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Patente a punti nel settore edile: quali sono gli obblighi per imprese e lavoratori autonomi

Il sistema della patente a punti per il settore edile rappresenta un'importante innovazione per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. Attraverso un meccanismo di premialità e sanzioni, si punta a responsabilizzare imprese e lavoratori autonomi, garantendo maggiore trasparenza e riduzione dei rischi lavorativi. Per ottenere la patente è però necessario soddisfare specifici requisiti. Quali sono? Come viene rilasciata la patente? Come vengono attribuiti i punti? E’ uno dei temi del 14° Forum One LAVORO, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrina Per il Lavoro, che si svolge a Modena il 26 febbraio 2025.

Come indicato nella presentazione del 14° Forum One LAVORO, una delle sfide per il 2025 è rendere il mondo del lavoro più sicuro.

Il settore edile rappresenta uno degli ambiti produttivi con il più alto rischio infortunistico. Secondo i dati INAIL, difatti, il numero di incidenti sul lavoro nel settore delle costruzioni è tra i più elevati rispetto ad altri comparti industriali. Per affrontare questa problematica, dal 1° ottobre 2024 il legislatore ha introdotto la patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili. Questo nuovo obbligo mira a garantire una maggiore qualificazione, rafforzando il contrasto al lavoro sommerso e incrementando la sicurezza sul lavoro.

Di fatto, il sistema prevede un rating per chi opera nei cantieri basato sul rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. La patente diventa così uno strumento fondamentale per assicurare la trasparenza e il rispetto delle norme, evitando il ricorso a manodopera irregolare e migliorando le condizioni di sicurezza nei cantieri.

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Patente a punti: nuovo sistema di qualificazione

Secondo quanto previsto dal novellato l'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, la patente è obbligatoria per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili definiti nell'allegato X dello stesso decreto.

D.Lgs. n. 81/2008 - Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Come precisato dall’INL, i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese - non necessariamente qualificabili come imprese edili - e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” ed a qualsiasi titolo nei suddetti cantieri (es. imprese che effettuano lavori di sistemazione e di manutenzione del verde che operano anche all’interno dei cantieri edili).

Sono, invece, escluse dall'obbligo:

- i soggetti che effettuano mere forniture (es. sanitari, pavimenti e piastrelle, calcestruzzo preconfezionato) o prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, architetti, geometri, ecc.);

- imprese in possesso di dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza. Qualora, invece, l’impresa sia in possesso di un attestato SOA di classe inferiore alla terza, per operare legittimamente nei cantieri temporanei e mobili dovrà ordinariamente presentare l’istanza per ricevere la patente a crediti.

Anche le imprese straniere sono soggette a questo obbligo. In particolare, per questi soggetti l’INL ha chiarito che:

- per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine (es. possesso del modello A1 anziché del DURC);

- per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, invece, è necessario un documento riconosciuto dalla legge italiana.

In entrambi i casi le imprese straniere dovranno, collegandosi al portale dei servizi dell’INL, dichiararlo. In assenza di uno di questi documenti, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stessa stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.

Requisiti per il rilascio della patente

Per ottenere la patente, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 (gli obblighi formativi in capo ai lavoratori autonomi sono previsti solo in caso di utilizzo di attrezzature per le quali sia richiesta una specifica formazione);

c) possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;

d) possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente (non è necessario, ad esempio, per le imprese e per i lavoratori autonomi senza dipendenti);

e) possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente (non è necessaria, ad esempio, per le imprese e per i lavoratori autonomi senza dipendenti).

Procedura per il rilascio della patente

La patente deve essere richiesta online all'Ispettorato Nazionale del Lavoro tramite il portale dei servizi (https://servizi.ispettorato.gov.it/). L'istanza può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, anche tramite delega a professionisti abilitati. Non è necessaria documentazione aggiuntiva, poiché il possesso dei requisiti viene autocertificato.

Una volta completata la richiesta, il sistema rilascia una ricevuta che consente di operare nei cantieri fino all'emissione della patente digitale. L'intero processo mira a semplificare la procedura amministrativa e a ridurre i tempi di attesa.

Contenuti della patente

La patente, che verrà rilasciata in formato digitale, riporterà le seguenti informazioni:

a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;

b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;

c) data di rilascio e numero della patente;

d) punteggio attribuito al momento del rilascio;

e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;

f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un'inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008;

g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008.

Attribuzione dei crediti aggiuntivi

Ogni patente parte con 30 crediti. Se non si verificano violazioni, il punteggio aumenta di un credito ogni due anni, fino a un massimo di 50 crediti. Tuttavia, le infrazioni elencate nell'Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008 possono sospendere o bloccare questo incremento. Il punteggio massimo raggiungibile è 100 crediti.

L'incremento del punteggio può avvenire anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi certificati per la sicurezza, come il MOG previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, incentivando così le aziende a investire nella prevenzione.

Revoca della patente

L'Ispettorato del lavoro può revocare la patente in caso di dichiarazioni false sui requisiti o in seguito a controlli che accertino irregolarità.

L’INL ha chiarito che “(…) il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo - ad esempio l’assenza del DURC - non potrà incidere sulla sua utilizzabilità, ferme restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento.”.

L'azienda o il lavoratore autonomo potrà richiedere una nuova patente dopo 12 mesi dalla revoca, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti.

Decurtazione dei crediti

Qualora nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi vengano accertate in via definitiva le violazioni indicate nell’Allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008, dal punteggio della patente verranno decurtati i crediti previsti per ciascuna ipotesi.

Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo fossero contestate più violazioni tra quelle previste, i crediti saranno comunque decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

La Circ. n. 4/2024 dell’INL evidenzia che i provvedimenti sanzionatori in questione devono riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre 2024 a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta. Pertanto, eventuali violazioni poste in essere prima di tale data potranno ovviamente incidere sotto il profilo sanzionatorio ma non comporteranno la decurtazione di alcun credito.

Sospensione della patente

In caso di infortuni mortali o con inabilità permanente, l'Ispettorato del lavoro potrà sospendere la patente. La decisione sarà basata sull'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, del delegato o del dirigente.

Le indagini (eventualmente condotte anche da personale ispettivo non appartenente all’INL) dovranno incentrarsi anzitutto sul nesso causale tra l’evento infortunistico e il comportamento, commissivo od omissivo, tenuto dal datore di lavoro, dal delegato o dal dirigente. In particolare, l’organo accertatore dovrà acquisire ogni elemento utile ad individuare l’esistenza di una responsabilità diretta almeno a titolo di colpa grave di uno o più dei sopra indicati debitori di sicurezza.

La durata di questo provvedimento cautelare non può superare dodici mesi. In concreto, difatti, la durata verrà determinata dalla gravità degli infortuni nonché dalla gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e dall’eventuale presenza di recidive.

Contro il provvedimento di sospensione della patente è ammesso ricorso entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento alla Direzione interregionale del lavoro (DIL) territorialmente competente che ne valuterà sia i presupposti (di fatto e di diritto) sia la durata e si pronuncerà nei successivi trenta giorni. Contro l’eventuale inerzia della DIL, il ricorrente potrà comunque contare sulla maturazione del c.d. silenzio-accoglimento che comporta la perdita d’efficacia del provvedimento cautelare.

Oltre che in via amministrativa, il datore di lavoro può proporre, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso giurisdizionale innanzi al TAR per vizi di legittimità (l’incompetenza, l’eccesso di potere e la violazione di legge) o di merito (inosservanza delle cosiddette norme di buona amministrazione, di opportunità o di convenienza).

Una volta cessata, per qualunque ragione, l’efficacia del provvedimento cautelare la competente sede territoriale dell’Ispettorato provvede a verificare il “ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione”.

Conseguenze sanzionatorie

Dal 1° ottobre 2024, operare nei cantieri temporanei e mobili senza la patente a punti (o senza uno dei suddetti titoli abilitativi equivalenti) comporta conseguenze onerose.

Difatti, nel caso l’impresa o il lavoratore autonomo indebitamente operi nei cantieri senza la patente ovvero con una patente con meno di quindici crediti, il personale ispettivo contesterà al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, potrebbe trattarsi di una sanzione anche ingente e di ammontare varabile che il personale ispettivo determinerà, di volta in volta, sulla base del valore dei lavori previsti dal capitolato di appalto/subappalto. Inoltre, è prevista una sanzione aggiuntiva che comporta l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi. A tale scopo il provvedimento sanzionatorio verrà trasmesso all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Invece, il committente o il responsabile dei lavori che, in spregio agli obblighi previsti dall’art. 90, comma 9, lett. b-bis) del D.Lgs. n. 81/2008, non verifichi il possesso della patente (o del documento equivalente di cui all’articolo 27 o dell’attestazione SOA) nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, è punito con la sanzione amministrativa da euro 711,92 a euro 2.562,91.

Recupero dei crediti decurtati

Se il punteggio scende sotto i 15 crediti, l'impresa o il lavoratore autonomo possono recuperare fino a 15 crediti tramite un programma formativo e investimenti in sicurezza, previa valutazione di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e INAIL.

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Importanza della patente a punti nel settore edile

Il sistema della patente a punti per il settore edile rappresenta un'importante innovazione per la sicurezza nei cantieri. Attraverso un meccanismo di premialità e sanzioni, si punta a responsabilizzare imprese e lavoratori autonomi, garantendo maggiore trasparenza e riduzione dei rischi lavorativi.

Questo strumento normativo, nel lungo periodo, potrebbe migliorare la sicurezza nei cantieri e aumentare la qualità del lavoro. Tuttavia, il suo impatto economico non sarà uniforme:

- le imprese più strutturate dispongono di sufficienti risorse per adeguarsi rapidamente e beneficiare, in tal modo, di un mercato più regolamentato e di una maggiore competitività negli appalti pubblici e privati grazie a una reputazione più solida;

- le piccole imprese e i lavoratori autonomi potrebbero, invece, trovarsi in maggiore difficoltà soprattutto se non riescono ad adeguarsi in tempi rapidi. Infatti, dovendo affrontare maggiori costi e difficoltà operative, rischiano di essere escluse da alcune opportunità di lavoro.

Per evitare ripercussioni negative, soprattutto le microimprese potrebbero ridurre i costi accedendo a incentivi, misure di sostegno o bandi e finanziamenti pubblici quali:

- Fondi INAIL per la sicurezza: contributi a fondo perduto fino al 65% per acquisti di macchinari e dispositivi di sicurezza;

- Bandi regionali per la formazione e l’innovazione nel settore edile;

- Credito d’imposta per investimenti in sicurezza: possibile agevolazione fiscale per chi adotta sistemi di gestione della sicurezza certificati.

Le seguenti considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/02/17/patente-punti-settore-edile-obblighi-imprese-lavoratori-autonomi

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