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Archivio newsDetrazioni per lavori edilizi: Le novità della Finanziaria 2025
La Finanziaria 2025 (Legge n. 207/2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2024 S.O. 43/L) ha apportato una serie di modifiche alle disposizioni relative alle detrazioni riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio/riqualificazione energetica/riduzione del rischio sismico e Superbonus.
1. Interventi recupero patrimonio edilizio
Spese sostenute negli anni 2025-2026-2027 (periodo transitorio)
Ai sensi del nuovo art. 16, co.1 del D.L. n.63/2013, per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio elencati al co.1 dell’art. 16-bis del TUIR, sono previste diverse misure dell’agevolazione a seconda della destinazione dell’immobile sul quale vengono realizzati. Nel seguente prospetto sono riepilogati i limiti percentuali e di spesa dell’agevolazione, nel corso degli anni.
Ai sensi dell’art. 16-bis, co.3-bis del TUIR, la detrazione continua a spettare nella misura del 50% (anche per le spese sostenute dall’1.1.2025) per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Dall’1.1.2025 sono escluse da agevolazione le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Definizione di abitazione principale
“Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”.
Si considerano familiari ai fini delle imposte sui redditi (art.5, co.5 del TUIR):
- il coniuge;
- i parenti entro il terzo grado;
- gli affini entro il secondo grado.
Come evidenziato nel precedente prospetto, la detrazione del 36% per le spese 2025 e del 30% per le spese 2026-2027 è innalzata rispettivamente al 50% e al 36% nel caso in cui le stesse siano relative ad interventi sull’immobile adibito ad abitazione principale. Si precisa che rilevano soltanto le spese sostenute dai titolari del diritto di proprietà o diritto reale di godimento; non rileva invece la destinazione ad abitazione principale da parte dei detentori degli immobili in forza di contratti di locazione o di comodato.
Acquisto di box pertinenziale
La detrazione IRPEF compete anche per l’acquisto di box auto pertinenziali ai sensi dell’art.16-bis, co.1, lett.d) del TUIR; in particolare per:
- interventi relativi alla realizzazione di parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune);
- l’acquisto di box e posti auto già realizzati dall’impresa di costruzione,
purché esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con un’unità immobiliare residenziale.
Il nuovo art.16, co.1 del D.L. n.63/2013 stabilisce che la detrazione del 50% per le spese del 2025 e del 36% per le spese del 2026 e 2027 si applicano se “sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”. La norma, quindi, non citando le pertinenze, ma soltanto “l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale” non parrebbe consentire l’applicazione delle aliquote più elevate anche per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.
Condomini
Per via del riformulato co.1 dell’art. 16 del D.L. n.63/2013, le aliquote di cui si è detto sopra spettano anche per gli interventi effettuati sulle “parti comuni di edificio residenziale di cui all’art.1117 del codice civile”; spettano, quindi, anche al singolo condomino che sostiene la propria parte di spese.
Gli interventi che danno diritto all’agevolazione
Gli interventi per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis del TUIR sono definiti dal co.1 e riportati nella tabella che segue.
Obbligo di conservazione della documentazione
L’elenco dei documenti da conservare è contenuto nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.149646 del 02.11.2011 e comprende:
- abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori), oppure, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia per cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ove sia indicata la data di inizio dei lavori e l’attestazione che gli interventi eseguiti rientrano fra quelli agevolabili;
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- ricevuta di pagamento dell’IMU, se dovuta;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori in caso di interventi su parti comuni di edifici e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- dichiarazione di consenso del proprietario dell’immobile nel caso in cui lavori siano eseguiti dal detentore (non familiare convivente) titolare di un diritto reale di godimento;
- fatture e ricevute fiscali comprovanti il sostenimento delle spese;
- ricevute dei bonifici di pagamento.
2. Interventi volti alla riqualificazione energetica (c.d. “eco-bonus”) e di riduzione del rischio sismico (c.d. “sisma-bonus”)
Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettano per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art.14 del D.L. n.63/2013 (c.d. “eco-bonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art.16 co.1-bis s.s. (c.d. “sisma-bonus”), vengono sostanzialmente allineati al “bonus-casa”.
3. Bonus mobili
L’art. 1, co.55 della L.207/2024 (legge di bilancio 2025), proroga anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili”, di cui all’art. 16, co.2 del D.L.n.63/2013, mantenendone inalterata la disciplina.
Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, pertanto, spetta una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute, nel limite massimo di euro 5.000.
4. Superbonus
L’art.1, co.56 della L.207/2024 (legge di bilancio 2025) contiene novità che riguardano il superbonus, di cui all’art. 119 del D.L. n.34/2020.
Viene stabilito che per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% previsto dal comma 8-bis dell’art. 119 può competere soltanto se alla data del 15.10.2024:
- risulti presentata la CILA-S, di cui all’art. 119, co-13-ter del D.L. n.34/2020, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti presentata non soltanto la CILA-S, ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dai condomini;
- sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Per gli interventi di efficienza/riqualificazione energetica/miglioramento del rischio sismico per i quali spetta il “superbonus” escludendo i casi per i quali trovano applicazione le specifiche deroghe in base alla data di inizio lavori/presentazione delle abilitazioni amministrative (CILA)/approvazione dei lavori condominiali, la percentuale di detrazione spettante per le spese 2025 può essere così schematizzata:
Spese sostenute nel 2023 ripartite in 10 anni
Viene consentito di ripartire in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023. L’opzione di spalmatura decennale è
irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d’imposta 2023. Detta dichiarazione integrativa potrà essere presentata, in deroga all’art. 2, co.8 del DPR 322/98, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024 (31.10.2025).
5. Eliminazione barriere architettoniche
L’art. 119-ter, D.L.n.34/2020, prevedeva la detrazione del 75% per le spese relative alla generalità degli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, nonché per i connessi interventi di automazione degli impianti e per lo smaltimento e bonifica dei materiali, fino al 31.12.2025.
Per le spese sostenute dal 30.12.2023, l’art.3, D.L. n.212/2023 ha:
- ridotto l’ambito oggettivo di applicazione della detrazione, limitando il beneficio soltanto agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto scale/rampe/ascensori/servoscala/piattaforme elevatrici;
- introdotto l’obbligo di:
- pagamento con bonifico ordinario, come per le spese di recupero del patrimonio edilizio;
- acquisire l’asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante il rispetto dei requisiti di cui al DM n.236/89.
La Finanziaria 2025 non interviene sulla normativa sopra esposta che quindi risulta applicabile fino al 31.12.2025.
6. Limite massimo spese detraibili dal 2025
In base al nuovo art.16-ter, TUIR, introdotto ad opera dell’art. 1, comma 10, Legge n.207/2024 (legge di bilancio 2025), per i contribuenti con reddito superiore ad € 75.000, a decorrere dalle spese sostenute 2025, è applicabile un nuovo ammontare massimo di spese detraibili, variabile in base all’ammontare del reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare.
Si resta a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.
Studio Associato Marchetti