazione delle strutture, il corretto funzionamento dei dispositivi di illuminazione replicati sulle stesse e il corretto posizionamento della targa.

Il Ministero alla luce di quanto evidenziato, ipotizza i seguenti profili sanzionatori:

- l’installazione della struttura senza aver segnalato la sporgenza con l’apposito pannello quadrangolare configura la violazione di cui all’art. 164, commi 6 e 8 cds;

- la mancanza della targa di immatricolazione posteriore del veicolo o della targa ripetitrice sull’apposito alloggiamento della struttura con o senza carico che comporta ostruzione, anche parziale, della targa, configura la violazione di cui all’art. 164, commi 1 e 8 cds;

- qualora l’installazione della struttura con o senza carico comporti ostruzione, anche parziale dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, l’assenza o il mancato funzionamento dei dispositivi supplementari funzionanti configura la violazione di cui all’art. 164, commi 1 e 8 cds;

- la sporgenza posteriore oltre i 3/10 della lunghezza del veicolo, la sporgenza laterale del carico oltre i 30 centimetri, la sistemazione del carico in modo di non evitarne la caduta, il carico strisciante a terra o oscillante oltre la sagoma del veicolo, configurano le specifiche violazioni previste dall’art. 164 cds.

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/02/13/strutture-amovibili-portabagagli-portasci-definite-caratteristiche-modalita-applicazione

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