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Archivio newsContent creator: disciplina previdenziale
Nella circolare n. 44 del 2025 l’INPS illustra i criteri generali di riferimento per l’individuazione della disciplina previdenziale applicabile ai soggetti che svolgono l’attività di creazione di contenuti su piattaforme digitali e dei conseguenti obblighi contributivi ai medesimi afferenti. L’Istituto, in particolare, esamina i criteri di applicabilità del regime previdenziale dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dello spettacolo anche per quanto riguarda l’attività di Digital marketing.
L'INPS ha pubblicato la circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, in cui disciplina il trattamento previdenziale dei soggetti che esercitano l’attività di creazione di contenuti digitali ovvero l’elaborazione di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta che sono resi disponibili attraverso piattaforme digitali di connessione sociale.
Gli operatori che si dedicano all’attività di creazione di contenuti (c.d. content creator) possono svolgere tale attività in forma amatoriale (produzione dei contenuti per hobby), o con l’obiettivo di trarne una fonte di reddito (principale o secondaria).
La figura del content creator
Nell’ambito dell’attività di creazione di contenuti digitali il termine content creator costituisce una “macro categoria” che include quella peculiare dell’influencer, ossia di colui che in ragione della sua popolarità e del credito maturato nell’ambito della comunità degli utenti delle piattaforme è particolarmente idoneo a orientare opinioni e gusti del pubblico di riferimento: youtuber, streamer , podcaster, instagrammer, tiktoker, blogger, vlogger, riconducibili alla categoria dell’influencer, per cui è stato istituito il nuovo codice ATECO 73.11.03, relativo alle attività di influencer marketing e content creator.
Disciplina previdenziale lavoro autonomo
Qualora l’attività di un professionista del settore sia la risultante di più attività, nelle quali gli elementi organizzativi prevalgano su quelli personali, cioè si abbia l’utilizzo prevalente dei mezzi di produzione rispetto agli elementi personali, così come, ad esempio, la vendita di video o la gestione di banner pubblicitari, allora si tratta di un’attività economica che rientra nel settore commerciale/terziario, con obbligo di svolgimento in forma di impresa e conseguente iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) con attribuzione del corrispondente codice ATECO da cui deriva l’obbligo di iscrizione alla gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali.
In questo caso si determina l’obbligo contributivo presso la gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali, mentre gli ulteriori redditi possono essere eventualmente ricondotti nei regime previdenziali indicati per il lavoro autonomo.
La determinazione del reddito è data dalla differenza tra i componenti positivi e quelli negativi nel caso di professionista con reddito ordinario o che usufruisce del regime forfettario nel caso ne ricorrano i requisiti indicati dalla normativa fiscale.
Inoltre, il reddito da lavoro autonomo può essere prodotto a seguito di un’attività esercitata occasionalmente, in assenza di ogni reiterazione della stessa.
Sotto il profilo previdenziale, quindi, laddove l’attività posta in essere assuma le caratteristiche della prestazione di servizi attraverso un lavoro senza vincoli di subordinazione o parasubordinazione, con prevalenza di attività personale e intellettuale, e al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, e pertanto sia qualificabile come prestazione libero- professionale, resta fermo l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste quando il professionista esercita la stessa
sotto le seguenti forme:
1) lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 53 del TUIR, esercitato in modo abituale, anche se non esclusivo, così come disciplinato dall’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
2) lavoro autonomo svolto in forma occasionale da cui derivi un reddito pari o superiore a 5.000,00 euro.
Disciplina previdenziale dei lavoratori dello spettacolo
Qualora l’attività svolta dai soggetti in trattazione presenti caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento, al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, sorge l’obbligo assicurativo al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS); ciò anche nel caso in cui la suddetta attività sia posta in essere per la realizzazione di finalità commerciali, promozionali o informative.
Nel caso in cui lo schema contrattuale adottato comporti il coinvolgimento di ulteriori soggetti, come ad esempio i media agency/talent agency, il soggetto tenuto a ottemperare agli adempimenti contributivi e informativi rimane sempre quello che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro.
Per i soli lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche è prevista una modalità di determinazione della base imponibile previdenziale di favore nel caso di compensi corrisposti per la cessione dello sfruttamento economico dei diritti d’autore e d’immagine.
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INPS, circolare 18/02/2025, n. 44
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/02/20/content-creator-disciplina-previdenziale