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Archivio newsDecreto Milleproroghe: le novità della legge di conversione
Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto Milleproroghe entrano in vigore le diverse disposizioni introdotte nel passaggio parlamentare: dalla riammissione per i contribuenti decaduti dalla rottamazione quater per il mancato o insufficiente pagamento delle rate, alla possibilità per le assemblee societarie di svolgersi a distanza fino al 31 dicembre 2025, all’ammissione al credito di imposta Transizione 5.0 anche degli investimenti già realizzati prima della presentazione della comunicazione ex ante. Ed ancora: divieto di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche esteso a tutto il 2025 e conferma del credito d'imposta per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) anche agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
Nella Gazzetta Ufficiale 24/02/2025, n. 45 è stata pubblicata la legge 21/02/2025, n. 15, di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024).
Diventano, quindi, definitive le modifiche inserite nel corso dell'esame parlamentare.
Quali sono le novità che entrano in vigore
Tra le novità apportate durante il percorso parlamentare che entrano in vigore di particolare rilevanza:
- il differimento dei termini per il completamento delle procedure di adeguamento alla prevenzione degli incendi da parte delle strutture ricettive turistico alberghiere e dei rifugi alpini con più di 25 posti letto (articolo 2, comma 6-bis);
- le novità che riguardano la rendicontazione di sostenibilità. In particolare, viene introdotta una disciplina transitoria che consente ai revisori di rilasciare attestazioni di conformità per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, a condizione di aver acquisito almeno cinque crediti formativi specifici nelle materie legate alla rendicontazione della sostenibilità. Viene inoltre prorogata la disciplina sanzionatoria per le dichiarazioni non finanziarie relative agli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2024 (articolo 3, commi 14-bis e 14-ter);
- la possibilità fino al 31 dicembre 2025 di svolgere le assemblee societarie a distanza in deroga allo statuto (articolo 3, comma 14-sexies);
- la conferma del credito d'imposta per le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) anche agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 (articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-decies);
- lo slittamento fino al 31 maggio 2026 della possibilità prevista dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di cui al D.Lgs. n. 385/1993), a determinate condizioni, per le società cooperative di continuare a svolgere la propria attività, come intermediari finanziari non professionali esclusivamente nei confronti dei propri soci, senza chiedere la relativa autorizzazione alla Banca d'Italia (articolo 3, comma 14-undecies);
- la riammissione alla rottamazione-quater per i contribuenti che, alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, delle rate. L’istanza di riammissione dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2025, con modalità telematiche, che l’agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Il versamento delle somme, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, potrà essere effettuato alternativamente in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025, oppure nel numero massimo di 10 rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027 (articolo 3-bis, commi 1 e 2);
- la riscrittura del calendario fiscale per il 2025, con la proroga: al 17 marzo 2025 dei termini per l’approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione, concernenti le imposte sui redditi e l’IRAP; al 30 aprile 2025 della data a partire dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni; al 30 aprile 2025 del termine per il rilascio dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli ISA e quelli necessari per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale (articolo 3-bis, commi 3, 4 e 5);
- il rinvio di sessanta giorni (demandato ad un decreto specifico del Ministero dell’Ambiente) della data di avvio del RENTRI e dei nuovi modelli di registri e formulari (articolo 11, comma 2-bis);
- la precisazione che sono ammissibili al credito d’imposta Transizione 5.0 anche gli investimenti sostenuti antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 (articolo 13, comma 1-quinquies).
Quali sono le disposizioni parzialmente modificate
Tra le disposizioni contenute nel testo originario del decreto che hanno subito parziali modifiche durante l’iter di conversione, si segnalano:
- l’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2025 (anziché fino al 31 marzo 2025) del divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (articolo 3, comma 6);
- la doppia scadenza per la stipula delle polizze catastrofali: 31 marzo 2025 per la generalità delle imprese e 31 dicembre 2025 per le imprese di pesca e acquacoltura (articolo 13, comma 1 e articolo 19, comma 1-quater).
Quali sono le disposizioni confermate
La legge di conversione conferma, senza modifiche:
- la proroga al 1° gennaio 2026 per il passaggio dal regime di esclusione IVA al nuovo regime di esenzione per gli enti del terzo settore (articolo 3, comma 10);
- lo slittamento fino al 31 dicembre 2025 del termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA) (articolo 14, comma 2);
- l’estensione fino al 31 dicembre 2025 della possibilità per i contratti di lavoro a termine, in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, di individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustifichino l’apposizione di un termine superiore ai dodici mesi (articolo 14, comma 3).
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Legge 21/02/2025, n. 15 (GU 24/02/2025, n. 45)
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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/02/25/decreto-milleproroghe-novita-legge-conversione